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Sentenza

Sentenza n. 2091/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1245/2015, definitivamente esecutivo, recante condanna del Comune al pagamento di euro 30.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo, con il quale il Comune era stato ingiunto di pagare euro 30.000,00, oltre alle spese del procedimento monitorio e agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 decorrenti dall’11 settembre 2013 fino al pagamento. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione, munito di formula esecutiva e notificato in forma esecutiva al Comune. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha fornito prova dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., considerato il carattere definitivo ed esecutivo del decreto ingiuntivo, la sua notificazione al Comune e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Comune di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, stabilendo che l’incarico abbia natura effettivamente sostitutiva e non meramente sollecitatoria. Ha inoltre disciplinato le modalità di liquidazione del compenso del commissario e i relativi adempimenti telematici. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’esecuzione del giudicato e dei titoli esecutivi equiparati, mediante ordine all’amministrazione di adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per procedere esecutivamente e per l’azione di ottemperanza.

  • d.lgs. 231/2002

    Rileva quale fonte degli interessi moratori riconosciuti dal decreto ingiuntivo azionato.

  • d.P.R. 115/2002

    Disciplina la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la richiesta di liquidazione del compenso; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. 417/1978

    Richiamato, unitamente alla disciplina sulle spese di missione, per la liquidazione dell’utilizzo del mezzo proprio.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo e notificato all’amministrazione costituisce titolo azionabile in sede di ottemperanza quando sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza a un titolo esecutivo pecuniario, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza esercita una funzione sostitutiva e obbligatoria: non è sufficiente che si limiti a sollecitare gli uffici dell’amministrazione inadempiente.
  • La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata nel termine previsto dall’art. 71 d.P.R. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo dell’incarico e non dal semplice deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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