Regolamento (UE) 2017/942
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1° giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, la permanenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di carburo di tungsteno e prodotti assimilati. La Commissione ha ritenuto sussistente il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione, valorizzando soprattutto l'elevata capacità inutilizzata cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione. È stato inoltre concluso che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese. Il regolamento riguarda operatori importatori e, indirettamente, produttori dell'Unione, utilizzatori e fornitori del prodotto; non disciplina invece altri prodotti o origini diverse dalla RPC. È applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Dazio antidumping definitivo sul carburo di tungsteno originario della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, adottato il 1o giugno 2017, conclude un riesame in previsione della scadenza e mantiene le misure antidumping sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il quadro del regolamento di base (regolamento (UE) 2016/1036) e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, relativo ai riesami in previsione della scadenza.
Procedura e origine delle misure
Le misure antidumping sul prodotto erano già in vigore da lungo tempo: originariamente istituite nel 1990 con un dazio del 33 %, successivamente modificate e prorogate in più occasioni, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2011. A seguito della domanda presentata il 7 dicembre 2015 da sei produttori dell'Unione, la Commissione ha aperto il riesame il 23 marzo 2016. Il richiedente rappresentava oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto interessato, e la domanda era fondata sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio.
Svolgimento dell'inchiesta
La Commissione ha informato le parti interessate, ha consentito osservazioni scritte e audizioni e ha svolto visite di verifica presso produttori dell'Unione, utilizzatori e un produttore del paese di riferimento. Per i produttori esportatori cinesi è stato previsto il campionamento, ma nessuno dei soggetti cinesi inclusi nel campione ha collaborato né ha risposto al questionario. Anche in relazione ai dati d'importazione, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, integrandoli con le informazioni fornite dagli utilizzatori collaboranti.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è descritto come carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, utilizzato come prodotto intermedio per la fabbricazione di utensili da taglio, pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte da trivellazione, cuscinetti e punte per trafilatura e fucinatura. La Commissione ha chiarito che rientrano nel perimetro anche le produzioni da materia vergine, da rottami e le polveri ottenute tramite recupero dello zinco, in quanto aventi caratteristiche fisiche e chimiche simili e applicazioni simili. È stato inoltre affermato che il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione e quello prodotto nel paese di riferimento costituiscono prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione del dumping
Per il valore normale la Commissione ha selezionato nuovamente gli Stati Uniti come paese di riferimento, ritenendoli adeguati perché competitivi, privi di misure antidumping e con vendite interne rappresentative. Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo interno statunitense delle vendite remunerative. Il prezzo all'esportazione dei produttori cinesi è stato determinato in base ai dati disponibili, essendo mancata ogni collaborazione degli esportatori cinesi; le esportazioni in regime di perfezionamento attivo sono risultate sostanzialmente prevalenti, mentre quelle in regime normale sono state considerate trascurabili. Dopo gli adeguamenti per trasporto e imposta all'esportazione, la Commissione ha confrontato media ponderata del valore normale e media ponderata del prezzo all'esportazione, accertando un margine di dumping medio ponderato superiore al 40 %.
Rischio di persistenza del dumping
La Commissione ha ritenuto che, in caso di abolizione dei dazi, il dumping persisterebbe. Ciò dipende in particolare dalla significativa capacità inutilizzata cinese stimata tra 12 000 e 20 000 tonnellate, dalle scorte di materie prime che consentirebbero di produrre più di 25 000 tonnellate in breve tempo, e dal fatto che il mercato dell'Unione rimane molto attrattivo per i produttori cinesi. Le importazioni dalla RPC sono cresciute fortemente nel periodo in esame, passando da 225 tonnellate nel 2012 a 1 140 tonnellate nel PIR, con quota di mercato salita dal 2,0 % all'8,9 %. Inoltre i prezzi cinesi nell'Unione risultavano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, con una sottoquotazione media del 13,2 % in RPA.
Situazione dell'industria dell'Unione e pregiudizio
L'industria dell'Unione è stata definita come composta da nove società o gruppi di società, di cui sei operanti sul mercato libero e tre prevalentemente sull'uso vincolato. La Commissione ha separato l'analisi tra mercato libero e uso vincolato e ha distinto indicatori macroeconomici e microeconomici. Nel periodo in esame, produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti sono cresciuti complessivamente; anche le vendite sul mercato libero sono aumentate in linea con il consumo dell'Unione. Gli indicatori finanziari erano positivi, sebbene il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito avessero mostrato un peggioramento. La Commissione ha quindi concluso che l'industria dell'Unione si era in larga parte ripresa dai precedenti effetti del dumping e non aveva subito un notevole pregiudizio nel periodo esaminato.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
Pur in assenza di un pregiudizio attuale grave, la Commissione ha ritenuto probabile una reiterazione molto rapida del pregiudizio se le misure fossero scadute. La logica seguita è che la capacità inutilizzata cinese e le scorte di materie prime verrebbero probabilmente dirottate verso l'Unione, dove i prezzi cinesi potrebbero esercitare una forte pressione al ribasso. Anche assumendo come riferimento i prezzi delle importazioni cinesi in RPA con dazi doganali, l'industria dell'Unione si troverebbe in sostanziale pareggio, scenario giudicato insostenibile; con prezzi ancora più bassi, l'attività diventerebbe in perdita nel giro di 1-2 anni. La Commissione ha inoltre evidenziato che i produttori dell'Unione non integrati a valle sarebbero i più esposti, mentre nel medio periodo anche i produttori integrati potrebbero cessare l'attività.
Interesse dell'Unione
La Commissione ha esaminato l'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, considerando industria dell'Unione, utilizzatori e fornitori. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure fosse essenziale per preservare la capacità produttiva nell'Unione e consentire ulteriori investimenti, anche nel riciclaggio e nella riduzione della dipendenza dalle materie prime vergini importate. Quanto agli utilizzatori, la Commissione ha osservato che molti erano redditizi, che potevano approvvigionarsi da più fonti e che il mantenimento del dazio non avrebbe un impatto negativo significativo. Anche i fornitori, in particolare quelli di concentrato di tungsteno e di materiali riciclati, hanno supportato il mantenimento delle misure, che è stato ritenuto coerente con l'interesse dell'Unione anche in ragione della qualificazione del tungsteno come materia prima essenziale.
Conclusione e contenuto dispositivo
In base alle conclusioni sul dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull'interesse dell'Unione, la Commissione ha mantenuto il dazio antidumping definitivo. L'articolo 1 istituisce un dazio del 33 % sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto originario della RPC; l'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame in previsione della scadenza
La Commissione, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, conclude che le misure antidumping in vigore devono essere mantenute perché sussiste il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto del dazio è il carburo di tungsteno, il carburo di tungsteno fuso e il carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, classificato nei codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00, TARIC 3824300010.
Aliquota del dazio antidumping
È istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem pari al 33 % sul prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.
Valutazione del dumping e paese di riferimento
Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato, la Commissione ha determinato il margine di dumping in base ai dati disponibili, usando gli Stati Uniti come paese di riferimento per il valore normale e ricorrendo a Eurostat e alle informazioni degli utilizzatori per il prezzo all'esportazione. Il margine di dumping medio ponderato è risultato superiore al 40 %.
Rischio di reiterazione del pregiudizio
La Commissione ha ritenuto probabile una rapida reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, considerando la capacità inutilizzata cinese stimata tra 12 000 e 20 000 tonnellate, le scorte di materie prime e i differenziali di prezzo rispetto all'industria dell'Unione.
Interesse dell'Unione
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione, ritenendo non dimostrati effetti negativi significativi su utilizzatori, concorrenza o approvvigionamento.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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