Cassazione Civile, Sentenza n. 28341/2023 del 10/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.24668/2020 (che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per Cassazione per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata). La società deduceva che, invece, nella produzione di parte era stata effettivamente allegata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione (plico postale pervenuto allo studio del difensore il 14/12/2018). In sede di merito del ricorso principale la società lamentava: (i) violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1184 e 1185 c.c. in relazione all'art. 15 l. fall. per avere la Corte d'appello considerato superata la soglia di indebitamento procedibile (sostenendo che i debiti scaduti erano inferiori a euro 30.000); contestava l'inclusione di interessi e spese e dei debiti erariali ritenuti inesigibili in quanto rateizzati; (ii) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. fall. per avere la Corte affermato erroneamente lo stato di insolvenza, sostenendo che i debiti scaduti erano molto inferiori e che le esposizioni verso l'erario erano non esigibili o dilazionate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione: ha ritenuto provato l'errore di fatto della precedente ordinanza (la copia autentica della sentenza impugnata era effettivamente negli atti con relata di notifica) e ha revocato l'ordinanza n.24668/2020. Passando alla fase di merito, la Corte ha però rigettato il ricorso principale di DEMI CAPITAL S.r.l. Motivazione: sul primo motivo la Corte ha confermato che, ai fini della procedibilità ex art. 15 l. fall., devono essere computati tutti i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti istruttori, inclusi i debiti tributari noti al destinatario (anche se non iscritti a ruolo o rateizzati) e gli interessi e le spese; le contestazioni della ricorrente sul punto erano in buona parte valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non riesaminabili in Cassazione; le censure sulla prova dei debiti erariali erano generiche. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a far riformare valutazioni di fatto. Conclusione: revocata l'ordinanza impugnata e, nel merito, rigettato il ricorso originario. Nulla sulle spese per mancata costituzione degli intimati. È dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 395 n.4 c.p.c.
Fondamento della revocazione per errore di fatto: la Corte ha ritenuto sussistente l'errore di fatto della precedente ordinanza relativa all'omesso deposito della copia autentica, essendo la copia autentica effettivamente presente negli atti con relata di notificazione
art. 369 c.p.c.
Richiesto a pena di improcedibilità il deposito di copia conforme all'originale del provvedimento impugnato nei ricorsi per cassazione (obbligo in precedenza all'attivazione del processo civile telematico)
art. 15 legge fallimentare
La Corte interpreta la procedibilità in riferimento al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare; ai fini del superamento della soglia ostativa vanno considerate anche le passività tributarie note al destinatario e gli interessi e le spese
art. 5 legge fallimentare
Riferimento alla nozione di stato di insolvenza; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla sussistenza dello stato di insolvenza sollevassero principalmente questioni di fatto non riesaminabili in Cassazione
art. 16-bis comma 9-bis D.L. n.179/2012
Norma richiamata in relazione alla modalità di attestazione di conformità della copia analogica all'originale digitale nel fascicolo informatico; conferma la procedura per il deposito di copia conforme
art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002
Disposizione sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a carico del ricorrente principale in applicazione di tale norma
arts. 1183, 1184, 1185 c.c.
Richiamati dalla ricorrente nella censura sulla corretta determinazione degli interessi e delle modalità di computo del debito; la Corte però ha ritenuto che le questioni sollevate fossero, in gran parte, valutazioni di fatto o questioni non adeguatamente specificate per il sindacato di legittimità
Massime di principio
- In ricorso per cassazione il deposito della copia conforme o autentica del provvedimento impugnato è essenziale: se la copia autentica è effettivamente presente negli atti con relata di notificazione, è possibile ottenere la revocazione di una precedente pronuncia di improcedibilità ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.
- Ai fini della procedibilità del fallimento (art.15 l. fall.) si computano, per valutare la soglia minima, tutti i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare, comprese le passività tributarie note al contribuente (anche se rateizzate o non ancora iscritte a ruolo) nonché interessi e spese
- Le contestazioni di natura probatoria generica o i rilievi che richiedono una rinnovata valutazione dei fatti sono inammissibili o destinate a fallire in sede di Cassazione, la quale è limitata al sindacato di legittimità e all'interpretazione di norme
- La mera dichiarazione di rateizzazione o di definizione agevolata di debiti tributari non esclude automaticamente la loro rilevanza come debiti scaduti ai fini dell'accertamento della procedibilità fallimentare, se l'atto impositivo o la circostanza della conoscenza del debito è documentata
- Per contestare efficacemente in Cassazione la quantificazione o l'esigibilità di crediti tributari è necessario indicare specifici profili di violazione normativa o di carenza probatoria puntuale, evitando censure generiche
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