Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Una parte proponeva opposizione all'esecuzione contro una cartella di pagamento di importo complessivo pari a euro 3.120, emessa per il recupero di somme dovute alla cassa delle ammende nell'ambito delle spese di giustizia. L'opponente deduceva l'illegittimità della cartella per difetto di motivazione, mancata allegazione dell'atto presupposto e difformità tra il provvedimento indicato in cartella e quello effettivamente emesso dalla Corte d'appello. Nel corso del giudizio il Tribunale, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., sollevava d'ufficio la questione di competenza e, poi, con ordinanza, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, ritenendo decisivo il solo importo della pretesa. Con regolamento di competenza la ricorrente contestava tale impostazione, denunciando la violazione degli artt. 7, 9, 25, 27 e 28 c.p.c. e sostenendo che, trattandosi di materia inerente al recupero di spese di giustizia, la competenza spettasse al tribunale per materia, non al giudice di pace. Le controparti non svolgevano difese nel regolamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il rilievo d'ufficio della competenza, escludendo la tardività della questione sollevata con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. Ha poi accolto il ricorso nel merito, osservando che il Tribunale aveva errato a considerare solo il valore della cartella senza verificare la natura della pretesa creditoria sottostante. Poiché la cartella riguardava il recupero di spese di giustizia dovute alla cassa delle ammende, la controversia era attratta nella competenza per materia del tribunale; la competenza del giudice di pace era quindi esclusa. La Corte ha inoltre precisato che non opera la competenza residuale del tribunale per imposte e tasse, trattandosi di crediti pubblicistici non tributari. È stata quindi dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, con rimessione delle parti per la riassunzione nel termine di legge. Spese rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il rilievo della questione di competenza effettuato con il decreto previsto da questa norma è stato considerato tempestivo; non si tratta di una mera perplessità, ma di una vera e propria attivazione del contraddittorio sulla competenza.

  • art. 38 c.p.c.

    Il nuovo testo, come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, non è stato ritenuto ostativo al rilievo d'ufficio della competenza nel caso concreto, perché la questione era già stata sollevata nel decreto ex art. 171-bis c.p.c.

  • art. 42 c.p.c.

    Norma posta a base del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza del tribunale.

  • art. 47 c.p.c.

    Norma posta a base del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza del tribunale.

  • art. 7 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della competenza per materia/valore.

  • art. 9 c.p.c.

    È stata esclusa l'applicabilità della competenza residuale del tribunale per imposte e tasse, poiché le spese di giustizia hanno natura di crediti pubblicistici non tributari.

  • art. 25 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta competenza territoriale/funzionale del tribunale.

  • art. 27 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta competenza territoriale/funzionale del tribunale.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta competenza territoriale/funzionale del tribunale.

  • d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato come fonte della disciplina del recupero coattivo delle spese di giustizia.

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 15, comma 2

    La precedente giurisprudenza citata lo aveva usato in una fattispecie diversa; il principio è stato ritenuto estensibile analogicamente alla materia del recupero di spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni all'esecuzione aventi ad oggetto cartelle relative al recupero di spese di giustizia, la competenza si determina in base alla natura della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo e non al solo importo indicato nella cartella.
  • Se la pretesa esecutata attiene al recupero di spese di giustizia, la controversia sul merito dell'an della pretesa rientra nella competenza per materia del tribunale e non può essere devoluta al giudice di pace per ragioni di valore.
  • I crediti per spese di giustizia non hanno natura tributaria; pertanto non opera la competenza residuale del tribunale in materia di imposte e tasse.
  • Il rilievo della questione di competenza, sollevato con il decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c., non è tardivo quando nel decreto stesso il giudice ha effettivamente attivato il contraddittorio sulla propria competenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.