L.R. Puglia 34/2012
Riduzione dei costi della politica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 34/2012 riduce i costi della politica dal 1° gennaio 2013: ridefinisce gli emolumenti dei consiglieri, abolisce assegno di fine mandato e vitalizio per i nuovi aventi diritto, rafforza la trasparenza patrimoniale di consiglieri e assessori e rimodula i contributi ai gruppi consiliari con rendicontazione, pubblicità e controlli, oltre a limiti di spesa per il personale dalla X legislatura.
Riduzione dei costi della politica regionale e disciplina di emolumenti, vitalizi, trasparenza e fondi ai gruppi consiliari
Riduzione dei costi della politica regionale
La legge regionale della Puglia n. 34 del 2012 interviene sul trattamento economico dei consiglieri regionali, sulla soppressione di alcuni istituti previdenziali e sul finanziamento dei gruppi consiliari. Introduce inoltre obblighi rafforzati di trasparenza patrimoniale e di rendicontazione, con applicazione prevalentemente dal 1° gennaio 2013.
Emolumenti dei consiglieri regionali
Dal 1° gennaio 2013 i consiglieri regionali percepiscono un emolumento omnicomprensivo che ricomprende indennità di carica, indennità di funzione e spese per l’esercizio del mandato. L’importo varia in base alla carica rivestita:
- Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale: euro 13.800,00 mensili lordi complessivi;
- Vice Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori: euro 12.600,00;
- Presidente di Gruppo consiliare, Presidente di Commissione e Consigliere segretario: euro 12.300,00;
- Consigliere regionale: euro 11.100,00.
È vietato cumulare indennità o emolumenti, comprese indennità di funzione o di presenza in commissioni o altri organi collegiali, quando derivino dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Chi ricopre più cariche deve optare per uno solo degli emolumenti o indennità finché permane la situazione di cumulo potenziale. La partecipazione alle commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta è gratuita. L’Ufficio di Presidenza deve inoltre stabilire, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri, modalità di valutazione dell’effettiva partecipazione ai lavori consiliari ed eventuali sanzioni.
Assegno di fine mandato: abolizione e regime transitorio
Dal 1° gennaio 2013 è abolito l’assegno di fine mandato previsto dalla disciplina regionale previgente. Dalla stessa data i consiglieri non sono più tenuti al versamento dei contributi obbligatori collegati a tale istituto.
Per i consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge. L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dell’indennità mensile lorda prevista dalla legge regionale n. 38/2011.
Vitalizio dei consiglieri regionali: abolizione, eccezioni e cause di esclusione
Dal 1° gennaio 2013 è abolito anche l’istituto del vitalizio. Restano esclusi dall’obbligo contributivo i consiglieri per i periodi successivi a tale data.
Anche qui è previsto un regime transitorio per i consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro tale legislatura: per essi si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con determinazione dell’importo del vitalizio sulla base dell’indennità mensile lorda fissata dalla legge regionale n. 38/2011. L’Ufficio di Presidenza, su istanza degli interessati, definisce l’ammontare delle competenze spettanti, con provvedimenti obbligatori e giuridicamente vincolanti.
Per i consiglieri rieletti nella X legislatura o successive, il nuovo mandato non produce ulteriori effetti giuridici o economici rispetto a quanto già maturato ai fini del vitalizio.
È prevista la facoltà di rinuncia al diritto al vitalizio prima dell’inizio dell’erogazione, con restituzione dei contributi versati. Inoltre, in caso di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione con interdizione dai pubblici uffici, il vitalizio è escluso per la durata dell’interdizione. Il titolare o avente diritto deve comunicare la condanna entro cinque giorni dalla notifica della sentenza; gli uffici del Consiglio possono comunque verificare d’ufficio la situazione e recuperare le somme indebitamente percepite dal passaggio in giudicato.
Resta salvo, in base alla normativa statale richiamata, il pagamento dei vitalizi già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Trasparenza patrimoniale di titolari di cariche pubbliche elettive e di governo
La legge modifica la disciplina regionale sulla pubblicità della situazione patrimoniale, estendendo il contenuto delle dichiarazioni anche alla consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie. Viene inoltre rafforzata la pubblicità, prevedendo la diffusione non solo sul Bollettino ufficiale ma anche sul sito istituzionale.
Le modifiche regolamentari estendono la disciplina anche agli assessori e aggiornano i termini di pubblicazione, includendo la fine della legislatura tra i momenti rilevanti per gli adempimenti dichiarativi.
Finanziamento dei gruppi consiliari
Dal 1° gennaio 2013 i contributi ai gruppi consiliari sono fissati in euro 5.000 annui per ciascun consigliere iscritto al gruppo, al netto delle spese per il personale. Le risorse sono destinate esclusivamente alle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, incluse attività di studio, editoria e comunicazione. Sono esclusi finanziamenti a partiti o movimenti politici e ai gruppi composti da un solo consigliere, salvo che tale composizione derivi già dall’esito elettorale.
L’Ufficio di Presidenza assegna i contributi in quote mensili dalla data successiva all’insediamento del Consiglio regionale. Le somme non spese possono essere utilizzate nell’esercizio finanziario successivo.
Rendicontazione, pubblicità e controlli sui gruppi consiliari
A decorrere dall’esercizio finanziario 2013, ogni gruppo approva entro il 31 gennaio un rendiconto annuale secondo le linee guida elaborate in sede di Conferenza Stato-Regioni e recepite con DPCM. Il rendiconto deve assicurare corretta rilevazione dei fatti di gestione, regolare tenuta contabile, evidenza delle risorse trasferite dal Consiglio regionale, del titolo del trasferimento e delle misure adottate per la tracciabilità dei pagamenti.
Il rendiconto è trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, che lo inoltra entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Deve inoltre essere pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e sul sito istituzionale della Regione.
La legge prevede anche l’istituzione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, di un sistema informativo per i dati sul finanziamento dei gruppi consiliari. Dal 1° gennaio 2013 tali dati sono pubblici sul sito istituzionale del Consiglio regionale e resi disponibili telematicamente alla Corte dei conti, alla Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici.
Limiti di spesa per il personale dei gruppi consiliari
Dalla X legislatura la spesa complessiva per il personale di ciascun gruppo consiliare deve corrispondere al costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione regionale, senza posizione organizzativa, per ogni consigliere regionale. La spesa per personale comandato, distaccato, assunto a tempo determinato o utilizzato a qualsiasi titolo, anche mediante incarico di lavoro autonomo, grava sul budget del gruppo e deve restare entro i limiti assegnati.
Con la stessa decorrenza sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/1994, relativi alla previgente disciplina del personale dei gruppi.
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