Sentenza del 15/02/2018 n. 943 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di liquidazione - cessione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione, per come sintetizzata, esclude che il solo progetto di acquisire un ramo d'impresa sia sufficiente a dimostrare una cessione d'azienda, soprattutto quando il complesso trasferito non risulta idoneo all'esercizio di un'attività imprenditoriale. Il testo non indica gli esiti processuali specifici, né se l'avviso di liquidazione sia stato annullato o confermato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale e giuridica di un'operazione come cessione d'azienda. Il principio richiamato stabilisce che tale qualificazione non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di un progetto di acquisto di un ramo d'impresa. Occorre valutare complessivamente le circostanze concrete dell'operazione e verificare se i beni o i rapporti trasferiti costituiscano un complesso organizzato e idoneo, anche potenzialmente, all'esercizio di un'attività economica autonoma. Se quanto ceduto non possiede tale attitudine, la vendita non è necessariamente qualificabile come cessione d'azienda.
Norme richiamate
Codice civile
Il riferimento al Codice civile riguarda la nozione sostanziale di azienda e la necessità di verificare se l'oggetto del trasferimento costituisca un complesso organizzato di beni idoneo all'esercizio dell'impresa.
Cassazione civile, sentenza n. 685/2009
La qualificazione di un'operazione come cessione d'azienda deve derivare dall'esame complessivo degli elementi concreti trasferiti e della loro funzionalità economica, non da un singolo elemento o dall'intento dichiarato dalle parti.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, procedimento C-444/10
Il richiamo conferma l'importanza di verificare il trasferimento di un complesso organizzato capace di proseguire un'attività economica autonoma, distinguendolo dalla mera cessione isolata di beni.
Massime di principio
- Per qualificare un'operazione come cessione d'azienda occorre valutare nel loro insieme beni, rapporti, organizzazione, avviamento e concreta funzionalità economica del complesso trasferito.
- Il progetto o l'intenzione dell'acquirente di utilizzare i beni per un'attività imprenditoriale non è, da solo, sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'azienda ceduta.
- La mera vendita di beni, anche se destinati a un'attività economica, può non costituire cessione d'azienda quando i beni non sono organizzati o non sono idonei, almeno potenzialmente, a consentire la prosecuzione autonoma dell'attività.
- In presenza di un avviso di liquidazione fondato sulla qualificazione dell'operazione come cessione d'azienda, è necessario verificare concretamente quali elementi siano stati trasferiti e se l'amministrazione abbia adeguatamente motivato la loro attitudine a costituire un complesso aziendale.
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