Regolamento (UE) 2017/1151
Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il precedente impianto attuativo del regolamento (CE) n. 715/2007 introducendo la procedura WLTP e le prove RDE/PEMS per i veicoli leggeri. Rafforza le regole su OBD, conformità della produzione e conformità in servizio, oltre a disciplinare l’accesso alle informazioni tecniche per riparatori indipendenti e la certificazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento. Prevede un articolato regime transitorio fino al 2022 e modifica anche la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (UE) n. 1230/2012.
Regolamento di esecuzione che introduce nell’ordinamento UE la procedura di prova WLTP per l’omologazione dei veicoli leggeri Euro 5/Euro 6, disciplina OBD, conformità in servizio, accesso alle informazioni di riparazione/manutenzione e omologazione di dispositivi di controllo dell’inquinamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore leggeri delle categorie M1, M2, N1 e N2 rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007, nonché ai dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecniche indipendenti e alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione del veicolo. Riguarda l’omologazione CE, le estensioni e le modifiche delle omologazioni, la conformità della produzione, la conformità in servizio, le prove di emissione in laboratorio e RDE/PEMS, i carburanti di riferimento e i veicoli elettrificati (PEV, HEV, OVC-HEV, FCHV). Le principali scadenze di applicazione differiscono per categoria: nuove omologazioni dal 1° settembre 2017 per M1, M2 e N1 classe I e dal 1° settembre 2018 per N1 classi II e III e N2; veicoli nuovi dal 1° settembre 2018 per M1, M2 e N1 classe I e dal 1° settembre 2019 per N1 classi II e III e N2. Restano previste deroghe e disposizioni transitorie, in particolare per piccoli costruttori, per alcune prescrizioni RDE e per il passaggio dal NEDC al WLTP.
Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione
Il regolamento attua in modo organico il passaggio dal NEDC al WLTP per i veicoli leggeri, integrando il regolamento (CE) n. 715/2007 e coordinando la disciplina con la direttiva 2007/46/CE. La finalità è rendere più rappresentative le misurazioni di emissioni, CO2, consumo e autonomia, migliorando al contempo trasparenza, ripetibilità delle prove e armonizzazione internazionale.
Contesto e ratio normativa
Il preambolo evidenzia che le misurazioni ottenute con il NEDC non riflettono più il comportamento reale dei veicoli e non sono più adeguate per consumi e CO2. Per questo la Commissione recepisce il WLTP, sviluppato in sede UNECE come regolamento tecnico mondiale n. 15, e mantiene in linea di principio gli obblighi già esistenti su durata dei dispositivi antinquinamento, conformità in servizio e informazioni al consumatore. Il regolamento introduce inoltre requisiti di trasparenza sui parametri tecnici di prova, così da consentire la riproducibilità anche da parte di soggetti indipendenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’ambito riguarda i veicoli a motore leggeri delle categorie M1, M2, N1 e N2 soggetti al regolamento (CE) n. 715/2007, oltre ai dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecniche indipendenti e alle informazioni OBD/riparazione/manutenzione. Sono toccati sia i veicoli convenzionali sia i veicoli elettrici, ibridi, ibridi ricaricabili e a pila a combustibile, con regole specifiche per ciascuna tipologia. Restano previste deroghe per piccoli costruttori, regimi transitori per le diverse categorie e disposizioni speciali per i veicoli in più fasi.
Struttura delle prove e requisiti per l’omologazione
L’articolo 3 richiede che il costruttore dimostri la conformità del veicolo alle procedure di prova contenute negli allegati tecnici, con carburanti di riferimento dell’allegato IX. Il regolamento disciplina test su emissioni allo scarico, evaporative, dal basamento, a bassa temperatura, durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, emissioni reali di guida (RDE/PEMS), CO2 e consumo, oltre alla misurazione della potenza netta. Le prove sono organizzate per famiglie di veicoli e tengono conto di alimentazioni monocarburante, bicarburante e policarburante, nonché di configurazioni ibride e puramente elettriche.
OBD, accesso ai dati e anti-manomissione
Il sistema OBD è obbligatorio per tutti i veicoli interessati e deve identificare deterioramenti o malfunzionamenti durante l’intera vita utile. Il costruttore deve garantire l’attivazione della spia di malfunzionamento, la disponibilità dei dati OBD alle autorità e agli operatori indipendenti e l’accesso non discriminatorio alle informazioni necessarie per diagnosi, manutenzione e riparazione. L’allegato XIV impone siti internet con dati strutturati, formati aperti, standard di sicurezza per le aree protette e possibilità di riprogrammazione ECU secondo standard ISO/SAE; il Forum veicoli può proporre miglioramenti e valutare il profilo sicurezza/furti.
Conformità della produzione e conformità in servizio
La conformità della produzione va verificata mediante misure documentate e prove periodiche, con controllo statistico e almeno una verifica fisica ogni tre anni da parte dell’autorità, oltre ai controlli del costruttore su base rischio. La conformità in servizio copre fino a 5 anni o 100 000 km; per i piccoli costruttori con vendite UE non superiori a 5 000 unità annue la verifica può non essere necessaria, ma restano obblighi informativi specifici. Se emergono non conformità, l’autorità può imporre il ripristino per i veicoli in servizio dello stesso tipo, approvando il piano del costruttore e notificandolo agli altri Stati membri.
RDE/PEMS e condizioni di prova su strada
L’allegato IIIA disciplina in modo molto dettagliato le prove RDE mediante PEMS. Il veicolo deve essere testato su strada pubblica in condizioni di guida e carico rappresentativi, lungo percorsi composti da tratti urbani, extraurbani e autostradali, con limiti su durata, altitudine, velocità e distribuzione dei tratti. Sono fissati fattori di conformità temporanei e definitivi, regole sulle emissioni NTE e condizioni che rendono invalida la prova, incluse alcune ipotesi di manipolazione dei segnali ECU. L’allegato contiene anche le prescrizioni tecniche per PEMS, taratura, linearità, convalida, registrazione dati e allineamento temporale.
WLTP, famiglie di veicoli e criteri di interpolazione
L’allegato XXI è il cuore tecnico della riforma. Definisce le categorie di veicoli, le famiglie di interpolazione, le famiglie di resistenza all’avanzamento e le famiglie di sistemi a rigenerazione periodica, con criteri amministrativi e tecnici. Stabilisce il ciclo WLTC per classi di veicolo e le relative fasi Low, Medium, High ed Extra High, nonché le regole per la scelta della marcia, la determinazione della resistenza all’avanzamento, la valutazione della potenza alla ruota e il calcolo delle emissioni/consumi. Per i veicoli elettrificati introduce il trattamento specifico di OVC-HEV e PEV, con variabili come AER, EAER, PER, RCDA, RCDC, ECAC e consumo ponderato.
Carburanti di riferimento e specifiche tecniche
L’allegato IX specifica i carburanti di riferimento per benzina E10, etanolo E85/E75, GPL, GN/biometano, idrogeno per ICE, diesel B7 e idrogeno per fuel cell, oltre alla versione per prova a bassa temperatura. Sono indicati valori di RON, MON, densità, volatilità, composizione, zolfo, contenuto di ossigeno, stabilità all’ossidazione, FAME e parametri di purezza per l’idrogeno. Le specifiche servono a garantire uniformità delle prove e comparabilità dei risultati tra laboratori e autorità.
Omologazione dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento
L’allegato XIII disciplina marcature, documentazione e marchio di omologazione CE per i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento. I dispositivi devono riportare marchi identificativi e informazioni sui veicoli compatibili, includere istruzioni di installazione se necessarie e rispettare i requisiti UNECE n. 103, adattati al quadro UE. Per i dispositivi con compatibilità OBD e per i sistemi a rigenerazione periodica sono previste regole aggiuntive, compresi controlli di emissione e limiti di comparazione con il dispositivo originale.
Certificato di conformità e omologazione in più fasi
L’allegato IX della direttiva 2007/46/CE, come sostituito, ridefinisce il certificato di conformità CE e le sue diverse versioni per veicoli completi, completati e incompleti. Le modifiche tengono conto dei nuovi dati WLTP, delle famiglie di interpolazione, dei veicoli elettrici/ibridi e delle eco-innovazioni. Il certificato deve riportare valori tecnici precisi, non per intervalli, così da consentire l’immatricolazione senza ulteriore documentazione tecnica, salvo i casi di omologazione in più fasi.
Entrata in vigore e abrogazione del regime precedente
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il vecchio regolamento (CE) n. 692/2008 viene progressivamente superato e poi abrogato dal 1° gennaio 2022, mentre numerosi suoi contenuti sono riscritti o trasposti negli allegati del nuovo regolamento. La fase transitoria è ampia e articolata, con tempistiche diverse per categorie di veicoli e per l’entrata a regime delle prescrizioni WLTP e RDE.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento contiene le misure attuative del regolamento (CE) n. 715/2007. Il preambolo chiarisce che la sostituzione del NEDC con il WLTP mira a dati più realistici su consumo di carburante e CO2, maggiore trasparenza e armonizzazione internazionale, mantenendo sostanzialmente invariati gli altri obblighi già previsti dal regolamento (CE) n. 692/2008.
Definizioni chiave
L’articolo 2 contiene un ampio catalogo di definizioni tecniche: tipi di veicolo ai fini emissioni/RMI, omologazione CE, veicoli mono-/bi-/policarburante, HEV, PEV, FCV, OBD, MI, malfunzionamento, RDE, PEMS, BES/AES, reagente, massa in ordine di marcia, potenza nominale e netta, serie di famiglie di veicoli, serbatoi mono-/multistrato e altri concetti usati negli allegati tecnici.
Prescrizioni per l’omologazione CE e prove di emissione
L’articolo 3 richiede che il costruttore dimostri la conformità mediante prove eseguite secondo gli allegati IIIA, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIV, XVI, XX e XXI, con carburanti di riferimento conformi all’allegato IX. Le prove coprono emissioni allo scarico, evaporative, dal basamento, durata dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, basse temperature, CO2/consumo carburante, potenza e RDE. Sono fissate regole specifiche per veicoli a GPL/GN/biometano, per i veicoli bicarburante e per i piccoli costruttori, che possono ricorrere a una procedura alternativa legata a omologazioni di paesi terzi, pur restando soggetti a talune prove obbligatorie. Il costruttore deve inoltre garantire il rispetto dei limiti di emissione per l’intera vita utile del veicolo, anche in condizioni normali di utilizzo e con riferimento alle strategie di funzionamento EGR e post-trattamento NOx.
OBD e diagnostica di bordo
L’articolo 4 impone che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD progettato e montato per identificare deterioramenti e malfunzionamenti lungo la vita utile del veicolo. In prova, la spia di malfunzionamento deve attivarsi quando previsto, anche se i limiti OBD non sono ancora superati, e il costruttore deve rendere disponibili alle autorità e agli operatori indipendenti i dati non cifrati relativi all’efficienza in uso. L’articolo 5 disciplina la domanda di omologazione CE, la documentazione tecnica da presentare, i piani di aggiornamento dei numeratori/denominatori dei monitor OBD, le misure anti-manomissione del computer di controllo emissioni e la documentazione ampliata, soggetta a riservatezza. L’articolo 6 regola il rilascio del numero di omologazione e il caso di anomalie OBD, mentre l’articolo 13 disciplina il certificato di accesso alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione e il forum UE sull’accesso alle informazioni dei veicoli.
Conformità della produzione e conformità in servizio
L’articolo 8 rinvia all’articolo 12 della direttiva 2007/46/CE e all’allegato I per le misure di conformità della produzione, che devono essere verificate anche con metodo statistico. L’articolo 9 disciplina la conformità in servizio per un periodo fino a 5 anni o 100 000 km, con esenzione per i costruttori che non raggiungono 5 000 vendite annue nell’Unione; in caso di esito insoddisfacente, il costruttore deve predisporre e attuare un programma di interventi di ripristino approvato dall’autorità. Se un tipo non è conforme, l’autorità deve notificare il costruttore e attivare le procedure dell’articolo 30 della direttiva 2007/46/CE.
Dispositivi di controllo dell’inquinamento e ricambi
L’articolo 10 stabilisce che i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a veicoli omologati devono essere omologati come entità tecniche indipendenti ai sensi della direttiva 2007/46/CE e degli articoli 12, 13 e allegato XIII. I convertitori catalitici e i filtri antiparticolato sono considerati dispositivi di controllo dell’inquinamento. Gli articoli 11 e 12 disciplinano domanda, documentazione, marchiatura, scheda di omologazione e rilascio dell’omologazione CE per tali dispositivi, con un regime specifico per dispositivi originali e per dispositivi destinati a veicoli con OBD.
Accesso alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione
L’articolo 13 impone ai costruttori di predisporre procedure e siti internet per un facile accesso alle informazioni OBD e di riparazione/manutenzione, secondo gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 715/2007 e l’allegato XIV. L’omologazione è subordinata al certificato del costruttore; se le informazioni non sono disponibili o non sono conformi, devono essere fornite entro 6 mesi dall’omologazione, o alla data di immissione sul mercato se successiva. Il costruttore deve inoltre mettere a disposizione informazioni utili allo sviluppo di ricambi e strumenti diagnostici generici, senza discriminazioni, e il Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli può formulare raccomandazioni anche sui profili di sicurezza.
Disposizioni transitorie e fase di passaggio
L’articolo 15 consente di richiedere omologazioni fino al 31 agosto 2017 per M1, M2 e N1 classe I e fino al 31 agosto 2018 per N1 classi II e III e N2; in mancanza si applica il regolamento (CE) n. 692/2008. Dal 1° settembre 2017/2018 le autorità rifiutano nuove omologazioni non conformi al regolamento; dal 1° settembre 2018/2019 vietano immatricolazione, vendita o messa in servizio dei nuovi tipi non conformi. Per alcune prescrizioni RDE l’allegato IIIA si applica gradualmente: per tre anni non si applica il punto 2.1 e per quattro anni continuano a valere alcune regole transitorie, con specifiche deroghe anche per piccoli costruttori. Restano validi per un periodo più lungo taluni risultati NEDC e procedure di omologazione preesistenti.
Modifiche ad altri atti e abrogazione
L’articolo 16 modifica la direttiva 2007/46/CE secondo l’allegato XVIII. L’articolo 17 modifica il regolamento (CE) n. 692/2008, aggiornando la disciplina delle omologazioni e introducendo una disposizione transitoria specifica; l’articolo 18 modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 sulla massa dei dispositivi opzionali. L’articolo 19 abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 con decorrenza 1° gennaio 2022. L’articolo 20 fissa l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e conferma l’applicabilità diretta in tutti gli Stati membri.
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