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Messaggio

Messaggio numero 10406 del 27-06-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce come devono essere gestiti i versamenti volontari dei prosecutori volontari interessati dalla salvaguardia ex legge n. 214/2011, precisando termini di pagamento, possibilità di rideterminazione dell’onere, modalità di consulenza e conseguenze dei versamenti oltre o prima della decorrenza della pensione. Ribadisce inoltre che il mancato rispetto dei termini perentori comporta l’esclusione dalla platea dei salvaguardati.

Chiarimenti sui versamenti volontari dei prosecutori volontari salvaguardati

Chiarimenti sui versamenti volontari dei prosecutori volontari salvaguardati

Il documento fornisce indicazioni operative rivolte ai Direttori centrali e alle strutture territoriali in merito ai prosecutori volontari interessati dalla salvaguardia di cui alla legge n. 214/2011. L’obiettivo è chiarire termini, modalità di pagamento e conseguenze dei versamenti volontari ai fini del riconoscimento del diritto a pensione e dell’eventuale inclusione tra i salvaguardati.

Periodo di riferimento dei bollettini e scadenze

Ai soggetti interessati sono stati inviati i bollettini di pagamento fino all’ultimo trimestre in scadenza. Per le autorizzazioni più recenti, tale ultimo trimestre è indicato come marzo 2013, con possibilità di pagamento entro la fine del trimestre successivo, cioè giugno 2013.

Il documento richiama inoltre la regola generale secondo cui il prosecutore volontario deve perfezionare il pagamento nel trimestre successivo a quello cui il versamento si riferisce; in caso di ritardato versamento, il bollettino viene posto a rimborso ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 184/1997.

Facoltà di pagamento e finalità dei versamenti volontari

I lavoratori che hanno cessato o interrotto l’attività lavorativa possono scegliere se:

  • pagare l’intero periodo indicato nei bollettini in scadenza;
  • limitarsi a versare quanto necessario per raggiungere il diritto a pensione.

I versamenti volontari possono essere effettuati:

  • per perfezionare i requisiti di assicurazione e contribuzione necessari per ottenere una prestazione pensionistica;
  • per incrementare l’importo della pensione, se i requisiti contributivi richiesti sono già stati perfezionati.

L’INPS non può sostituirsi al prosecutore nella scelta del periodo da pagare e non può quindi limitare autonomamente la richiesta al solo periodo strettamente necessario per il diritto.

Consulenza delle strutture territoriali e dei Patronati

Gli interessati possono rivolgersi alle strutture territoriali dell’Istituto, che devono fornire la consueta consulenza nei casi in cui il soggetto intenda non pagare l’intero periodo e desideri limitare il pagamento ai contributi necessari per il diritto a pensione.

In tale ipotesi, la struttura provvede alla rideterminazione dell’onere di prosecuzione volontaria ed emette nuovi bollettini.

Analoga attività di consulenza può essere svolta da un Ente di Patronato scelto dall’interessato.

Pagamento autonomo tramite sito INPS

Se il soggetto non ha necessità di avvalersi della consulenza dell’Istituto o di un Patronato e intende pagare solo il periodo necessario al perfezionamento del requisito pensionistico, inferiore a quello indicato nei bollettini già inviati, può modificare e stampare autonomamente i bollettini MAV frazionati dal sito www.inps.it, seguendo il percorso:

  • servizi on line;
  • Portale dei pagamenti;
  • Versamenti Volontari.

Effetti dei versamenti riferiti a periodi anteriori o successivi alla pensione

Il documento distingue due ipotesi:

  • se il prosecutore versa contributi volontari per periodi collocati anteriormente alla data di accesso al pensionamento, tali contributi sono utili al calcolo della pensione e ne aumentano l’importo, senza possibilità di rimborso;
  • se il soggetto autorizzato versa contribuzione volontaria per periodi temporalmente successivi alla decorrenza della pensione già in godimento, l’Istituto procede d’ufficio al rimborso della contribuzione.

Limiti alla certificazione di salvaguardia

Viene ribadito che non è possibile emettere certificazioni di salvaguardia per soggetti per i quali:

  • non risulti accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011;
  • oppure non risulti versata tutta la contribuzione volontaria, già scaduta nei termini di pagamento, necessaria al raggiungimento del requisito contributivo secondo la normativa ante legge n. 214/2011.

Facoltà per i lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi

Resta salva la facoltà del soggetto qualificato come lavoratore cessato a seguito di accordi individuali o collettivi di versare contribuzione volontaria per essere valutato nel plafond della categoria dei lavoratori prosecutori volontari. Tale possibilità è però subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni di legge previste per questa categoria.

Conseguenze del mancato rispetto dei termini

Il documento conclude precisando che, se i soggetti interessati non effettuano il pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla legge, non possono essere ammessi nella platea dei salvaguardati.

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