Risoluzione n. 185 del 5/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che l’agevolazione prevista per gli atti relativi a immobili comunali non si estende all’IVA e che, nel caso esaminato, non è applicabile nemmeno alle altre imposte indirette. Indica inoltre che la rettifica della detrazione IVA per variazione di destinazione dell’immobile opera solo dal momento dell’effettivo mutamento di utilizzo, secondo l’art. 19-bis 2 del DPR 633/1972.
Applicabilità dell’esenzione ex art. 1, comma 275, L. 311/2004 all’IVA e rettifica della detrazione per cambio di destinazione dell’immobile
Risoluzione n. 185/E del 5 maggio 2008: esenzione per atti su immobili comunali e rettifica della detrazione IVA
La risoluzione esamina se il regime agevolativo previsto dall’art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possa applicarsi anche all’IVA in relazione a un rapporto concessorio avente ad oggetto un immobile comunale, nonché quali effetti produca l’eventuale cambio di destinazione del bene ai fini della rettifica della detrazione IVA.
Quesito posto dal Comune
Il Comune istante riferisce di essere proprietario di un immobile destinato ad attività di natura commerciale ed espositiva, con concessione a una società per azioni interamente partecipata dall’ente locale. Il canone di concessione era stato anticipatamente corrisposto con applicazione dell’IVA e, per il periodo residuo, sarebbe stato rideterminato tra le parti.
Il Comune rappresenta inoltre che è in corso la trasformazione eterogenea della società per azioni in una fondazione di partecipazione, la quale subentrerà nel rapporto concessorio fino alla scadenza originaria. Alla luce di ciò, chiede se l’agevolazione di cui all’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004 sia riferibile anche all’imposta sul valore aggiunto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo il Comune, il comma 275 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 dovrebbe applicarsi anche all’IVA. Di conseguenza, il rapporto concessorio con la futura fondazione non dovrebbe essere assoggettato né a IVA né alle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
In via subordinata, qualora la norma non fosse applicabile all’IVA, il Comune ritiene di poter destinare l’immobile ad attività istituzionale mediante comunicazione all’Ufficio IVA della chiusura dell’attività commerciale dalla data di ridefinizione del rapporto concessorio. Inoltre, ritiene possibile effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA sugli acquisti afferenti l’attività commerciale, con riferimento ai dieci anni antecedenti al 2014 per gli immobili e ai cinque anni antecedenti per i beni mobili, ai sensi dell’art. 19-bis 2 del DPR 633/1972.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004, come modificato dall’art. 1, comma 576, della legge n. 266/2005, che prevede l’esenzione, ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare, per operazioni, atti, contratti, conferimenti e trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni in favore di fondazioni, società di cartolarizzazione e associazioni riconosciute. L’esenzione riguarda l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale e ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto.
Viene inoltre richiamato l’art. 19-bis 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla rettifica della detrazione per variazione di destinazione del bene.
Chiarimenti dell’Agenzia sull’ambito dell’esenzione ex comma 275
L’Agenzia ribadisce quanto già chiarito con la risoluzione n. 53/E del 13 aprile 2006: il comma 275 si riferisce alle imposte indirette, ma non anche all’IVA. Non è infatti configurabile, in relazione al trasferimento di immobili di proprietà dei Comuni, alcuna deroga all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto non supportata da una base comunitaria.
Consegue che l’esenzione prevista dalla norma non può essere estesa all’IVA.
Soggetti destinatari dell’agevolazione
L’Agenzia precisa anche che il regime agevolativo del comma 275 si applica soltanto agli atti e trasferimenti aventi come destinatari una società di cartolarizzazione, una fondazione o un’associazione riconosciuta. Restano quindi esclusi i soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato, la concessione del Palazzo comunale è stata stipulata nei confronti della società per azioni “ALFA”, che non rientra tra i soggetti agevolati. La successiva trasformazione della società in fondazione comporta solo una modifica soggettiva del rapporto concessorio preesistente, con subentro della fondazione.
L’Agenzia osserva che, nella fattispecie, non vi è una dismissione del Palazzo in favore della fondazione né un atto, contratto o trasferimento del bene a favore di quest’ultima. Pertanto, la disposizione del comma 275 non risulta applicabile nel caso concreto nemmeno con riguardo alle altre imposte indirette, anche perché la concessione pluriennale è tuttora in vigore ed è stata originariamente posta in essere verso un soggetto non destinatario dell’agevolazione.
Rettifica della detrazione IVA per variazione di destinazione del bene
Quanto alla possibilità di destinare l’immobile ad attività istituzionale e di procedere alla rettifica della detrazione IVA, l’Agenzia richiama l’art. 19-bis 2 del DPR 633/1972 e la circolare n. 328 del 24 dicembre 1997. La rettifica opera solo se l’immobile viene effettivamente destinato a un diverso utilizzo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma.
Le conseguenze fiscali del mutamento di destinazione si producono dalla data dell’effettiva destinazione dell’immobile ad attività diversa da quella originaria. In base al comma 9 dell’art. 19-bis 2, la rettifica della detrazione deve essere effettuata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che la determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie.
Conclusione
La risoluzione conclude che:
- l’esenzione dell’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004 non si estende all’IVA;
- nel caso specifico non si applica neppure alle altre imposte indirette, poiché manca un atto agevolato in favore di un soggetto rientrante tra quelli tassativamente indicati dalla norma;
- la rettifica della detrazione IVA per variazione di destinazione del bene è ammessa solo dal momento dell’effettivo cambio di utilizzo dell’immobile, secondo l’art. 19-bis 2 del DPR 633/1972.
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione dei principi espressi.
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