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Messaggio

Messaggio numero 10357 del 27-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento ridetermina al 2,50% per il 2010 e al 2,60% per il 2011 il tetto delle retribuzioni su cui può essere fruito l’ulteriore sgravio contributivo già autorizzato per i contratti collettivi di secondo livello, con modalità operative differenziate per datori non agricoli, agricoli, Gestione ex Inpdap ed ex Enpals. Il recupero va effettuato entro il 16 del terzo mese successivo al messaggio, con obbligo di restituzione al lavoratore della quota di beneficio di sua competenza e nel rispetto della regolarità contributiva e contrattuale.

Ulteriore recupero dello sgravio contributivo su erogazioni da contratti di secondo livello per il 2010 e 2011

Ulteriore sgravio contributivo per erogazioni da contratti di secondo livello

Il documento disciplina il recupero dell’ulteriore quota di sgravio contributivo spettante per le annualità 2010 e 2011, a seguito della rideterminazione del tetto percentuale applicabile alle retribuzioni dei lavoratori interessati. L’intervento deriva dalla possibilità, prevista dai decreti ministeriali richiamati, di rimodulare il limite in funzione delle risorse residue disponibili.

Quadro generale e nuova misura del tetto

I DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 avevano già regolato l’incentivo sugli sgravi contributivi relativi alle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, fissando inizialmente il tetto al 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati.

A seguito del monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, e in applicazione dell’articolo 2, comma 2, dei medesimi provvedimenti, le Amministrazioni interessate hanno concordato di rideterminare il tetto come segue:

  • 2,50% per il 2010;
  • 2,60% per il 2011.

Resta fermo il limite massimo della retribuzione contrattuale individuato dall’articolo 1, comma 67, della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.

Effetti per i datori di lavoro già autorizzati

I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il 2010 e il 2011 possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante in sede di conguaglio contributivo:

  • fino a un massimo aggiuntivo dello 0,25% per il 2010;
  • fino a un massimo aggiuntivo dello 0,35% per il 2011.

La fruizione dell’incremento è possibile solo se il premio complessivo si colloca entro il nuovo tetto rideterminato oppure lo supera. Se, invece, l’erogazione oggetto di sgravio è inferiore a tale soglia, il recupero deve essere limitato alla sola quota effettivamente spettante.

È riportato un esempio numerico: su una retribuzione annua di € 36.000 con premio di € 850, pari al 2,36%, il tetto già autorizzato al 2,25% corrisponde a € 810; il nuovo tetto al 2,50% corrisponde a € 900; la percentuale di incremento recuperabile risulta pari allo 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative.

Misura dello sgravio e condizioni generali

Lo sgravio contributivo è articolato come segue:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, in agricoltura, delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • sulla quota del lavoratore, per l’intero importo previsto.

La concreta fruizione del beneficio resta subordinata anche al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Istruzioni operative generali

Per le aziende diverse dai datori di lavoro agricoli già autorizzate allo sgravio, alle posizioni contributive è assegnato automaticamente il codice di autorizzazione “9D”.

Modalità di recupero per i datori di lavoro non agricoli

I datori di lavoro non agricoli già ammessi allo sgravio devono utilizzare, per il conguaglio dell’ulteriore quota di incentivo spettante, i codici causale e le modalità già indicate nei messaggi n. 12125/2012 e n. 17017/2012, distinti in base alla tipologia contrattuale aziendale o territoriale.

Nel momento del conguaglio, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Le operazioni di recupero devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.

Modalità di recupero per i datori di lavoro agricoli

I datori di lavoro agricoli già ammessi allo sgravio per il 2010 e il 2011 possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante tramite compensazione sui contributi dovuti.

Per gli adempimenti a carico delle aziende e delle Sedi si rinvia alla circolare n. 111 del 14/10/2009 e al messaggio n. 21389 del 17/08/2010.

È inoltre allegato il modello per presentare l’istanza di sgravio relativo all’ulteriore quota di incentivo spettante per le annualità 2010 e 2011.

Modalità di recupero per i datori di lavoro iscritti alla Gestione ex Inpdap

I datori di lavoro iscritti alla Gestione ex Inpdap devono recuperare l’ulteriore quota di sgravio contributivo relativa alle gestioni pensionistiche indicando nell’UniEmens, Lista PosPA, l’importo da recuperare tramite l’elemento RecuperoSgravi:

  • codice 2 “Legge 247/2007” per i dipendenti ancora in servizio;
  • causale 1 per i dipendenti cessati dal servizio.

Per queste imprese lo sgravio è articolato in modo da operare prima entro il limite massimo di:

  • 23,80 punti per gli iscritti alle gestioni pensionistiche CPDEL, CPI e CPS;
  • 24,20 punti per gli iscritti alla gestione pensionistica CTPS,

sempre al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e, solo successivamente, per l’eventuale capienza delle “contribuzioni minori” da versare alla competente Gestione INPS, nel rispetto del limite complessivo del 25%.

Anche in questo caso il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza e completare le operazioni di recupero entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.

Gestione ex Enpals

Per la Gestione ex Enpals, il documento rinvia ai messaggi n. 12125/2012 e n. 17017/2012 per quanto riguarda l’ambito applicativo dei contributi oggetto di sgravio e la retribuzione da considerare ai fini del calcolo dell’importo aggiuntivo.

I datori di lavoro già ammessi allo sgravio devono comunicare via e-mail al Polo PALS competente:

  • la misura del credito verso l’Istituto generato dall’innalzamento del tetto, con evidenza delle mensilità interessate;
  • la misura delle compensazioni effettuate, con evidenza delle mensilità corrispondenti.

La comunicazione va effettuata compilando il file allegato al messaggio. La compensazione deve avvenire mediante i modelli F24 relativi ai versamenti contributivi delle mensilità successive, indicando la competenza dei mesi che hanno generato il credito e i relativi importi compensati.

Anche per questa gestione le operazioni di recupero devono essere completate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio.

Se il datore di lavoro non può utilizzare la compensazione, ad esempio per sospensione o cessazione dell’attività, può richiedere il rimborso di quanto spettante presentando apposita istanza al Polo PALS competente.

Indicazioni di dettaglio sulle quote escluse e sulle aliquote richiamate nelle note

Le note richiamano alcuni elementi tecnici rilevanti:

  • per la quota datoriale, il limite di 25 punti rappresenta la quota massima di sgravio applicabile anche in caso di contribuzione pensionistica versata presso enti diversi dall’INPS; resta escluso il contributo dello 0,30% ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, fino al 31 dicembre 2012;
  • per la quota lavoratore, le percentuali di sgravio richiamate sono pari al 9,19% per la generalità delle aziende, al 9,49% per i datori soggetti a CIGS, all’8,84% per gli operai agricoli e al 5,84% per gli apprendisti; resta escluso il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992 sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile;
  • per la Gestione ex Inpdap, le aliquote della contribuzione a carico del lavoratore sono pari all’8,85% per CPDEL, CPS e CPI e all’8,80% per CTPS; non sono oggetto di sgravio il contributo dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992, né la contribuzione dello 0,35 destinata alla Gestione delle attività creditizie e assistenziali e dello 0,12 destinata all’Assicurazione Sociale Vita.

Conclusione operativa

Il documento consente ai soggetti già autorizzati di recuperare la quota aggiuntiva di incentivo derivante dall’innalzamento del tetto di retribuzione per gli anni 2010 e 2011, secondo regole procedurali differenziate per settore e gestione previdenziale, con termine uniforme di recupero fissato al 16 del terzo mese successivo al messaggio e con obbligo di corretta ripartizione del beneficio tra datore di lavoro e lavoratore.

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