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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38808/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che aveva riformato il primo grado e condannato una società costruttrice a pagare al condominio il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso con atto del 30 agosto 2021, comunicato alla controparte e sottoscritto anche dal condominio. Il condominio ha resistito con controricorso. La Corte ha quindi verificato la validità della rinuncia nel giudizio di legittimità e i suoi effetti estintivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce effetti senza necessità di accettazione della controparte; gli adempimenti di comunicazione/notifica servono solo a consentire l'adesione della controparte ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c. Poiché l'atto era sottoscritto dalle parti e dai difensori, il giudizio è stato dichiarato estinto senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come base della condanna della società costruttrice per gravi difetti dell'opera

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; è efficace senza accettazione delle altre parti

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale

  • art. 306 c.p.c.

    menzionato per distinguere la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione, che non richiede accettazione delle altre parti

  • Cass. Sez. Un. 1923/1990

    citata a sostegno della natura di atto unilaterale recettizio della rinuncia al ricorso per cassazione

  • Cass. n. 4446/1986

    citata a sostegno dell'effetto estintivo della rinuncia senza necessità di accettazione

  • Cass. n. 23840/2008

    citata a sostegno dell'effetto estintivo della rinuncia senza necessità di accettazione

  • Cass. n. 2317/2016

    citata per affermare che gli adempimenti di comunicazione agli avvocati delle controparti servono a ottenere l'adesione ai fini delle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
  • La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti non incide sulla sua efficacia estintiva, ma è funzionale soltanto alla eventuale adesione della controparte ai fini della regolazione delle spese.
  • Se la rinuncia è validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
  • L'adesione della controparte alla rinuncia rileva principalmente per escludere la condanna alle spese del rinunciante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileCondominioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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