Regolamento (UE) 2022/682
Regolamento delegato (UE) 2022/682 della Commissione del 25 febbraio 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato adegua al ribasso il livello del dazio doganale supplementare applicato dall'Unione ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti, in attuazione del meccanismo collegato alla CDSOA e all'autorizzazione OMC alla sospensione di concessioni. La Commissione conferma l'elenco dei prodotti interessati e modifica soltanto l'aliquota, portandola allo 0,001 %. L'intervento ha effetto dal 1° maggio 2022 ed è immediatamente efficace alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2018/196, riducendo all'0,001 % il dazio doganale supplementare su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di specifici prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196, identificati tramite codici NC a otto cifre. Restano esclusi i prodotti non compresi nell'elenco dell'allegato I. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° maggio 2022.
Modifica del dazio supplementare su taluni prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento delegato (UE) 2022/682 interviene sul regolamento (UE) 2018/196, che aveva istituito dazi doganali supplementari su determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America in risposta al mancato adeguamento della normativa statunitense CDSOA agli obblighi OMC. La Commissione, richiamando l'autorizzazione dell'Organizzazione mondiale del commercio alla sospensione di concessioni, aggiorna annualmente il livello della sospensione in funzione dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio subito dall'Unione.
Contesto e presupposti dell'intervento
I considerando chiariscono che, nell'anno più recente disponibile, i pagamenti CDSOA si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell'esercizio fiscale 2020. Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio è stata quantificata in 3 095,94 USD. Poiché il livello della sospensione è diminuito, la Commissione ha ritenuto di non modificare l'elenco dei prodotti, ma di intervenire sull'aliquota del dazio supplementare.
Ambito oggettivo e prodotti interessati
Il regolamento conferma che il dazio supplementare si applica ai prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196. I prodotti restano individuati tramite codici NC a otto cifre e comprendono, tra gli altri, le voci 0710 40 00, ex 9003 19 00 ("montature di metalli comuni"), 8705 10 00 e 6204 62 31. La descrizione delle merci è quella prevista dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
Misura introdotta e rapporto con la disciplina doganale UE
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 e fissa un dazio ad valorem dello 0,001 % in aggiunta al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. La misura opera come dazio supplementare sulle importazioni dei prodotti compresi nell'allegato I, senza modificare l'ambito merceologico della disciplina precedente, ma riducendo drasticamente l'incidenza economica del prelievo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° maggio 2022, così da assicurare l'immediato adeguamento del regime tariffario
Disposizioni principali
Adeguamento dell'aliquota del dazio supplementare
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196, prevedendo un dazio ad valorem dello 0,001 % aggiuntivo rispetto al dazio doganale applicabile ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I.
Mantenimento dell'elenco dei prodotti soggetti al dazio
La Commissione mantiene invariato l'elenco dei prodotti dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196; i prodotti restano individuati tramite i rispettivi codici NC a otto cifre, con richiamo alla descrizione merceologica contenuta nel regolamento (CEE) n. 2658/87.
Base fattuale dell'adeguamento
Il considerando indica che, sulla base dei dati relativi ai pagamenti CDSOA riferiti all'esercizio fiscale 2020, l'annullamento dei benefici o il pregiudizio per l'Unione ammontano a 3 095,94 USD, importo che giustifica la riduzione della sospensione e la fissazione del nuovo livello del dazio.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° maggio 2022, per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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