Sentenza del 27/10/2017 n. 25566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per il periodo d'imposta 2006, costi per servizi infragruppo pari a 694.854,62 euro, riaddebitati dalla casa madre Yahoo Europe in base a un cost sharing agreement con un mark-up del 7%. L'Ufficio contestava che la ripartizione fosse automatica e forfettaria e che non fosse dimostrata la corrispondenza tra l'importo addebitato a Yahoo Italia e l'effettiva utilità ricevuta. La società sosteneva invece la deducibilità dei costi, regolarmente fatturati e contabilizzati, invocando anche un precedente giudicato favorevole relativo al 2004. Contestava inoltre la violazione del termine di permanenza dei verificatori, l'insufficiente motivazione dell'avviso, l'errata applicazione delle regole sul riporto delle perdite e l'errata interpretazione dell'inerenza prevista dall'art. 109 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che il giudicato formatosi per l'anno 2004 potesse vincolare automaticamente il giudizio relativo al 2006, poiché l'inerenza dei costi è una valutazione variabile e deve essere verificata autonomamente per ciascun periodo d'imposta. Ha inoltre ritenuto valida la motivazione dell'avviso e corretta, nella sostanza, la valutazione della CTR, secondo cui il cost sharing agreement e la mera contabilizzazione delle spese non bastavano a dimostrare la coerenza, congruità e utilità economica della quota imputata alla società italiana. In particolare, nei rapporti infragruppo il contribuente deve provare che il costo, nella misura addebitata, sia riferibile all'attività e proporzionato all'utilità ricevuta. La Corte ha anche escluso che l'Ufficio fosse tenuto a utilizzare d'ufficio le perdite pregresse, trattandosi di una facoltà/opzione del contribuente da esercitare con una chiara indicazione nella dichiarazione. Yahoo Italia è stata condannata al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito e ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 5
termine di trenta giorni di permanenza dei verificatori nei locali dell'impresa
La violazione del termine di permanenza non è stata ritenuta, nel caso concreto, causa di nullità dell'avviso di accertamento.
TUIR, art. 109, comma 5
Le spese e gli altri componenti negativi [...] sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi
L'inerenza non richiede necessariamente una correlazione diretta con uno specifico ricavo, ma richiede un rapporto con l'attività d'impresa, anche potenzialmente produttiva di ricavi. Nei rapporti infragruppo tale requisito deve essere valutato insieme alla coerenza, utilità economica e proporzionalità del costo.
TUIR, art. 110, comma 7
La disciplina del transfer pricing costituisce un riferimento per verificare la congruità dei costi e il rispetto del principio di libera concorrenza nelle operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo.
TUIR, art. 84
L'utilizzo delle perdite pregresse rappresenta una facoltà del contribuente, assimilabile a un'opzione, e non un obbligo dell'Amministrazione finanziaria. La scelta deve risultare in modo chiaro dalla dichiarazione del periodo interessato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
La questione è stata richiamata in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e al riconoscimento delle perdite pregresse; la Corte non ha ravvisato violazioni rilevanti.
Codice civile, art. 2697
Il contribuente che invoca la deducibilità di costi infragruppo deve fornire la prova degli elementi che giustificano la deduzione, inclusi l'effettività, l'inerenza, l'utilità e la congruità della spesa.
Codice di procedura civile, art. 115, comma 1
Nel processo tributario la mancata contestazione dell'Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione della fondatezza delle allegazioni del contribuente, considerata l'indisponibilità dei diritti tributari.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non alla rivalutazione degli elementi probatori o alla denuncia generica di una categoria giuridica.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente soccombente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Linee guida OCSE sui servizi infragruppo
Il corrispettivo dei servizi infragruppo dovrebbe essere coerente con quello che sarebbe stato applicato tra imprese indipendenti e proporzionato all'utilità e ai benefici attesi dalla società destinataria.
Massime di principio
- Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente agli anni successivi o precedenti: può vincolare altri periodi solo quando riguarda elementi strutturali, permanenti e immutabili del rapporto tributario.
- L'inerenza di un costo non richiede necessariamente un collegamento diretto con uno specifico ricavo, ma il costo deve essere collegato all'attività d'impresa e potenzialmente idoneo a contribuire alla produzione di ricavi.
- Nei rapporti infragruppo la fattura, la registrazione contabile e l'esistenza di un cost sharing agreement non sono sufficienti da sole a dimostrare la deducibilità: occorre documentare quali servizi siano stati effettivamente resi, quale beneficio abbia ricevuto la società italiana e perché la quota addebitata sia congrua e proporzionata.
- Una ripartizione forfettaria o predeterminata dei costi può essere legittima solo se supportata da criteri economici verificabili e da analisi che dimostrino la coerenza della quota con l'utilità concreta o potenziale del servizio.
- L'antieconomicità o la sproporzione del costo non costituisce automaticamente un autonomo presupposto d'imposta, ma può rappresentare un indice della sua mancata inerenza o della non congruità dell'importo dedotto.
- Il contribuente deve conservare accordi, report delle attività, chiavi di allocazione, analisi dei benefici, benchmarking e documentazione dei servizi ricevuti per sostenere la deducibilità dei costi infragruppo.
- Il riporto delle perdite pregresse deve essere esercitato mediante una chiara opzione nella dichiarazione del periodo interessato; l'Amministrazione non è tenuta a sostituirsi al contribuente utilizzando automaticamente le perdite disponibili.
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente: occorre indicare uno specifico fatto storico, decisivo e discusso, che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
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