Sentenza del 13/09/2016 n. 6928 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ruolo - Motivazione - Ruolo da sentenza - Conoscenza da parte del ricorrente - Giudizio pendente in Cassazione - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità del ruolo e della cartella esattoriale per difetto di motivazione, sostenendo che la cartella richiamasse una decisione della Commissione tributaria regionale (C.t.r.) senza adeguata conoscenza o allegazione e che tale decisione fosse ancora sub iudice, essendo stata impugnata in Cassazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il richiamo alla decisione della C.t.r. è stato ritenuto sufficiente a motivare la cartella, poiché dagli atti risultava che il contribuente aveva impugnato quella stessa decisione in Cassazione. Pertanto, pur negando di conoscerla, il contribuente non poteva ragionevolmente ignorarne l’esistenza e il contenuto essenziale. La pendenza del giudizio di Cassazione non determina, di per sé, un difetto di motivazione del ruolo o della cartella.
Norme richiamate
Principio di motivazione degli atti tributari
La motivazione della cartella può essere considerata sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare il diritto di difesa, anche mediante il richiamo a un precedente provvedimento giudiziario già conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Norme sulla riscossione mediante ruolo e cartella esattoriale
La validità del ruolo e della cartella non viene meno per il solo fatto che la decisione giudiziaria richiamata sia stata impugnata in Cassazione e il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo specifiche ragioni di sospensione o altri vizi autonomi.
Massime di principio
- Il difetto di motivazione della cartella non sussiste quando il provvedimento richiamato è identificabile e il contribuente ne ha avuto effettiva conoscenza o non può ragionevolmente negarne la conoscibilità.
- L’impugnazione in Cassazione della decisione posta a fondamento della cartella non rende automaticamente invalida la cartella stessa né impedisce, di per sé, la riscossione.
- Per contestare efficacemente la motivazione occorre dimostrare che il richiamo al provvedimento sia talmente generico da non consentire di comprendere l’origine, l’ammontare o i presupposti della pretesa.
- La conoscenza del provvedimento può risultare dagli stessi atti processuali, inclusa l’impugnazione proposta dal contribuente; in tal caso non è normalmente necessario dimostrare un’ulteriore comunicazione dello stesso contenuto.
- La pendenza di un giudizio non determina automaticamente la sospensione degli effetti della decisione o della riscossione: occorre verificare l’esistenza di una specifica sospensione disposta dalla legge o dall’autorità giudiziaria.
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