Cassazione Civile, Sentenza n. 22613/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l'esenzione IMU (in particolare art. 7 d.lgs. n.504/1992 e disposizioni correlate) e vizio di motivazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'accertamento IMU per l'anno 2014. Il Consorzio sosteneva di aver provato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione (uso esclusivamente istituzionale degli immobili) e contestava altresì la determinazione della base imponibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e in parte assente: la decisione d'appello non ha esaminato né spiegato le specifiche censure sollevate dal Consorzio circa il diritto all'esenzione e la determinazione della base imponibile, limitandosi a un rinvio per relationem a pronunce altrui. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art. 7, comma 1, lett. a); art. 3, comma 1; art. 5
L'esenzione IMU ai sensi dell'art. 7 presuppone l'utilizzo diretto e immediato dell'immobile per compiti istituzionali da parte dell'ente proprietario; non si applica ad attività di natura imprenditoriale o a soggetti che svolgono servizi pubblici in forma commerciale.
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (richiamato)
Ripropone il contenuto dell'art.7 del d.lgs. 504/1992 riferito all'esenzione per immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali degli enti.
d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Norma richiamata nella doglianza relativa a disciplina tributaria connessa; la Corte non ha valorizzato elementi che il ricorrente aveva ritenuto rilevanti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
Impostano regole sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha richiamato che la mancata illustrazione delle censure impugnatorie determina nullità per vizio motivazionale.
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5; art. 132, quarto comma; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 360 indica i motivi di cassazione; le norme procedurali richiamate richiedono che la motivazione sia chiara e che le decisioni d'appello affrontino e motivino le censure sollevate.
legge 7 agosto 1997, n. 266
Richiamata tra le fonti contestate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto esaminata la complessiva documentazione probatoria alla base delle eccezioni.
legge 14 maggio 1981, n. 219
Norma citata dal ricorrente tra le disposizioni rilevanti; la Corte ha ravvisato carenza motivazionale nell'esame di tali riferimenti normativi e delle relative allegazioni di fatto.
Regolamento Regione Campania
Citato dal ricorrente come fonte regolamentare regionale; la sentenza di merito non ha valutato compiutamente gli effetti regolamentari sulla vicenda.
Massime di principio
- L'esenzione IMU ex art. 7 d.lgs. n.504/1992 richiede che l'immobile sia adibito direttamente ed esclusivamente ai compiti istituzionali dell'ente proprietario: non è sufficiente un uso indiretto o l'affidamento del servizio a terzi o la gestione commerciale.
- Per ottenere l'esenzione occorre fornire prove documentali chiare e specifiche sull'effettivo utilizzo istituzionale (destinazione funzionale, atti amministrativi, modalità di gestione e uso concreto).
- Se in appello vengono sollevate censure specifiche, la commissione tributaria deve motivare espressamente il rigetto di ciascuna: la motivazione 'per relationem' o generica può essere causa di nullità e di cassazione.
- Le contestazioni relative alla determinazione della base imponibile devono essere esaminate autonomamente e motivate: l'omissione costituisce omissione di pronuncia rilevante.
- In caso di carenza motivazionale palese la Corte di Cassazione può cassare la sentenza e rinviare per nuovo esame; pertanto, in contenziosi analoghi conviene curare sia la prova sostanziale sia la documentazione processuale che illustri i punti specifici da valutare in grado di impedire il rinvio per vizi di motivazione.
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