Cassazione Penale, Ordinanza n. 39200/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna pronunciata in appello per il reato contestato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso investiva il giudizio di responsabilità, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e, inoltre, era formulato in modo generico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, richiamata espressamente per relationem alle pagg. 2-3.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurabilità del fatto, limitandosi a dichiarare inammissibile il motivo sulla responsabilità.
art. 591 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso è fondata sulla genericità del motivo e sulla sua natura meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza offrire argomentazioni nuove o specifiche.
- È inammissibile il ricorso che non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico rispetto al percorso argomentativo del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause ostative, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, la decisione di merito impugnata resta ferma, senza riesame della responsabilità penale nel merito.
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