Regolamento (UE) 2021/2012
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione del 17 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sui prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia e istituisce dazi antidumping definitivi differenziati per società. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale, applicando la regola del dazio inferiore. Vengono inoltre disciplinati la riscossione dei dazi provvisori, il divieto di riscossione retroattiva sulle importazioni registrate e il coordinamento con la vigente misura di salvaguardia sull’acciaio.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e disciplina del coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC indicati nell’articolo 1, paragrafo 1, e originari dell’India e dell’Indonesia. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente elencate e subordinatamente alla presentazione di una fattura commerciale valida con la dichiarazione prevista; in mancanza, si applica l’aliquota "tutte le altre società". Il regolamento opera dalla sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste regole speciali di coordinamento con il dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2019/159, applicabili per la durata di tale misura. Non è prevista riscossione retroattiva sui quantitativi registrati ai sensi del regolamento (UE) 2021/370.
Dazio antidumping definitivo su prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di India e Indonesia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione conclude l’inchiesta antidumping avviata nel 2020 sulle importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’India e dell’Indonesia. La Commissione, richiamando il regolamento di base (UE) 2016/1036, conferma dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale, e istituisce misure definitive applicando la regola del dazio inferiore.
Ambito dell’inchiesta e soggetti interessati
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC indicati nel dispositivo. Le misure riguardano le importazioni originarie dell’India e dell’Indonesia; per alcune società esportatrici o gruppi societari sono fissate aliquote individuali, mentre per tutte le altre società dei due paesi si applicano le aliquote residuali. L’efficacia delle aliquote individuali è subordinata alla produzione di una fattura commerciale conforme con una dichiarazione specifica sull’origine produttiva del bene.
Procedimento e fasi istruttorie
La Commissione aveva aperto l’inchiesta antidumping il 30 settembre 2020 a seguito di una denuncia presentata da Eurofer per conto di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale. Nel corso della procedura sono intervenuti anche una parallela inchiesta antisovvenzioni, la registrazione delle importazioni con il regolamento (UE) 2021/370 e l’istituzione di un dazio antidumping provvisorio con il regolamento (UE) 2021/854. Dopo le divulgazioni provvisoria e finale, la Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate, ha svolto audizioni e ha apportato alcune correzioni materiali ai calcoli, mantenendo tuttavia le conclusioni essenziali.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
Una parte utilizzatrice dell’Unione, Arinox, aveva chiesto l’esclusione di specifiche serie di prodotti (in particolare serie 200 e 201, e poi una sottoserie a basso tenore di nichel). La Commissione ha respinto la richiesta, rilevando l’intercambiabilità con altri prodotti, l’onere eccessivo per le autorità doganali nel verificare composizione chimica e impiego finale per ciascuna spedizione, nonché il rischio di compensazioni incrociate, specie in presenza di un collegamento con un unico produttore esportatore. La definizione del prodotto è quindi stata confermata come nel regolamento provvisorio.
Determinazione del dumping per l’India
Per l’India, la Commissione ha esaminato il trattamento delle informazioni mancanti del gruppo Jindal, la costruzione del valore normale, gli adeguamenti chiesti per i costi legati alla pandemia di COVID-19 e la determinazione del prezzo all’esportazione, compresi i passaggi tramite operatori commerciali collegati. Le richieste di adeguamento ai costi COVID-19 sono state respinte perché i costi invocati erano costi fissi ordinari, non voci straordinarie adeguabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, e non era dimostrata un’incidenza sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati invece accolti o corretti alcuni profili tecnici, come l’adeguamento di Chromeni per il costo delle materie prime acquistate da parti collegate, la rettifica di un errore materiale nella formula relativa ai costi di nolo e la valutazione degli ammortamenti e dei costi di avviamento.
Margini di dumping per l’India
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, sono stati fissati a 13,9 % per Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited, e a 35,3 % per Chromeni Steels Private Limited e per tutte le altre società indiane. La Commissione ha dunque confermato l’esistenza di dumping significativo per il prodotto originario dell’India.
Determinazione del dumping per l’Indonesia
Per l’Indonesia, la Commissione ha confermato l’uso dei dati effettivi dei produttori esportatori collaboranti, rivedendo però taluni aspetti del valore normale e del prezzo all’esportazione. In particolare, ha accettato, entro certi limiti, i prezzi d’acquisto dei rotoli bianchi di acciaio inossidabile laminati a caldo da fornitori collegati, quando tali prezzi risultavano pari o superiori al costo di produzione del fornitore, sostituendoli con il costo di produzione in caso contrario. Sono stati inoltre affrontati gli adeguamenti relativi ai costi di credito, al trasporto, alle operazioni tramite intermediari collegati e alla mancata dimostrazione di taluni ulteriori adeguamenti richiesti dalla parte interessata.
Margini di dumping per l’Indonesia
I margini di dumping definitivi, sempre espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, sono stati fissati a 10,2 % per IRNC e a 20,2 % per Jindal Stainless Indonesia e per tutte le altre società indonesiane. La Commissione ha quindi ricalcolato i margini sulla base delle osservazioni accolte e delle correzioni effettuate in sede definitiva.
Pregiudizio all’industria dell’Unione e valutazione cumulativa
La Commissione ha confermato che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Ha ritenuto corretto valutare cumulativamente le importazioni da India e Indonesia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, poiché entrambe superavano la soglia minima, presentavano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche analoghe ai prodotti dell’Unione e competevano tra loro sul mercato con livelli di prezzo comparabili. Le contestazioni sulle quote di mercato, sulle differenze di andamento delle importazioni e sull’assenza di statistiche sufficienti sono state respinte.
Nesso di causalità e altri fattori
La Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione significativa sui prezzi dell’industria dell’Unione e abbiano contribuito al peggioramento della redditività e degli altri indicatori finanziari, senza che la pandemia di COVID-19 o altri fattori interrompessero il nesso causale. Ha inoltre precisato che le importazioni in regime di perfezionamento attivo e passivo dovevano essere incluse nell’analisi del pregiudizio e del nesso causale, in quanto in concorrenza con la produzione dell’Unione.
Livello delle misure e regola del dazio inferiore
Nel determinare il livello dei dazi, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base. I margini di underselling risultano superiori ai margini di dumping per alcune società e hanno condotto alla fissazione delle aliquote definitive indicate nel dispositivo: per l’India, 13,9 % e 35,3 %; per l’Indonesia, 10,2 % e 20,2 %.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha confermato che le misure sono nell’interesse dell’industria dell’Unione. Le obiezioni di importatori e utilizzatori, incentrate su presunte carenze di offerta, impossibilità di sostituire le importazioni e difficoltà di trasferire i prezzi, sono state respinte anche per la mancata collaborazione completa delle parti interessate. La Commissione ha ritenuto che gli effetti negativi sulle catene di approvvigionamento non superino gli effetti positivi delle misure sul settore produttivo dell’Unione.
Riscossione dei dazi provvisori e mancata retroattività
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2021/854 sono riscossi definitivamente, con svincolo della parte eccedente le aliquote definitive. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva sui quantitativi registrati ai sensi del regolamento (UE) 2021/370, ritenendo non integrati i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, anche perché non è emerso un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni nel periodo successivo all’apertura dell’inchiesta.
Rapporto con la salvaguardia sull’acciaio e applicazione pratica
Poiché il prodotto interessato rientra anche tra quelli coperti dalla misura di salvaguardia di cui al regolamento (UE) 2019/159, prorogata dal regolamento (UE) 2021/1029, il regolamento disciplina il coordinamento tra dazi antidumping e dazio tariffario oltre contingente. Se il dazio di salvaguardia oltre contingente supera il dazio antidumping, si applica solo la salvaguardia; se è inferiore, si applica la salvaguardia più la differenza rispetto al dazio antidumping più elevato. Le autorità doganali restano comunque tenute ai controlli ordinari e possono richiedere documentazione supplementare, anche quando sia presentata la fattura conforme richiesta per le aliquote individuali.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e aliquote definitive
È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati nei codici NC elencati all’articolo 1, paragrafo 1, originari di India e Indonesia. Le aliquote sono: India, Jindal Stainless Limited e Jindal Stainless Hisar Limited 13,9 %; Chromeni Steels Private Limited 35,3 %; tutte le altre società indiane 35,3 %; Indonesia, IRNC 10,2 %; Jindal Stainless Indonesia 20,2 %; tutte le altre società indonesiane 20,2 %.
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, attestante la fabbricazione del prodotto da parte della società indicata in un determinato paese interessato. In caso di mancata presentazione della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre società.
Coordinamento con la misura di salvaguardia sull’acciaio
Se il dazio tariffario oltre contingente previsto dall’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto e supera l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping, si applica solo il dazio della salvaguardia e la riscossione del dazio antidumping è sospesa per tale periodo. Se invece il dazio oltre contingente è inferiore al livello equivalente del dazio antidumping, esso si cumula con la differenza tra il dazio di salvaguardia e il valore più elevato del dazio antidumping; la parte non riscossa del dazio antidumping resta sospesa per la durata della salvaguardia.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nessuna riscossione retroattiva e abrogazione del regolamento di registrazione
Non è riscosso alcun dazio antidumping definitivo retroattivamente sulle importazioni registrate. I dati raccolti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/370 non sono più conservati e tale regolamento è abrogato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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