Cassazione Penale, Sentenza n. 19710/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. e lo aveva condannato a otto mesi di arresto (con riconoscimento di attenuanti generiche). In appello il difensore aveva proposto doglianze ritenute generiche dalla Corte d'appello: si sosteneva che gli oggetti rinvenuti (cacciavite, taglierino, chiavi esagonali) erano detenuti per necessità connesse alla condizione di senza fissa dimora e quindi non ingiustificati; in sede di appello si chiedeva inoltre una riduzione della pena fino al minimo edittale per il disagio sociale e la collaborazione fornita al momento del controllo. In cassazione il ricorrente deduceva violazione di norme processuali attinenti ai motivi di impugnazione (art. 591 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p.) e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile pur entrando nel merito delle questioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato la giurisprudenza e le novità legislative (art. 581 c.p.p. e relative modifiche) sul requisito di specificità dei motivi di impugnazione, ritenendo che l'atto di appello non contestasse realmente il giudizio di responsabilità ma solo, in termini generici, la misura della pena senza articolare rilievi puntuali volti a confutare la motivazione del primo giudice (valutazioni operate secondo gli indici dell'art. 133 c.p.). Per tali ragioni il gravame è stato ritenuto aspecifico e inammissibile; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali per questo grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
menzionata nella versione riformata (art. 1, comma 55, L. 23/06/2017 n.103) e con il comma 1-bis introdotto dal D.L.vo 10/10/2022 n.150
Richiede che l'atto di impugnazione indichi con specificità i capi e i punti della decisione contestati e enunci i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato; la mancanza di specificità determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di cassazione come parametro per dedurre violazione formale in relazione ai requisiti dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza che lamentava la violazione di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (cioè vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali); la Corte le ha esaminate e ha ritenuto il motivo manifestamente infondato per carenza di specificità dell'appello.
art. 707 cod. pen.
Dispone la fattispecie contravvenzionale per cui l'imputato è stato condannato; nel caso la responsabilità è stata ritenuta provata dal primo giudice e non efficacemente contestata in appello.
art. 133 cod. pen.
Indicata come criterio dal primo giudice per la dosimetria della pena (valutazione della propensione a delinquere e delle circostanze attenuanti); la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia confutato specificamente queste valutazioni.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Riferiti alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e all'assenza di richiesta di trattazione orale; il giudizio si è svolto senza udienza orale in base a tali disposizioni.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; così operato nel caso (euro 3.000).
Legge 23/06/2017 n.103, art.1 comma 55 e D.L.vo 10/10/2022 n.150
Richiamate come intervensioni legislative che hanno rafforzato l'obbligo di specificità nell'atto di impugnazione (art. 581 c.p.p.), contribuendo alla valutazione di inammissibilità dell'appello per genericità.
Massime di principio
- L'appello (e quindi l'atto di impugnazione) deve contenere rilievi puntuali e specifici relativi ai capi e ai punti della decisione impugnata; argomentazioni generiche, in particolare se limitate a chiedere una diversa commisurazione della pena senza confutare i passaggi motivazionali, espongono al rischio di inammissibilità.
- Per censurare la dosimetria della pena è necessario contrastare in modo preciso le valutazioni poste a base della decisione (ad es. la rilevanza degli indici di cui all'art. 133 c.p.); la sola evocazione di condizioni personali o sociali senza collegamento argomentato ai criteri legali non è sufficiente.
- La condizione di senza fissa dimora o la necessità di possedere determinati oggetti può costituire elemento di giustificazione o attenuante, ma va allegata e provata con richiami fattuali e critiche specifiche alla motivazione del giudice di merito, non enunciata in termini generici.
- La riforma dell'art. 581 c.p.p. e le successive modifiche rafforzano l'onere di specificità a carico dell'impugnante; difensori devono formulare motivi di appello che enuncino chiaramente i punti della decisione contestati e le ragioni di fatto e di diritto a supporto.
- La Corte di Cassazione, quando il motivo è manifestamente infondato o l'appello è inammissibile per genericità, può non entrare nel merito e condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda; è quindi importante valutare la probabilità di successo prima di proporre impugnazioni generiche.
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