Regolamento (UE) 2017/941
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 della Commissione, del 1° giugno 2017, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE, relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi per BYD e Yingli, due produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle. La revoca discende dalla loro comunicazione di voler recedere volontariamente dall'impegno nel corso del periodo di applicazione. Di conseguenza, i dazi antidumping e compensativi definitivi già in vigore si applicano automaticamente alle importazioni dei prodotti fabbricati da tali imprese a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per due produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici e celle, con applicazione automatica dei dazi antidumping e compensativi definitivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, fabbricati dai produttori esportatori BYD (codice addizionale TARIC B871) e Yingli (codice addizionale TARIC B797). Incide sulle operazioni soggette all'impegno sui prezzi precedentemente accettato dalla Commissione nell'ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni definitive. Non riguarda, direttamente, gli altri produttori esportatori elencati nell'allegato, per i quali l'accettazione dell'impegno resta invariata a titolo informativo.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per BYD e Yingli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/941 interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall'Unione sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione vi dà atto della revoca volontaria dell'impegno sui prezzi da parte di BYD e Yingli e, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037, revoca l'accettazione dell'impegno per tali operatori.
Contesto normativo e precedente disciplina
Il provvedimento si colloca in una sequenza di atti relativi ai prodotti in esame: dapprima il dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (UE) n. 513/2013, poi l'accettazione dell'impegno sui prezzi con la decisione 2013/423/UE e la successiva conferma dell'impegno modificato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE per il periodo di applicazione delle misure definitive. Successivamente, il Consiglio ha istituito i dazi definitivi con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 per il dumping e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 per le sovvenzioni. Il testo ricorda anche che l'impegno è stato oggetto di chiarimenti applicativi con la decisione di esecuzione 2014/657/UE e che, nel corso degli anni, l'accettazione dell'impegno è stata revocata per numerosi altri produttori esportatori con vari regolamenti di esecuzione successivi.
Revoca volontaria da parte dei produttori esportatori
Il fulcro del regolamento è la constatazione che, secondo le condizioni dell'impegno, ciascun produttore esportatore può revocarlo volontariamente in qualunque momento durante il periodo di applicazione. In tale quadro, BYD ha notificato la propria intenzione di revocare l'impegno nel marzo 2017, mentre Yingli lo ha fatto nell'aprile 2017. La Commissione prende atto di tali comunicazioni e conclude per la revoca dell'accettazione dell'impegno nei loro confronti.
Conseguenze giuridiche e doganali
La revoca comporta che i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti si applicano automaticamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, alle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati da BYD e Yingli. Il testo precisa inoltre che, se le autorità doganali rilevano che il prezzo indicato in fattura non corrisponde al prezzo effettivamente pagato, esse devono verificare se vi sia stata violazione dell'obbligo di includere eventuali sconti e sgravi oppure mancato rispetto del prezzo minimo all'importazione. In tali casi, i dazi dovuti sono riscossi di conseguenza.
Tutela delle informazioni riservate e cooperazione amministrativa
Per agevolare il lavoro delle autorità doganali nazionali, la Commissione può condividere, nei procedimenti nazionali e solo a fini istruttori, il testo riservato dell'impegno e le altre informazioni pertinenti. Le stesse informazioni possono essere utilizzate anche per la riscossione dei dazi dovuti e possono essere comunicate al debitore solo per salvaguardarne i diritti di difesa; resta invece vietata la comunicazione a terzi.
Elenco informativo degli altri produttori esportatori
L'allegato riporta, a fini informativi, un elenco esteso di altre società per le quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata. L'allegato ha funzione meramente ricognitiva e non introduce, per tali operatori, una revoca dell'impegno nel presente regolamento.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato a Bruxelles il 1o giugno 2017 e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca dell'accettazione dell'impegno
L'articolo 1 revoca l'accettazione dell'impegno per Shanghai BYD Co. Ltd e BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd, con codice addizionale TARIC B871, nonché per Yingli Energy (China) Co. Ltd e le società collegate indicate, con codice addizionale TARIC B797.
Effetti della revoca sui dazi definitivi
L'articolo 2, paragrafo 1, prevede che, quando le autorità doganali accertano una possibile violazione dell'impegno o un difetto di corrispondenza tra prezzo fatturato e prezzo effettivamente pagato, la Commissione possa trasmettere copia dell'impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all'importazione. Il paragrafo 2 stabilisce che, se il prezzo pagato è inferiore al prezzo medio all'importazione, si applicano i dazi dovuti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037; se nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e sgravi, si riscossiono i dazi secondo le clausole di applicazione previste dai regolamenti di esecuzione rilevanti. Il paragrafo 3 disciplina l'uso riservato delle informazioni ai fini della riscossione e della tutela dei diritti di difesa del debitore.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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