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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/320

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione del 25 febbraio 2022 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi destinati a pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi, dopo la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003. L’autorizzazione è concessa per specifiche specie animali e a determinate condizioni tecniche, sanitarie e di impiego contenute nell’allegato. Il testo esclude l’uso nell’acqua di abbeveraggio, impone cautele per la protezione degli utilizzatori e introduce un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte conformi alla disciplina previgente.

Autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi per pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi, con condizioni d’uso, limiti e misure transitorie.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi e le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono. L’autorizzazione riguarda la categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti, per le specie pollame, conigli, salmonidi, suini, ruminanti ed equini, alle condizioni dell’allegato. È escluso l’uso nell’acqua di abbeveraggio, poiché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di sostanze aromatizzanti in tale forma; resta invece consentito l’uso in alimenti composti somministrati nell’acqua. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima delle date indicate, fino a esaurimento scorte.

Autorizzazione dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 della Commissione autorizza l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo come additivo per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento segue la rivalutazione di un additivo già autorizzato in passato e tiene conto del parere EFSA del 5 maggio 2021, che ha escluso effetti negativi su salute animale, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, pur segnalando il profilo di sensibilizzazione cutanea e di irritazione per pelle, occhi e vie respiratorie.

Base giuridica e contesto autorizzatorio

La Commissione fonda il regolamento sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. I considerando ricordano che l’olio essenziale di mandarino era già autorizzato a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE e successivamente iscritto come prodotto esistente nel registro degli additivi per mangimi. La domanda di rivalutazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito di applicazione dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda la sostanza specificata nell’allegato, classificata nella categoria degli "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’additivo è autorizzato per l’alimentazione di pollame, conigli, salmonidi, suini, ruminanti ed equini, secondo i limiti e le condizioni tecniche riportati nell’allegato. Il regolamento precisa che la richiesta di estendere l’uso all’acqua di abbeveraggio non è accolta, perché il regolamento (CE) n. 1831/2003 non consente l’impiego di sostanze aromatizzanti in tale acqua.

Condizioni tecniche di impiego

L’allegato prescrive che l’additivo sia incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È inoltre ammessa la miscela con altri additivi botanici, a condizione che il contenuto di perillaldeide nei mangimi e nelle materie prime per mangimi sia inferiore a quello che deriverebbe dall’impiego di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata.

Limiti quantitativi e dati analitici

L’allegato riporta i tenori massimi di impiego, espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12%:

  • 15 per il pollame;
  • 1 per i conigli;
  • 33 per i suini;
  • 30 per i ruminanti;
  • 40 per gli equini. Per i salmonidi l’allegato rinvia alla relativa voce tabellare. La sostanza è identificata come olio essenziale di mandarino ottenuto dalla scorza di Citrus reticulata Blanco, con caratterizzazione chimica basata, tra l’altro, su d-Limonene (65-80%), γ-Terpinene (13-22%), α-Pinene, Mircene, β-Pinene, metile N-metile antranilato e perillaldeide. Il metodo di analisi per la quantificazione del marcatore fitochimico d-Limonene è la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3528.

Sicurezza, utilizzo e protezione degli operatori

La valutazione EFSA ha concluso che, alle condizioni proposte, l’additivo non ha un impatto negativo sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Tuttavia, essendo considerato sensibilizzante della pelle e irritante per pelle, occhi e vie respiratorie, il regolamento impone misure di protezione per gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di inalazione e di contatto; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale, compresi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Periodo di autorizzazione e regime transitorio

L’allegato indica il fine del periodo di autorizzazione al 20 marzo 2032. Per agevolare la transizione al nuovo regime, il regolamento prevede che la sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 20 settembre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 20 marzo 2022, possano continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Un analogo regime vale per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 20 marzo 2023 secondo la disciplina previgente, se destinati ad animali da produzione alimentare.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’olio essenziale di mandarino estratto a freddo è autorizzato come additivo per mangimi nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti", alle condizioni stabilite nell’allegato del regolamento.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda l’impiego nei mangimi destinati a pollame, conigli, salmonidi, suini, ruminanti ed equini. Nell’allegato sono indicate le dosi massime per ciascuna specie o categoria animale.

Condizioni d’uso e modalità di impiego

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Devono essere indicate nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. È consentita la miscela con altri additivi botanici, purché le quantità di perillaldeide nei mangimi e nelle materie prime restino inferiori a quelle risultanti dall’impiego di un unico additivo al livello massimo o raccomandato.

Sicurezza e protezione degli utilizzatori

L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Divieto di uso nell’acqua di abbeveraggio

L’uso dell’olio essenziale di mandarino estratto a freddo nell’acqua di abbeveraggio non è consentito. Il testo precisa tuttavia che ciò non esclude l’utilizzo in alimenti composti somministrati nell’acqua.

Metodi di analisi e identificazione

L’allegato prevede la quantificazione del marcatore fitochimico d-Limonene mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 3528. Sono inoltre riportati i dati identificativi della sostanza, inclusi numero CAS 8008-31-9, numero FEMA 2657 e numero CoE 142.

Tenori massimi per specie

L’allegato stabilisce tenori massimi espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo al 12% di umidità: 15 per pollame, 1 per conigli, 33 per suini, 30 per ruminanti e 40 per equini. Per i salmonidi è indicato il tenore massimo secondo allegato, con richiamo alla relativa riga tabellare.

Misure transitorie

La sostanza e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 20 settembre 2022 conformemente alle regole applicabili prima del 20 marzo 2022 possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 20 marzo 2023 secondo le norme previgenti, possono anch’essi restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato indica anche il fine del periodo di autorizzazione al 20 marzo 2032.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animaleetichettatura e immissione sul mercato

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