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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/330

Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R0330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) n. 269/2014 per allinearlo alla decisione (PESC) 2022/329, ampliando e precisando i criteri per l’inserimento nell’elenco delle misure restrittive contro persone ed entità legate alla situazione in Ucraina. La modifica mira a garantire un’applicazione uniforme e immediata in tutti gli Stati membri. L’effetto pratico è l’estensione della base giuridica per il congelamento dei beni e le altre restrizioni previste dal regime sanzionatorio UE.

Modifica i criteri di inserimento nell’elenco delle misure restrittive UE contro le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi che rientrano nei nuovi criteri di inserimento nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, con effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Riguarda soggetti coinvolti nel sostegno, nella realizzazione o nel beneficio di azioni o politiche contro l’Ucraina, nonché operatori in Crimea e Sebastopoli, soggetti legati ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, soggetti che interagiscono con i gruppi separatisti del Donbas e operatori economici che forniscono entrate rilevanti al governo della Federazione russa. Non introduce esclusioni specifiche nel testo fornito.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio modifica il quadro sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive stabilite dalla decisione 2014/145/PESC. Il provvedimento interviene dopo l’adozione della decisione (PESC) 2022/329 del 25 febbraio 2022, con l’obiettivo di adeguare a livello di diritto dell’Unione i criteri di inserimento nell’elenco e garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

Contesto e finalità

Il regolamento richiama l’esigenza di attuare le modifiche rientranti nell’ambito del Trattato FUE mediante un atto normativo dell’Unione, così da assicurare uniformità e immediata efficacia delle misure restrittive. La ratio è quella di rafforzare il regime sanzionatorio contro soggetti che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Nuovi criteri di inserimento nell’elenco

L’articolo 1 modifica l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014, integrando le categorie di soggetti che possono essere inseriti nell’allegato I. In particolare, l’allegato può includere:

  • persone fisiche responsabili di azioni o politiche, oppure sostenitrici o attuatrici di tali azioni o politiche, che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, la stabilità o la sicurezza in Ucraina, o che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina;
  • persone giuridiche, entità o organismi che sostengono, materialmente o finanziariamente, tali azioni;
  • soggetti con sede o operativi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà sia stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o che abbiano tratto vantaggio da tale trasferimento;
  • soggetti che forniscono sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina, ovvero che ne traggono vantaggio;
  • soggetti che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nella regione ucraina del Donbas;
  • soggetti che sostengono materialmente o finanziariamente il governo della Federazione russa responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina, oppure che ne traggono vantaggio;
  • imprenditori di spicco o persone giuridiche, entità o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per tale governo, nonché i soggetti a essi associati.

Ambito soggettivo e applicazione pratica

Il testo non disciplina direttamente singole misure patrimoniali o operative, ma amplia la base soggettiva su cui possono incidere le misure restrittive già previste dal regolamento n. 269/2014. Per i professionisti, il dato centrale è che la verifica della conformità deve estendersi non solo ai soggetti direttamente responsabili, ma anche a chi sostiene, finanzia, beneficia o è associato ai soggetti descritti nei nuovi criteri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei criteri di designazione nell’allegato I

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 sono aggiunte le nuove categorie di soggetti da includere nell’allegato I. I criteri riguardano: persone fisiche responsabili o sostenitrici di azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, o la stabilità o sicurezza in Ucraina, ovvero che ostacolano l’operato delle organizzazioni internazionali in Ucraina; persone giuridiche, entità o organismi che sostengono materialmente o finanziariamente tali azioni; soggetti in Crimea o Sebastopoli la cui proprietà sia stata trasferita in violazione del diritto ucraino o che abbiano beneficiato di tale trasferimento; soggetti che sostengono o traggono vantaggio dai dirigenti russi responsabili dell’annessione della Crimea o della destabilizzazione dell’Ucraina; soggetti che effettuano transazioni con i gruppi separatisti nel Donbas; soggetti che sostengono o traggono vantaggio dal governo della Federazione russa responsabile dell’annessione della Crimea e della destabilizzazione dell’Ucraina; imprenditori di spicco o soggetti che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per tale governo, nonché i soggetti a essi associati.

Entrata in vigore immediata e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di assicurarne l’efficacia immediata. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternediritto dell’ue

Testo integrale

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