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Messaggio

Messaggio numero 10238 del 25-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica l’aggiornamento degli importi dovuti annualmente all’INPS dagli intermediari finanziari per i contratti di cessione del quinto dei pensionati, con decorrenze diverse per enti convenzionati e accreditati. Segnala inoltre la correzione di un refuso sul termine per l’estinzione anticipata dei prestiti.

Aggiornamento dei costi annuali per la cessione del quinto ai pensionati INPS

Aggiornamento delle disposizioni sulla cessione del quinto

Il documento dà conto dell’aggiornamento del nuovo schema convenzionale tra l’Istituto e banche/intermediari finanziari abilitati alla concessione di prodotti di finanziamento ai pensionati INPS. In tale contesto vengono richiamate le "Disposizioni per la cessione del quinto" e, in particolare, l’adeguamento del costo annuale da corrispondere all’Istituto.

Ambito e riferimento normativo

Viene richiamata la determinazione del Presidente n. 76 del 5 aprile 2013, con cui è stato approvato il nuovo schema convenzionale. Le disposizioni interessate sono quelle contenute nell’allegato 1 della determinazione stessa, già approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 46 del 9 maggio 2007.

Aggiornamento del rimborso oneri

Il documento segnala l’aggiornamento dell’art. 12 delle "Disposizioni per la cessione del quinto" relativo al rimborso degli oneri a favore dell’Istituto. Gli importi annuali dovuti dagli intermediari finanziari risultano elevati come segue:

  • euro 20,75 per ciascun contratto di cessione sottoscritto dai pensionati, da corrispondersi annualmente dagli Enti convenzionati;
  • euro 73,00 per ciascun contratto di cessione sottoscritto dai pensionati, da corrispondersi annualmente dagli Enti accreditati.

Decorrenze degli importi

Il documento precisa due diverse decorrenze:

  • il nuovo importo di euro 20,75 decorre dalla data di sottoscrizione del nuovo testo convenzionale;
  • il nuovo importo di euro 73,00 decorre dal 1° luglio 2013, in concomitanza con la nuova rilevazione trimestrale della Banca d’Italia relativa al tasso antiusura.

Correzione di un refuso sull’estinzione anticipata

Viene inoltre segnalato un errore materiale contenuto nelle disposizioni richiamate. In particolare, il termine di 60 giorni indicato al comma 2 dell’art. 11, relativo all’"Estinzione Anticipata di Prestiti", deve intendersi pari a 90 giorni, conformemente a quanto previsto nel nuovo testo di convenzione.

Soggetti interessati

Le indicazioni contenute nel documento riguardano gli intermediari finanziari convenzionati con l’Istituto, distinti tra:

  • Enti convenzionati;
  • Enti accreditati.

Il contenuto ha quindi natura applicativa e riguarda sia l’aggiornamento economico degli oneri sia la correzione interpretativa di una clausola contrattuale.

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