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Messaggio

Messaggio numero 10358 del 27-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce ambito, calcolo dell’anzianità aziendale, esclusioni e modalità operative del contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2013, con specifiche per periodi di prova, lavoro intermittente, vicende societarie e procedure concorsuali, oltre alle regole di versamento e ai codici causale M400 e M401.

Chiarimenti sul contributo di licenziamento ex legge n. 92/2012

Contributo dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

Il documento fornisce precisazioni applicative sul contributo introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012, dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013. Le indicazioni integrano quanto già illustrato dalla circolare n. 44/2013 e si concentrano su presupposti, anzianità aziendale, casi particolari ed adempimenti di versamento.

Presupposto del contributo e nesso con l’ASpI

Il documento ribadisce che il contributo è collegato al teorico diritto del lavoratore all’ASpI in conseguenza della cessazione del rapporto, indipendentemente dall’effettiva percezione dell’indennità. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto al versamento in tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto generi astrattamente il diritto alla nuova indennità.

Il contributo è pari al 41% del massimale mensile ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale maturati negli ultimi tre anni.

Anzianità aziendale: criteri generali

Ai fini del calcolo, va considerata l’anzianità maturata in relazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto. La norma include anche periodi svolti con contratto diverso dal tempo indeterminato soltanto se:

  • il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità;
  • oppure è stata effettuata la restituzione del contributo dell’1,40% prevista dal comma 30, situazione che presuppone comunque una stabilizzazione.

Periodo di prova

Il documento chiarisce che, durante il periodo di prova, si applicano i diritti e gli obblighi tipici del lavoro subordinato, compresa la maturazione di ferie e TFR. Il patto di prova deve risultare da atto scritto, salvo diversa previsione di legge.

Ai sensi dell’art. 2096, comma 3, c.c., ciascuna parte può recedere liberamente senza preavviso; se però è previsto un termine minimo di durata della prova, il recesso non può avvenire prima della scadenza, salvo giusta causa.

Se il datore di lavoro recede dal rapporto in prova e la cessazione comporta il teorico diritto all’ASpI, il contributo ex art. 2, comma 31, legge n. 92/2012 è dovuto.

Lavoro intermittente e altri rapporti a tempo indeterminato peculiari

La disciplina del contributo si applica a tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle con caratteristiche particolari come il part-time e il lavoro intermittente.

Per il lavoro intermittente, il documento richiama l’art. 38, comma 3, del D.lgs. 276/2003, secondo cui, nel periodo in cui il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore, non matura alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità. Ne deriva che, per i lavoratori intermittenti con o senza disponibilità, i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale.

Sospensioni, congedi e vicende del rapporto

Non devono essere considerati ai fini dell’anzianità aziendale:

  • i periodi di sospensione per aspettativa non retribuita;
  • i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs. 151/2001.

Per i lavoratori coinvolti in operazioni societarie ex art. 2112 c.c., in caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato, ai fini del contributo va considerata la durata complessiva del rapporto, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente.

Interruzioni di rapporti di lavoro da parte degli organi delle procedure concorsuali

Il documento disciplina anche le interruzioni operate dagli organi delle procedure concorsuali. Le ipotesi di esclusione dall’obbligo contributivo sono stabilite dai commi 33 e 34 dell’art. 2 della legge n. 92/2012.

Per evitare un doppio prelievo, fino al 31 dicembre 2016 il legislatore ha escluso dall’onere del contributo ex art. 2, comma 31, le aziende tenute al versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991. Il relativo esonero è collegato, nella legge n. 223/1991, all’art. 3, comma 3, per i lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario.

La legge n. 92/2012 non contiene una disciplina esonerativa analoga per il contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro. Ne consegue che:

  • fino a quando resta operativa l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 223/1991, il contributo non riguarda gli organi delle procedure concorsuali;
  • una volta abrogato l’art. 3 della legge n. 223/1991, dal 1° gennaio 2016 il contributo sarà dovuto anche dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla legge n. 223/1991;
  • il contributo è comunque dovuto dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla legge n. 223/1991, per le interruzioni intervenute dal 1° gennaio 2013.

Modalità operative di versamento

L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.

Se il versamento avviene nel mese successivo a quello della cessazione, il datore di lavoro deve trasmettere un flusso individuale riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene per la liquidazione di arretrati, valorizzando il codice causale “M400” e l’importo dovuto.

È confermato che il codice causale “M401” è utilizzabile esclusivamente per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da gennaio a marzo 2013.

Aziende cessate

Nel caso di aziende cessate, il versamento del contributo deve avvenire mediante invio, per ciascun lavoratore interessato, di un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il codice causale “M400”.

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