Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Puglia 29/2012

Modifiche urgenti, ai sensi dell’art. 44 comma 3 dello Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7), del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24 “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero dello Sviluppo del 10 settembre 2010 Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

Normativa regionaleR.R. Puglia 29/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna con urgenza il R.R. Puglia 24/2010 su autorizzazione e localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili. Riformula il regime transitorio per i procedimenti in corso e per gli impianti eolici già soggetti al previgente R.R. 16/2006, amplia alcune possibilità nelle aree industriali e commerciali e ridefinisce gli impianti fotovoltaici F.1a/F.1b su edificio, escludendoli nelle zone urbanistiche A. Vigente dal 30 novembre 2012.

Modifiche urgenti al regolamento pugliese sulle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili

Modifiche urgenti al regolamento pugliese sulle aree non idonee agli impianti da fonti rinnovabili

Il regolamento interviene sul R.R. Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, che disciplina l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’individuazione di aree e siti non idonei alla loro installazione nel territorio regionale. La disciplina aggiornata riguarda in particolare il regime transitorio, le tipologie ammissibili in alcune aree produttive e la definizione di alcuni impianti fotovoltaici su edificio.

Regime transitorio e rapporti con il previgente regolamento eolico

La modifica principale riguarda l’articolazione del regime di applicazione del R.R. n. 24/2010 nei confronti dei procedimenti già pendenti e degli impianti eolici disciplinati in precedenza dal R.R. 4 ottobre 2006, n. 16.

In particolare:

  • il regolamento non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione, se riferiti a progetti completi della soluzione di connessione e se, a tale data, siano già intervenuti i prescritti pareri ambientali;
  • resta esclusa l’applicazione anche ai procedimenti relativi ad impianti eolici già ricadenti nel campo di applicazione del R.R. n. 16/2006;
  • l’esonero vale per tutte le procedure autorizzatorie che siano state assoggettate ratione temporis al R.R. n. 16/2006 durante la sua vigenza, cioè fino al 1° dicembre 2010, data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010;
  • per tali istanze non si applicano né il R.R. n. 16/2006, ormai espunto, né il presente regolamento;
  • sono comunque fatti salvi i provvedimenti di VIA o screening adottati in vigenza del R.R. n. 16/2006, purché rimasti inoppugnati e consolidati.

Aree industriali e commerciali: impianti consentiti

Il regolamento amplia e specifica gli impianti realizzabili nelle zone territoriali omogenee a destinazione industriale o mista industriale e commerciale che abbiano mantenuto la destinazione urbanistica e siano incluse tra le aree non idonee dell’Allegato 3.

In tali aree sono consentite tutte le tipologie di impianti previste dall’Allegato 2, a condizione che le aree siano esterne al perimetro delle zone territoriali omogenee a destinazione prevalentemente residenziale.

Per alcune tipologie è però richiesto un vincolo ulteriore:

  • per gli impianti indicati come E.4 a), b), c), d) è necessaria anche una distanza superiore a 1 km dalle aree edificabili.

Nelle strutture commerciali ricadenti nelle aree non idonee dell’Allegato 3 sono inoltre consentite solo le tipologie di impianti F.1a, F.1b, F.2a, F.2b, F.3a e F.3b.

Definizione degli impianti fotovoltaici F.1a e F.1b

Viene ridefinita la categoria degli impianti fotovoltaici F.1a e F.1b, intesi come impianti fotovoltaici realizzati su edificio, con le seguenti caratteristiche:

  • impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modificare la sagoma dell’edificio e senza superare la superficie del tetto;
  • impianti realizzati su tetti piani, con altezza massima dei moduli rispetto al piano non superiore a 30 cm e con superficie non superiore a quella del tetto;
  • impianti realizzati su tetti piani dotati di balaustra, con altezza massima dei moduli non superiore all’altezza della balaustra esistente e con superficie non superiore a quella del tetto.

Sono esclusi dalla possibilità di realizzazione di questi impianti tutti gli edifici ricadenti nella zona territoriale omogenea di tipo A degli strumenti urbanistici vigenti.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è dichiarato urgente e entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. La sua efficacia si colloca quindi dal 30 novembre 2012 nel territorio della Regione Puglia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.