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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/940

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione, del 1° giugno 2017, relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0940

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l'acido formico come additivo per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell'EFSA e della verifica delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L'autorizzazione è concessa per un preparato specifico, con limiti massimi di impiego e prescrizioni operative e di sicurezza per gli operatori. L'allegato disciplina inoltre il metodo di analisi, le avvertenze da inserire nelle istruzioni d'uso e la data di scadenza dell'autorizzazione, fissata al 21 giugno 2027.

Autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in generale, all'impiego dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali nell'Unione europea. L'autorizzazione riguarda il preparato indicato nell'allegato, classificato tra gli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale dei "potenziatori delle condizioni d'igiene". Le condizioni d'uso, i limiti di contenuto, le modalità di etichettatura/istruzioni e gli obblighi di protezione per gli utilizzatori sono stabiliti nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/940 della Commissione autorizza l'acido formico come additivo per mangimi, a seguito della domanda presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e del parere favorevole dell'EFSA. La Commissione rileva che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento di base e dispone l'iscrizione dell'additivo alle condizioni contenute nell'allegato.

Contesto normativo e valutazione scientifica

Il regolamento si inserisce nel sistema autorizzatorio degli additivi per mangimi disciplinato dal regolamento (CE) n. 1831/2003. Dai considerando emerge che la domanda era completa della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel parere del 30 aprile 2015, ha concluso che il preparato di acido formico non presenta effetti dannosi per la salute degli animali, per la salute umana o per l'ambiente, ed è efficace per l'inibizione o la riduzione dei batteri patogeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. L'Autorità ha inoltre ritenuto non necessarie specifiche prescrizioni per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato la relazione sui metodi di analisi predisposta dal laboratorio di riferimento.

Oggetto dell'autorizzazione

L'articolo 1 autorizza il preparato descritto nell'allegato, classificato nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale dei "potenziatori delle condizioni d'igiene". L'autorizzazione riguarda l'impiego come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni fissate nell'allegato, e si riferisce a tutte le specie animali.

Identificazione dell'additivo e condizioni quantitative

L'allegato identifica l'additivo come acido formico, numero di identificazione 1k236, in forma liquida. La sostanza attiva è l'acido formico con purezza pari o superiore all'84,5%, formula chimica H2CO2, numero CAS 64-18-6. Il tenore massimo consentito è fissato in 10 000 mg di acido formico per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Non risultano indicati tenori minimi né limiti di età o categorie ulteriormente ristrette oltre a "tutte le specie animali".

Prescrizioni operative, sicurezza e avvertenze

L'allegato impone che nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Inoltre, la miscela di diverse fonti di acido formico non può superare il tenore massimo autorizzato nei mangimi completi. Per la tutela degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi connessi all'uso dell'additivo e delle premiscele; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, è obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Metodo di analisi e controlli

Per la determinazione dell'acido formico è indicato il metodo di cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD). Il regolamento richiama, per informazioni dettagliate sui metodi di analisi, il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Entrata in vigore e durata

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato indica inoltre il termine finale del periodo di autorizzazione: 21 giugno 2027. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria degli "additivi tecnologici" e al gruppo funzionale dei "potenziatori delle condizioni d'igiene", come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato stesso.

Presupposti dell'autorizzazione

Dai considerando risulta che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003; l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato non presenta effetti dannosi per la salute animale, umana o per l'ambiente ed è efficace per inibire o ridurre i batteri patogeni nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

Condizioni tecniche e di impiego

L'allegato indica che l'additivo è l'acido formico in forma liquida, con contenuto pari o superiore all'84,5%, identificato con numero CAS 64-18-6. Il tenore massimo autorizzato è 10 000 mg di acido formico per kg di mangime completo con umidità al 12%.

Obblighi per le istruzioni d'uso e per gli operatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, comprendenti protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Limiti relativi alle fonti di acido formico

La miscela di diverse fonti di acido formico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

Metodo di analisi

Per la determinazione dell'acido formico è previsto il metodo di cromatografia ionica con rilevatore di conduttività elettrica (IC-ECD).

Entrata in vigore e durata dell'autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il periodo di autorizzazione termina il 21 giugno 2027.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareadditivi per mangimisalute degli animalisalute pubblica

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