Cassazione Civile, Sentenza n. 28221/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla devoluzione di beni immobili originariamente lasciati da Marianna De Capoa all'istituto orfanotrofio: il ricorrente chiedeva di essere dichiarato unico erede e titolare dei beni per effetto della previsione testamentaria secondo cui, in caso di soppressione o alterazione della destinazione dell'ente, il patrimonio sarebbe devoluto agli eredi legittimi. Si contestava che l'Orfanotrofio fosse ormai privo di suore, avesse variato finalita' statutarie e fosse in stato di commissariamento/estinzione per dissesto. Le parti resistenti sostenevano che le condizioni risolutive non si fossero realizzate (non era provata l'assenza delle suore né lo stravolgimento delle finalita'), che il commissariamento era stato sospeso dal TAR e, soprattutto, che il ricorrente non poteva succedere in quanto non era nato n� concepito all'apertura della successione (1875), dunque privo di capacita' di succedere anche in caso di chiamata 'in tempo remoto'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Eugenio Salottolo. Ha confermato i principi che: 1) l'Orfanotrofio era legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado e il mandato alle liti rilasciato dall'organo rappresentativo resta efficace fino a formale revoca; 2) l'intervento del Comune era ammissibile ma non ha inciso sull'esito del processo; 3) sul merito l'accertamento della Corte territoriale secondo cui non risultavano provate l'assenza delle suore, la modifica tale da alterare le finalita' originarie e lo scioglimento definitivo dell'ente era corretto; 4) punto centrale: il ricorrente non aveva la capacita' di succedere in quanto non era nato o concepito all'apertura della successione (1875) e quindi non poteva fruire della devoluzione testamentaria 'in tempo remoto'; di conseguenza la domanda ereditaria � infondata; la sentenza impugnata e' conforme a diritto (si e' solo rettificata la motivazione secondo le indicazioni). Spese compensate.
Norme richiamate
Codice di procedura civile - artt. 83, 84, 100, 112, 115, 116, 303, 404, 344
artt. 83, 84, 100, 112, 115, 116, 303, 404, 344 c.p.c.
Usati per valutare legittimazione ad impugnare, interesse ad agire, ammissibilita' di interventi e corretto esercizio del mandato alle liti; la Corte ha ritenuto legittimato l'orfanotrofio ad appellare e ammissibile l'intervento comunale, e ha valutato l'insussistenza di interesse utile del ricorrente quando mancava la capacita' di succedere.
Codice civile - art. 586
Richiamato per il principio secondo cui, in mancanza di parenti entro il grado previsto, i beni possono devolversi allo Stato: detto regime e' rilevante ove non vengano individuati eredi idonei.
Codice civile (vigente) - art. 462 comma terzo
art. 462, comma terzo c.c.
Riguarda la capacita' a succedere e le ipotesi tassative di incapacita'; la Corte ha applicato il principio secondo cui chi non era concepito o non era figlio di persona vivente all'apertura della successione non puo' succedere per legge.
Codice civile (codice 1865) - artt. 724, 742
art. 724 e art. 742 cod. civ. 1865
Riferimenti storici alla disciplina della successione all'epoca dell'apertura della successione (1875) usati per verificare i limiti della capacita' a succedere 'in tempo remoto'; la Corte osserva che, per gli immobili e per la capacita' di succedere per legge, rilevano le condizioni di nascita/concepimento previste dalla normativa dell'epoca.
Codice civile - artt. 457, 572
Richiamati nell'ambito delle regole successorie e della devoluzione ereditaria; citati per sostenere l'esame delle norme che regolano la chiamata all'eredità e gli effetti delle condizioni risolutive.
Giurisprudenza di legittimita' (varie sentenze di Cassazione)
es. Cass. 6607/2004; 2679/1998; 9992/1994; 6410/1984; s.u. 761/1999; 100/1997; 2656/2005; 8281/2006; 11847/2007; 17216/2017; 4321/2012
Richiamate a supporto dei principi: efficacia del mandato alle liti finche' non formalmente revocato; regole sulla rappresentazione e sulla capacita' a succedere; limiti alla tutela giuridica di soggetti non nati/concepiti all'apertura della successione.
Decreto-Legge n. 137/2020 (convertito) - art. 23 comma 8-bis
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la forma di decisione adottata (deciso nelle forme indicate dalla norma relativa alle modalita' di trattazione in camera di consiglio in periodo emergenziale).
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Usato per disporre l'eventuale maggiore contributo unificato dovuto dal ricorrente per il ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tale versamento.
Massime di principio
- Un mandato conferito dall'organo rappresentativo di una persona giuridica resta efficace fino a formale revoca anche se l'organo viene successivamente commissariato o sostituito; l'ente non perde di per se' la legittimazione ad impugnare.
- Chi non era nato o concepito (o non rientrava nelle categorie tassativamente previste) all'apertura della successione non ha la capacita' di succedere per legge e quindi non puo' beneficiare di una devoluzione ereditaria 'in tempo remoto'.
- Il testatore non puo' imporre vincoli illimitati nel tempo a favore di soggetti non identificati che sarebbero incapaci di succedere; le norme sull'incapacita' tutelano l'ordine pubblico successorio.
- L'eventuale devoluzione degli immobili per effetto di condizioni risolutive deve fare i conti con la disciplina successoria vigente all'apertura della successione: non e' sufficiente dimostrare la realizzazione della condizione se il chiamato non aveva la qualita' di successibile.
- L'intervento di enti pubblici nel processo e' ammissibile quando la decisione incida su competenze o interessi pubblici (es. uso del patrimonio per finalita' assistenziali), ma la sua ammissibilita' non altera i requisiti sostanziali richiesti per la devoluzione ereditaria.
- In caso di contestazione sulla sussistenza di fatti costitutivi della devoluzione (es. assenza di membri religiosi, alterazione delle finalita'), spetta al giudice di merito l'accertamento probatorio; la Corte di legittimita' verifica la corretta applicazione del diritto e la conformita' della motivazione.
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