Sentenza del 08/10/2019 n. 25056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva accolto l'appello del CAD contro gli avvisi di rettifica relativi a dazi e IVA sulle importazioni dalla Cina. L'Agenzia contestava la classificazione dei prodotti come ghisa non malleabile, sostenendo che si trattasse di ghisa a grafite sferoidale, o ghisa duttile, e censurava inoltre l'utilizzo di una perizia riferita a merce importata in un'operazione diversa e di precedenti giudizi riguardanti altri soggetti. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio processuale relativo al deposito del ricorso notificato tramite PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle dogane, senza esaminare i motivi riguardanti la classificazione doganale e la valutazione delle prove. Il ricorso era stato depositato in copia analogica priva dell'attestazione di conformità autografa del difensore, mentre le copie del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e consegna erano prive della necessaria asseverazione. Poiché il CAD era rimasto intimato e il vizio non era stato sanato entro l'adunanza, il ricorso non poteva essere procedibile. Non è stata pronunciata condanna alle spese.
Norme richiamate
Art. 369 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro il termine previsto dalla norma.
Il mancato deposito regolare degli atti necessari, compresa la documentazione idonea a provare la notificazione del ricorso telematico, può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n. 53 del 1994
Attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali notificati a mezzo PEC.
Quando un atto nativo digitale notificato via PEC viene depositato in copia analogica, il difensore deve attestare la conformità della copia e delle ricevute PEC all'originale, secondo le forme previste dalla legge.
Art. 372 c.p.c.
Deposito di atti e documenti relativi all'ammissibilità e alla procedibilità del ricorso.
La documentazione necessaria per sanare o dimostrare la procedibilità del ricorso può essere depositata fino all'udienza pubblica o all'adunanza camerale, secondo i principi richiamati dalla Corte.
Art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
Disconoscimento della conformità della copia analogica all'originale.
Se la parte destinataria della notificazione non disconosce la conformità della copia analogica all'originale digitale, tale comportamento può evitare l'improcedibilità; tuttavia, ciò non opera quando il destinatario rimane semplicemente intimato e non si costituisce.
Regolamenti CE n. 1212/2005 e n. 500/2009
L'Agenzia delle dogane li aveva richiamati per sostenere che la ghisa a grafite sferoidale dovesse essere classificata come ghisa duttile. La Corte, però, non ha esaminato la questione sostanziale a causa dell'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto delle formalità relative alla notificazione telematica e al deposito degli atti è essenziale: un vizio documentale può impedire l'esame del merito.
- Quando un ricorso nativo digitale notificato via PEC viene depositato in copia analogica, occorre normalmente produrre le copie del ricorso, del messaggio PEC e delle ricevute di accettazione e consegna con valida attestazione di conformità.
- Se il destinatario resta intimato e non si costituisce, il ricorrente non può fare affidamento sul mancato disconoscimento della conformità e deve provvedere autonomamente a depositare l'asseverazione richiesta.
- La documentazione mancante può, in determinati casi, essere depositata successivamente fino all'udienza o all'adunanza camerale; se il vizio non viene sanato entro tale momento, il ricorso è dichiarato improcedibile.
- Quando la Cassazione dichiara l'improcedibilità per ragioni processuali, non decide le questioni sostanziali controverse, come la corretta classificazione doganale o la valutazione delle prove.
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