Cassazione Civile, Sentenza n. 28301/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. 14.4.1910 n. 639, relativa alla richiesta di restituzione da parte della Regione di un contributo erogato e successivamente revocato in autotutela. Il nucleo della controversia è se l'opponente debba preventivamente impugnare il provvedimento amministrativo di revoca per poter proporre opposizione all'ingiunzione fiscale oppure se il giudice dell'opposizione possa direttamente accertare l'esistenza del diritto soggettivo al pagamento e, se del caso, disapplicare l'atto amministrativo sottostante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo nei limiti indicati; ha però accolto il quarto motivo, ritenendo che, trattandosi di un pagamento spettante per legge (art. 10 d.l. 6.12.1990 n. 367) e quindi di un vero e proprio diritto soggettivo, l'opposizione all'ingiunzione ex r.d. 639/1910 poteva investire il giudice dell'accertamento dell'esistenza del credito e la fondatezza delle pretese della P.A., senza che fosse necessario per l'opponente impugnare preventivamente dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di revoca. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo motivo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
r.d. 14.4.1910 n. 639
Regola la procedura dell'ingiunzione fiscale: l'opposizione all'ingiunzione investe il giudice dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito vantato dall'amministrazione; pertanto, quando l'opposizione verte su un diritto soggettivo del contribuente, il giudice dell'opposizione può esaminare la fondatezza della pretesa dell'amministrazione e disapplicare gli atti amministrativi posti a fondamento della richiesta di restituzione.
art. 10 d.l. 6.12.1990 n. 367 (conv. l. 30.1.1991, n. 31)
“le provvidenze stabilite dal presente decreto a favore delle aziende agricole, singole ed associate, di cui all'art. 1 sono erogate dalle regioni sulla base della presentazione, da parte del richiedente, di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” (e il comma 2: pubblicazione elenco beneficiari e ammontare)
Il pagamento previsto dalla norma riconosceva agli agricoltori un diritto soggettivo perfetto; la pubblica amministrazione non disponeva di poteri discrezionali nel riconoscimento del beneficio, sicché la revoca in autotutela contestava in sostanza l'esistenza del diritto soggettivo e la sua valutazione rientra nell'accertamento del giudice dell'opposizione.
art. 310 c.p.c.
Ricordato per affermare che l'estinzione di un giudizio produce esclusivamente gli effetti previsti da tale norma e non può essere interpretata come impedimento automatico alla tutela di pretese di soluti retentio; dunque l'estinzione del precedente giudizio non preclude automaticamente alla P.A. di chiedere la restituzione né preclude al privato di opporsi in sede di ingiunzione.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Richiamato per spiegare che il vizio di omessa pronuncia su questioni non decise dalla Corte d'appello avrebbe dovuto essere dedotto con apposito motivo ai sensi di questa norma; il semplice silenzio su singoli motivi non integra automaticamente nullità per carenza di motivazione.
art. 348 ter c.p.c.
Richiamato per escludere la prospettazione del vizio di omesso esame dei fatti decisivi quando vi sia una doppia decisione conforme nei gradi di merito.
Massime di principio
- Se l'ingiunzione fiscale di restituzione è fondata sulla contestazione di un pagamento che il privato rivendica come diritto soggettivo (es. erogazioni corrisposte in base a norma che attribuisce un credito certo), il giudice dell'opposizione può direttamente accertare l'esistenza del diritto e disapplicare l'atto amministrativo di revoca; non è sempre necessario un preventivo ricorso amministrativo o giurisdizionale al giudice amministrativo.
- Quando l'amministrazione esercita una pretesa di recupero su somme che ritiene erogate indebitamente, la natura dell'atto impugnato (se afferente a un diritto soggettivo del privato o a valutazioni discrezionali della P.A.) è cruciale per determinare la sede competente e l'onere di impugnazione: i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge sono tipicamente sindacabili dal giudice civile/tributario dell'opposizione all'ingiunzione.
- Se la controversia attiene alla legittimità di un atto amministrativo adottato nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, l'impugnazione di quell'atto davanti al giudice amministrativo può essere necessaria; se invece l'atto riguarda l'accertamento di un diritto soggettivo meramente applicativo della legge, il giudice dell'opposizione può procedere al controllo nel merito.
- In caso di decisioni conformi nei due gradi di merito, le censure di omesso esame di fatti decisivi possono essere inammissibili per invocazione degli istituti previsti dall'art. 348 ter c.p.c.; chi intende far valere omessa pronuncia deve dedurla con specifico motivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- Prassi consigliata per il privato: nell'opposizione all'ingiunzione, specificare chiaramente la natura del diritto rivendicato (statutario/civile) e documentare le ragioni di fatto e di diritto; se sussistono dubbi sulla natura discrenionale dell'atto amministrativo, sollevare espressamente la questione in modo che il giudice possa valutare la propria competenza a decidere.
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