Regolamento (UE) 2022/328
Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza in modo significativo il quadro sanzionatorio dell’Unione contro la Russia, ampliando i divieti su beni e tecnologie a duplice uso, beni a impiego militare o dual use rafforzati, tecnologie per la raffinazione del petrolio e beni/tecnologie per l’aviazione e il settore spaziale. Estende inoltre le restrizioni finanziarie, introducendo limiti su depositi, servizi dei depositari centrali di titoli, vendita di titoli denominati in euro e finanziamenti pubblici per scambi e investimenti con la Russia. Sono previste deroghe limitate, autorizzazioni delle autorità competenti, obblighi di notifica e meccanismi di scambio informativo tra Stati membri e Commissione.
Modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 con l’introduzione e l’inasprimento di ulteriori misure restrittive contro la Russia in considerazione dell’aggressione all’Ucraina, in particolare nei settori export control, finanza, aviazione ed energia.
Ambito di applicazione
Si applica a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, in relazione a operazioni con la Russia, persone/entità stabilite in Russia, o per un uso in Russia. Riguarda esportazione, vendita, fornitura, trasferimento, intermediazione, assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria, servizi di investimento, operazioni sui mercati dei capitali, depositi bancari, servizi dei depositari centrali di titoli, quotazione su sedi di negoziazione dell’Unione e finanziamenti pubblici. Include numerose eccezioni, deroghe autorizzative e regimi transitori per contratti preesistenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Misure restrittive contro la Russia: aggiornamento del regolamento (UE) n. 833/2014
Il regolamento del Consiglio del 25 febbraio 2022 interviene sul quadro sanzionatorio UE relativo alle azioni della Russia che destabilizzano l’Ucraina, rafforzando in modo marcato i divieti su esportazioni, servizi e operazioni finanziarie. L’atto si coordina con la decisione PESC 2022/327 e mira a garantire applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito e logica dell’intervento
Il regolamento si applica alle operazioni con la Russia, con persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia, o a favore di usi in Russia. Colpisce non solo la vendita e l’esportazione di beni, ma anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti, servizi di investimento, operazioni di mercato e flussi bancari. La struttura è quella tipica delle misure restrittive UE: divieti generali, eccezioni tassative, autorizzazioni caso per caso, obblighi di notifica e cooperazione amministrativa.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 viene sostituito e allineato al lessico del regolamento (UE) 2021/821 sul controllo delle esportazioni. Sono ridefinite nozioni centrali come beni e tecnologie a duplice uso, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, servizi di investimento, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, deposito, paese partner e dispositivi di comunicazione al consumo. Tale aggiornamento è essenziale perché molte eccezioni e autorizzazioni sono costruite su categorie tecniche del diritto export control.
Beni e tecnologie a duplice uso: divieto generale, eccezioni e autorizzazioni
L’articolo 2 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di beni e tecnologie a duplice uso, anche se non originari dell’Unione, quando destinati a persone, entità od organismi in Russia o a usi in Russia. Il divieto copre anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione e supporto finanziario connessi.
Sono previste eccezioni per usi non militari e utenti finali non militari in casi quali:
- scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi gravi per salute, sicurezza o ambiente, o risposta a catastrofi naturali;
- usi medici o farmaceutici;
- esportazione temporanea di prodotti per i mezzi di informazione;
- aggiornamenti software;
- dispositivi di comunicazione al consumo;
- cibersicurezza e sicurezza dell’informazione, con esclusione del governo russo e delle imprese da esso controllate;
- uso personale di chi viaggia in Russia e dei familiari stretti, limitatamente a effetti personali, beni domestici, mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.
Per le eccezioni diverse da quelle relative a cibersicurezza e uso personale, l’esportatore deve dichiarare il ricorso all’eccezione nella dichiarazione doganale e notificare il primo utilizzo all’autorità competente entro 30 giorni dalla prima esportazione.
Le autorità competenti possono autorizzare deroghe per impieghi civili specificamente indicati, tra cui cooperazione civile con il governo russo, programmi spaziali, sicurezza nucleare civile, sicurezza marittima, reti civili di telecomunicazione, entità controllate da soggetti UE o paesi partner e rappresentanze diplomatiche. Esiste inoltre una deroga per contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché la richiesta sia presentata entro il 1° maggio 2022. Le autorizzazioni seguono le regole del regolamento (UE) 2021/821 e valgono in tutta l’Unione.
Le autorità devono rifiutare l’autorizzazione quando vi siano fondati motivi per ritenere che il destinatario sia un utilizzatore finale militare, un soggetto dell’allegato IV o che il bene sia destinato all’aviazione o all’industria spaziale. È previsto il potere di revoca, sospensione o modifica dell’autorizzazione per esigenze di attuazione effettiva.
Beni e tecnologie dell’allegato VII: rafforzamento militare e tecnologico della Russia
L’articolo 2 bis introduce un divieto specifico per i beni e le tecnologie dell’allegato VII, quando idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo della difesa e sicurezza russa. Il divieto copre anche i servizi connessi e i finanziamenti o l’assistenza finanziaria.
La disciplina delle eccezioni e delle autorizzazioni riproduce in larga parte quella dell’articolo 2: usi umanitari, medici, software, dispositivi di comunicazione al consumo, cibersicurezza, uso personale, autorizzazioni per cooperazione civile, spazio, nucleare civile, sicurezza marittima, telecomunicazioni civili, entità UE/partner e missioni diplomatiche, nonché la clausola contrattuale per contratti preesistenti con richiesta entro il 1° maggio 2022.
Procedura, notifiche e cooperazione tra amministrazioni
Gli articoli 2 quater e 2 quinquies disciplinano la forma delle notifiche e delle autorizzazioni, che devono essere rese per via elettronica ove possibile e utilizzando i modelli dell’allegato IX. Gli Stati membri scambiano immediatamente informazioni su autorizzazioni e dinieghi, attraverso il sistema elettronico del regolamento (UE) 2021/821. Se una transazione sostanzialmente identica è stata già diniegata da uno Stato membro, l’autorità che intende autorizzarla deve consultare previamente lo Stato interessato. La Commissione può inoltre interagire con i paesi partner per sostenere l’efficacia delle misure di controllo.
Divieto di finanziamenti pubblici
L’articolo 2 sexies vieta la concessione di finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per investimenti in Russia. Sono però fatte salve le obbligazioni vincolanti anteriori al 26 febbraio 2022, gli interventi fino a 10 milioni di euro per progetto a favore delle PMI stabilite nell’Unione, e i finanziamenti pubblici destinati a prodotti alimentari o a scopi agricoli, medici o umanitari.
Raffinazione del petrolio e aviazione/industria spaziale
L’articolo 3 ter vieta l’esportazione verso la Russia di specifici beni e tecnologie per la raffinazione del petrolio, elencati nell’allegato X, nonché i servizi collegati. I contratti anteriori al 26 febbraio 2022 possono essere eseguiti fino al 27 maggio 2022. Le autorità possono autorizzare operazioni necessarie per prevenire o mitigare eventi con impatti gravi su salute, sicurezza umana o ambiente; in urgenza è ammessa l’operazione senza autorizzazione preventiva, con successiva informazione entro 5 giorni lavorativi.
L’articolo 3 quater estende il divieto ai beni e tecnologie dell’allegato XI destinati all’aviazione e all’industria spaziale, vietando anche assicurazione, riassicurazione, manutenzione, revisione, riparazione, ispezione, sostituzione e correzione di anomalie di aeromobili, oltre ad assistenza tecnica, intermediazione e supporto finanziario. Per i beni dell’allegato XI è prevista una finestra transitoria fino al 28 marzo 2022 per contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022.
Misure finanziarie: mercati dei capitali, prestiti, depositi e titoli
L’articolo 5, riscritto, amplia il novero dei soggetti e degli strumenti soggetti a restrizioni. Il divieto riguarda acquisto, vendita, servizi di investimento, assistenza all’emissione e altre negoziazioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da entità russe o collegate, con diverse soglie temporali e di scadenza (90 giorni, 30 giorni, e nuovi strumenti emessi dopo il 12 aprile 2022). Vengono inclusi enti creditizi e soggetti con partecipazioni pubbliche o con legami sostanziali con Stato, governo o banca centrale russi, oltre a imprese del settore militare o petrolifero e a soggetti degli allegati XII e XIII.
Il divieto si estende anche:
- alla quotazione e ai servizi sulle sedi di negoziazione dell’Unione per titoli di entità russe pubbliche per oltre il 50%;
- alla conclusione o partecipazione ad accordi per nuovi prestiti o crediti, con eccezioni specifiche per finanziamenti commerciali non vietati e per prestiti di emergenza a favore di entità UE controllate da soggetti dell’allegato III;
- all’utilizzo di fondi o esborsi relativi a contratti antecedenti al 26 febbraio 2022, purché tutte le condizioni contrattuali fossero già fissate prima di tale data e il contratto non violasse allora il regolamento.
Depositi bancari, depositari centrali di titoli e titoli in euro
L’articolo 5 ter vieta l’accettazione di depositi di cittadini russi, residenti in Russia o soggetti stabiliti in Russia oltre 100.000 euro per ente creditizio. Non si applica a cittadini di Stati membri o a persone fisiche con permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, né ai depositi necessari per scambi transfrontalieri leciti.
L’articolo 5 quater consente autorizzazioni per esigenze di base, onorari legali, spese straordinarie e scopi diplomatici/consolari; l’articolo 5 quinquies per finalità umanitarie e attività della società civile a favore di democrazia, diritti umani e Stato di diritto in Russia. Le autorizzazioni sono notificate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.
L’articolo 5 sexies vieta ai depositari centrali di titoli dell’Unione di prestare servizi, per valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022, a cittadini russi, residenti in Russia o entità stabilite in Russia. L’articolo 5 septies vieta la vendita di valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o di quote di OIC che vi siano esposti, ai medesimi soggetti russi.
L’articolo 5 octies introduce un importante obbligo di disclosure per gli enti creditizi: entro il 27 maggio 2022 devono comunicare l’elenco dei depositi superiori a 100.000 euro detenuti da soggetti russi e poi aggiornare annualmente gli importi; devono inoltre segnalare i depositi di cittadini russi che abbiano acquisito cittadinanza o diritti di soggiorno tramite programmi di investimento.
Obblighi di informazione, diritto al controllo giurisdizionale ed elusione
L’articolo 6 rafforza la cooperazione tra Stati membri e Commissione imponendo lo scambio di informazioni su autorizzazioni, dati sui depositi, violazioni e decisioni giudiziarie. L’articolo 11 esclude la possibilità di far valere diritti contrattuali o risarcitori quando il loro esercizio sia inciso dalle misure restrittive, ponendo l’onere della prova sulla parte che intenda esercitarli. L’articolo 12 vieta espressamente qualsiasi attività finalizzata ad aggirare le misure del regolamento, anche tramite interposte persone o sfruttamento delle eccezioni.
Dati personali, allegati e applicazione finale
L’articolo 12 bis consente alla Commissione di trattare dati personali ai fini dell’attuazione del regolamento, compresi i dati su depositi e autorizzazioni. Il regolamento aggiorna inoltre in modo esteso gli allegati: elenchi di soggetti sanzionati, paesi partner, moduli di notifica/autorizzazione e liste di beni/tecnologie per raffinazione petrolifera, aviazione, finanza e settori tecnologici sensibili. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e allineamento al regime UE di export control
Sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014 aggiornando e ampliando le definizioni rilevanti, tra cui beni e tecnologie a duplice uso, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, servizi di investimento, valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, deposito, paese partner e dispositivi di comunicazione al consumo. Il rinvio centrale per le autorizzazioni e le procedure viene armonizzato con il regolamento (UE) 2021/821.
Divieto su beni e tecnologie a duplice uso
Riscrive l’articolo 2: vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie a duplice uso, anche non originari dell’Unione, verso persone/entità in روسيا o per uso in Russia. Vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi. Sono previste eccezioni per usi non militari e utenti finali non militari in casi umanitari, sanitari, medici, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo, cibersicurezza e uso personale; in tali casi è richiesta, salvo eccezioni specifiche, dichiarazione doganale e notifica all’autorità competente entro 30 giorni dalla prima esportazione.
Autorizzazioni per usi civili e contratti preesistenti sui dual use
Le autorità competenti possono autorizzare operazioni in deroga per finalità civili specifiche: cooperazione civile con il governo russo, programmi spaziali intergovernativi, attività nucleari civili, sicurezza marittima, reti di telecomunicazione civile, entità controllate da soggetti UE o paesi partner, rappresentanze diplomatiche. È inoltre prevista un’eccezione per contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, se l’autorizzazione è richiesta prima del 1° maggio 2022. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo le procedure del regolamento (UE) 2021/821 e valgono in tutta l’Unione. Devono essere negate se vi sono fondati motivi per ritenere che l’utente finale sia militare o che i beni siano destinati all’aviazione/industria spaziale.
Restrizioni su beni e tecnologie dell’allegato VII
Introduce l’articolo 2 bis, che vieta l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie elencati nell’allegato VII, idonei a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o alla difesa/sicurezza russa, nonché i servizi connessi e il relativo supporto finanziario. Sono previste le stesse eccezioni umanitarie, mediche, software, cibersicurezza, uso personale e le medesime possibilità autorizzative per impieghi civili, programmi spaziali, nucleare civile, sicurezza marittima, telecomunicazioni civili, entità controllate da soggetti UE/paesi partner e missioni diplomatiche, oltre alla deroga per contratti preesistenti con richiesta entro il 1° maggio 2022.
Cooperazione amministrativa e notifiche sulle deroghe dual use
Inserisce gli articoli 2 quater e 2 quinquies: le notifiche e autorizzazioni devono essere presentate, ove possibile, per via elettronica su modelli dell’allegato IX; gli Stati membri scambiano senza indugio informazioni sulle autorizzazioni e sui dinieghi tramite il sistema elettronico del regolamento (UE) 2021/821. È previsto un obbligo di consultazione tra Stati membri in caso di transazioni analoghe già oggetto di diniego, nonché la possibilità per la Commissione di scambiare informazioni con i paesi partner.
Divieto di finanziamenti pubblici per scambi e investimenti in Russia
L’articolo 2 sexies vieta il finanziamento pubblico o l’assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per investimenti in tale paese. Sono escluse le obbligazioni vincolanti assunte prima del 26 febbraio 2022, gli aiuti fino a 10.000.000 EUR per progetto a PMI stabilite nell’Unione e i finanziamenti per prodotti alimentari e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Restrizioni su beni per la raffinazione del petrolio
L’articolo 3 ter vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia di beni e tecnologie dell’allegato X destinati alla raffinazione del petrolio, inclusi servizi connessi e relativo supporto finanziario. I contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022 possono essere eseguiti fino al 27 maggio 2022. Le autorità competenti possono autorizzare operazioni necessarie per prevenire o mitigare eventi con gravi effetti su salute/sicurezza umana o ambiente; in emergenza è possibile operare senza autorizzazione preventiva, con notifica entro 5 giorni lavorativi.
Divieto su aviazione e industria spaziale
L’articolo 3 quater vieta l’esportazione verso la Russia di beni e tecnologie dell’allegato XI adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale, oltre a assicurazione e riassicurazione, manutenzione e interventi tecnici sugli aeromobili o componenti, assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria. Per i beni dell’allegato XI è prevista una deroga transitoria per contratti preesistenti fino al 28 marzo 2022.
Ampliamento delle restrizioni finanziarie sui mercati dei capitali
L’articolo 5 sostituito estende il divieto di acquisto, vendita, servizi di investimento, assistenza all’emissione e negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da soggetti russi o collegati, con scadenze e finestre temporali differenziate (in particolare 90 giorni, 30 giorni e divieto per titoli emessi dopo il 12 aprile 2022). Colpisce banche/enti principali dell’allegato III e XII, soggetti con oltre il 50% di partecipazione, enti che agiscono per loro conto, imprese russe legate al settore militare o petrolifero e soggetti dell’allegato XIII. Vietata anche la quotazione e la prestazione di servizi su sedi di negoziazione UE per valori mobiliari di entità russe pubbliche per oltre il 50%. Sono inoltre vietati nuovi prestiti o crediti, con eccezioni per specifici finanziamenti commerciali, di emergenza e per contratti preesistenti con condizioni molto rigorose.
Divieti su depositi, CSD e titoli denominati in euro
Introdotti gli articoli 5 ter, 5 sexies e 5 septies: è vietato accettare depositi di cittadini russi, residenti in Russia o entità stabilite in Russia oltre 100.000 EUR per ente creditizio, salvo esclusioni per cittadini UE, titolari di permesso di soggiorno UE e depositi necessari per scambi leciti. I depositari centrali di titoli dell’Unione non possono prestare servizi per valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a tali soggetti. È altresì vietata la vendita di valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di OIC che vi espongono, a soggetti russi, con le medesime esclusioni soggettive per cittadini UE e residenti autorizzati.
Deroghe sui depositi e obblighi informativi degli enti creditizi
Gli articoli 5 quater e 5 quinquies consentono, con autorizzazione, l’accettazione di depositi per esigenze di base, onorari legali, spese straordinarie, missioni diplomatiche/consolari e per finalità umanitarie o attività della società civile a sostegno di democrazia, diritti umani e Stato di diritto. L’articolo 5 octies impone agli enti creditizi di trasmettere entro il 27 maggio 2022 l’elenco dei depositi superiori a 100.000 EUR e di aggiornare annualmente gli importi; devono inoltre segnalare i depositi dei cittadini russi che abbiano acquisito cittadinanza o diritti di soggiorno tramite programmi di investimento.
Obblighi di cooperazione tra Stati membri e Commissione
L’articolo 6 prevede lo scambio reciproco di informazioni su misure adottate, autorizzazioni, informazioni sui depositi, violazioni, problemi di applicazione e decisioni giurisdizionali. Le informazioni sono usate solo per le finalità del regolamento. L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IX sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.
Tutela dei diritti, onere della prova e divieto di elusione
Gli articoli 11 e 12 ribadiscono che non sorge alcun diritto in relazione a contratti o transazioni influenzati dalle misure restrittive, anche a titolo di compensazione o garanzia, per soggetti elencati negli allegati rilevanti o altri soggetti russi; l’onere di provare la liceità dell’esercizio del diritto grava su chi lo invoca. È inoltre vietato partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività volte ad aggirare i divieti del regolamento, anche utilizzando sostituti o sfruttando le eccezioni previste.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 12 bis consente alla Commissione di trattare dati personali per l’esecuzione dei propri compiti nel quadro del regolamento, inclusi i dati sui depositi e sulle autorizzazioni. Il servizio della Commissione indicato nell’allegato I è designato titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Aggiornamento degli allegati e liste soggettive/materiali
Il regolamento sostituisce o modifica vari allegati: allegato III, IV, V, VI, e inserisce gli allegati VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII. L’allegato IV include soggetti dell’area difesa e sicurezza; l’allegato VIII elenca i paesi partner, al momento gli Stati Uniti d’America; l’allegato X elenca le tecnologie e unità di raffinazione del petrolio; l’allegato XI riguarda beni aeronautici e spaziali; l’allegato XII contiene banche e enti creditizi rilevanti; l’allegato XIII individua grandi imprese e infrastrutture strategiche russe.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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