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Messaggio

Messaggio numero 10385 del 27-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento comunica lo slittamento, disposto dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, dei versamenti fiscali dal 17 giugno all’8 luglio 2013 senza maggiorazioni e, in alternativa, la possibilità di pagare dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con interesse dello 0,40%. La proroga riguarda le persone fisiche; per gli altri soggetti vale solo per le attività soggette agli studi di settore, e la maggiorazione va versata separatamente con specifiche causali contributo.

Proroga dei termini di versamento delle imposte 2013

Proroga dei termini di versamento per il 2013

Il documento, in continuità con la circolare n. 88 del 7 giugno 2013, informa che le scadenze fiscali originariamente previste per il 17 giugno 2013, relative al saldo 2012 e al primo acconto 2013, nonché quella del 2 dicembre 2013 per il secondo acconto 2013, sono state modificate dal D.P.C.M. 13 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 139 del 15 giugno 2013.

Ambito della proroga

L’art. 1 del D.P.C.M. prevede lo slittamento dei termini di versamento:

  • dal 17 giugno all’8 luglio 2013, senza alcun pagamento aggiuntivo;
  • per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi;
  • per i versamenti derivanti dalle dichiarazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  • per i versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale.

Lo stesso slittamento si applica anche ai contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Soggetti interessati

La proroga opera in modo diverso a seconda della categoria di contribuente:

  • per le persone fisiche, la proroga riguarda l’intero ambito dei versamenti sopra indicati;
  • per tutti gli altri soggetti, lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Versamenti dal 9 luglio al 20 agosto 2013

Per le stesse imposte, il D.P.C.M. consente inoltre di effettuare i versamenti nel periodo compreso tra il 9 luglio e il 20 agosto 2013, applicando una maggiorazione a titolo di interesse pari allo 0,40%.

Modalità di versamento della maggiorazione

La maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi. Il documento indica le seguenti modalità/casistiche:

  • causale contributo "API" per gli artigiani;
  • causale contributo "CPI" per i commercianti;
  • utilizzo della codeline INPS già impiegata per il versamento del relativo contributo;
  • causale "DPPI" per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Elementi finali

Il testo si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori disposizioni sostanziali.

Testo integrale

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