Cassazione Civile, Ordinanza n. 38808/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza della corte d'appello che aveva riformato il primo grado e condannato una società costruttrice a pagare al condominio il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso con atto del 30 agosto 2021, comunicato alla controparte e sottoscritto anche dal condominio. Il condominio ha resistito con controricorso. La Corte ha quindi verificato la validità della rinuncia nel giudizio di legittimità e i suoi effetti estintivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio che produce effetti senza necessità di accettazione della controparte; gli adempimenti di comunicazione/notifica servono solo a consentire l'adesione della controparte ai fini delle spese ex art. 391 c.p.c. Poiché l'atto era sottoscritto dalle parti e dai difensori, il giudizio è stato dichiarato estinto senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
richiamato come base della condanna della società costruttrice per gravi difetti dell'opera
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; è efficace senza accettazione delle altre parti
art. 391 c.p.c.
la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
art. 306 c.p.c.
menzionato per distinguere la disciplina della rinuncia nel giudizio di cassazione, che non richiede accettazione delle altre parti
Cass. Sez. Un. 1923/1990
citata a sostegno della natura di atto unilaterale recettizio della rinuncia al ricorso per cassazione
Cass. n. 4446/1986
citata a sostegno dell'effetto estintivo della rinuncia senza necessità di accettazione
Cass. n. 23840/2008
citata a sostegno dell'effetto estintivo della rinuncia senza necessità di accettazione
Cass. n. 2317/2016
citata per affermare che gli adempimenti di comunicazione agli avvocati delle controparti servono a ottenere l'adesione ai fini delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio e produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.
- La comunicazione o notificazione della rinuncia alle altre parti non incide sulla sua efficacia estintiva, ma è funzionale soltanto alla eventuale adesione della controparte ai fini della regolazione delle spese.
- Se la rinuncia è validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- L'adesione della controparte alla rinuncia rileva principalmente per escludere la condanna alle spese del rinunciante.
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