Cassazione Civile, Ordinanza n. 21473/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 2 settembre 2013 tra un ente pubblico regionale e una società per la prestazione di servizi, convenzione collegata a due determinazioni amministrative del luglio e agosto 2013. La società otteneva decreto ingiuntivo per € 900.000,00 a titolo di corrispettivo; l'ente proponeva opposizione, respinta dal Tribunale, e poi appello, anch'esso respinto. In Cassazione la Regione deduceva, con due motivi, anzitutto l'erroneità della declaratoria di competenza del Tribunale di Torino: sosteneva che la clausola contrattuale attribuisse il foro di Cagliari, che il foro territoriale corretto fosse quello di Cagliari anche secondo gli artt. 19 e 20 c.p.c. e l'art. 1182, terzo comma, c.c., che dovesse rilevare il luogo della tesoreria dell'ente e che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciare sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo lamentava, nel merito, che la Corte d'appello avesse mal ripartito l'onere della prova in tema di inadempimento, avesse svalutato o ignorato la deliberazione della Corte dei conti richiamata dall'ente, non avesse esaminato la documentazione prodotta per dimostrare l'inadempimento della società e avesse reso una motivazione apparente o contraddittoria sulla prova dell'effettivo adempimento e sull'utilizzo del materiale video prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità ex art. 366 c.p.c. e comunque non idoneo a colpire la ratio decidendi, perché la Corte d'appello aveva fondato la decisione anche e soprattutto sulla tardività dell'eccezione di incompetenza relativa al foro della tesoreria, sollevata solo in conclusionale d'appello. Il secondo motivo è stato considerato, nel complesso, una richiesta di nuova valutazione del merito, priva di adeguata specificità e non confrontata con la ratio della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti accertato in fatto l'avvenuta prova dell'adempimento da parte della società e, quanto alla deliberazione della Corte dei conti, aveva rilevato l'inammissibilità delle censure di appello, non già il loro infondato contenuto probatorio. La Regione è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 c.p.c.
Richiamato ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, ma la censura non è stata accolta per carenza di specificità e tardività dell'eccezione relativa al foro della tesoreria.
art. 20 c.p.c.
Utilizzato per la determinazione del foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; la Corte di merito ha ritenuto competente Torino sulla base del luogo di pagamento pattuito.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della cassazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 1182, terzo comma, c.c.
Richiamato per sostenere che il pagamento dovesse avvenire nel luogo indicato come foro di esecuzione; la Corte di merito ha collegato il luogo dell'adempimento al conto corrente bancario pattuito.
art. 132 c.p.c.
Invocato per vizio di motivazione e omissione di pronuncia; la Corte di cassazione ha escluso che le doglianze integrassero un vizio motivazionale rilevante in sede di legittimità.
art. 1362 c.c.
Richiamato per l'interpretazione della clausola di competenza territoriale; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non specificamente riferito alla ratio della decisione impugnata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ha precisato che il giudice di merito aveva accertato positivamente l'adempimento della controparte, senza violare la regola probatoria.
art. 366 c.p.c.
È la norma decisiva richiamata dalla Corte per affermare la carenza di specificità del ricorso, con conseguente inammissibilità dei motivi.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa considerazione di fatti decisivi e al tentativo di superare la preclusione dell'appello c.d. "doppia conforme" senza adeguata dimostrazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti di legge.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità: il motivo è inammissibile se ricostruisce in modo generico o incompleto i fatti di causa e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'eccezione di incompetenza territoriale va tempestivamente proposta nei termini e secondo tutti i criteri astrattamente applicabili; se la doglianza relativa a un foro concorrente è sollevata solo in conclusionale d'appello, essa è tardiva.
- Una clausola contrattuale sulla competenza territoriale che non indichi espressamente il carattere esclusivo non consente di escludere, di per sé, gli altri fori previsti dalla legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice accerta in fatto che una parte abbia già fornito prova positiva dell'adempimento.
- Non è ammissibile in cassazione una critica che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede l'allegazione di un effettivo deficit motivazionale rilevante secondo il canone del minimo costituzionale; non basta lamentare genericamente l'insoddisfazione rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
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