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Legge

L.R. Puglia 39/2012

Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà

Normativa regionaleL.R. Puglia 39/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge pugliese disciplina interventi di adeguamento e ampliamento negli edifici abitativi di proprietà, per favorire la fruibilità di persone con handicap grave ex art. 3, co. 3, l. 104/1992. Consente, entro limiti di volume/superficie e nel rispetto di vincoli e autorizzazioni edilizie, la realizzazione di ambienti funzionali alla riabilitazione e all’uso autonomo dell’alloggio, con vincoli quinquennali sulle nuove volumetrie.

Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati per persone con disabilità grave

Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati

La legge disciplina, per la Regione Puglia, interventi edilizi finalizzati a migliorare la fruibilità degli edifici abitativi nei quali risieda una persona con disabilità grave. L’obiettivo è consentire una migliore autonomia, sicurezza e comfort ambientale, attraverso adeguamenti e ampliamenti coerenti con le esigenze individuali del soggetto interessato.

Finalità dell’intervento

La disciplina mira a:

  • rendere accessibili, visitabili e adattabili gli organismi edilizi per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale o psichica;
  • integrare la residenza con attività utili al recupero funzionale della persona con disabilità grave;
  • favorire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limiti o neghi l’uso degli spazi e, in particolare, la mobilità delle persone con difficoltà permanente. Sono inoltre richiamati i concetti di:

  • accessibilità, come possibilità di raggiungere e utilizzare l’edificio e le sue unità immobiliari in sicurezza e autonomia;
  • visitabilità, come possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico;
  • adattabilità, come possibilità di modificare lo spazio nel tempo con costi limitati;
  • solarium, come spazio esterno aperto idoneo ad attività terapeutiche di esposizione al sole e all’aria;
  • veranda-solarium, come chiusura di una terrazza con vetrate scorrevoli per protezione climatica e svolgimento di cure fisioterapiche.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle disposizioni i soggetti affetti da handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per interventi di modifica e adeguamento dell’ambiente di residenza in funzione delle loro esigenze individuali.

Ambito di applicazione e limiti edilizi

La legge si applica agli edifici abitativi esistenti adibiti a residenza della persona con handicap grave, di proprietà esclusiva della stessa oppure del familiare di cui la persona sia fiscalmente a carico. Per tali edifici, se esistenti e dotati di agibilità, sono ammessi anche in deroga agli indici urbanistici:

  • ampliamenti volumetrici fino a 120 metri cubi;
  • superfici massime fino a 40 metri quadrati.

È inoltre consentito il recupero riabilitativo di superfici scoperte, come terrazze a livello o di copertura, entro i medesimi limiti dimensionali e anche in deroga a destinazioni d’uso e a parametri urbanistici ed edilizi vigenti.

Tipologie di intervento consentite

Per il recupero delle superfici scoperte è possibile realizzare servizi funzionali alle esigenze della persona con disabilità, tra cui:

  • bagno;
  • doccia;
  • spogliatoio;
  • attrezzature per fisioterapia;
  • tende e sistemi motorizzati per l’apertura e la chiusura delle superfici delimitanti la struttura.

Gli interventi sono quindi orientati alla creazione di ambienti dedicati alla riabilitazione e alla massima fruizione possibile dello spazio veranda-solarium.

Titoli edilizi e documentazione richiesta

Se gli interventi comportano incremento di volumetrie o superfici utili, devono essere eseguiti:

  • con permesso di costruire, oppure
  • con segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Alla domanda o alla SCIA alternativa devono essere allegati:

  • certificazione medica dell’Azienda sanitaria locale che attesti l’handicap grave della persona residente;
  • relazione di un progettista abilitato con rappresentazione grafica dello stato di fatto, dalla quale risulti l’impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell’edificio;
  • progetto del nuovo volume con indicazione delle soluzioni tecniche adottate e del rispetto della normativa vigente.

Se invece gli interventi non comportano incremento di volumetrie o superfici utili e non prevedono ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, essi sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Se non vi è incremento di volumetrie o superfici utili ma sono previsti ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma, è richiesta la CILA.

Vincoli, limiti e tutele

Restano fermi:

  • la tutela dei beni ambientali e culturali;
  • le norme sulle distanze dalle strade, dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  • gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietino nuove edificazioni.

Per gli interventi nelle zone omogenee A è sempre richiesto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Vincolo sulle nuove volumetrie

Sulle volumetrie realizzate deve essere costituito, a cura del richiedente, un vincolo quinquennale di:

  • non variazione della destinazione d’uso;
  • non alienazione;
  • non locazione a soggetti non portatori di handicap.

Il vincolo deve essere trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Procedimento amministrativo

L’istruttoria delle pratiche relative agli interventi disciplinati dalla legge ha carattere di assoluta priorità rispetto alle ordinarie pratiche edilizie.

Regime temporale e attualità

La legge risulta ancora formalmente vigente e, nel testo fornito, contiene l’aggiornamento introdotto nel 2017 sui titoli abilitativi per gli interventi privi di incremento di volumetria o superficie. Non emergono termini finali di efficacia della legge nel suo complesso, ma il vincolo di non alienazione, non locazione e non mutamento di destinazione d’uso ha durata quinquennale sulle volumetrie realizzate.

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