Ordinanza n. 2234/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 500/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 500/2024 relativa al rilascio del permesso di costruire per un intervento di restauro e risanamento conservativo
Esito
La controversia
Il Comune di Laigueglia ha proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria concernente il permesso di costruire richiesto dalla società proprietaria del Bastione di Levante, immobile situato nel centro storico. La controversia riguarda il rispetto dell'art. 47 del regolamento edilizio comunale, che vieta la realizzazione di unità abitative con superficie lorda inferiore a 50 mq. L'istanza di permesso di costruire del 2 dicembre 2022 indicava una superficie lorda di 51,40 mq., mediante l'eliminazione della porta tra il pianerottolo e il monolocale e la previsione di una porta a libro a chiusura della scala di accesso alla terrazza. Tuttavia, il provvedimento impugnato e quelli precedenti avevano ritenuto che il monolocale avesse una superficie di 49,50 mq., insufficiente ai sensi dell'art. 47, non potendosi computare pianerottoli e scale. Il regolamento edilizio definisce la superficie lorda come somma delle superfici dei piani comprese nel profilo perimetrale esterno, escluse le superfici accessorie, e stabilisce che non sono computate, tra l'altro, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa e i passaggi di uso comune. Per decidere l'appello occorre accertare, in concreto, se la porta a libro determini un'effettiva separazione del vano abitativo dalla scala, se i pianerottoli possano essere computati, in tutto o in parte, ai fini della superficie lorda in relazione all'incidenza dei muri perimetrali e alla loro appartenenza esclusiva alla società, e se la scala di accesso alla terrazza, in ragione dell'appartenenza esclusiva, possa qualificarsi come superficie dell'abitazione e concorrere al raggiungimento della superficie minima.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riservato ogni decisione sull'appello e ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell'Università di Genova, con facoltà di delega a un docente competente. Il verificatore dovrà esaminare gli atti, visitare i luoghi e rispondere ai tre quesiti relativi all'effettiva separazione tra abitazione e scala mediante la porta a libro, alla computabilità dei pianerottoli e alla computabilità della scala di accesso alla terrazza. Sono stati disciplinati i termini per l'avvio delle operazioni, la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale, nonché la possibilità per le parti di nominare consulenti tecnici. È stato posto a carico del Comune appellante un anticipo di 2.000 euro sul compenso del verificatore. La causa è stata rinviata alla successiva udienza pubblica, da fissarsi dopo il deposito della relazione finale; nessuna decisione definitiva è stata assunta sulla legittimità del permesso di costruire o sulla sentenza appellata.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando, per decidere la controversia, occorre un accertamento tecnico sui fatti rilevanti.
art. 47 del regolamento edilizio comunale
non è consentita la realizzazione di unità abitative aventi Superficie Lorda (SL) inferiore a 50 (cinquanta) mq., fatte salve diverse previsioni di strumentazione urbanistica generale
Fissa una superficie lorda minima di 50 mq. per le unità abitative, salvo diverse previsioni degli strumenti urbanistici generali.
art. 2, voce 15, del regolamento edilizio comunale
Sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile, le coperture piane di uso comune e quelle sistemate a verde pensile, le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, il sotto rampa ed i passaggi di uso comune
Esclude dal computo della superficie accessoria e della superficie utile le scale, i pianerottoli e altri spazi di uso comune; la concreta applicabilità della disciplina alla situazione controversa deve essere verificata anche in relazione all'appartenenza esclusiva degli spazi.
Massime di principio
- Quando la decisione su un titolo edilizio dipende dalla qualificazione e dalla misurazione di spazi, elementi costruttivi o superfici secondo il regolamento edilizio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a., comprendente l'esame documentale e il sopralluogo.
- Ai fini del rispetto di una superficie minima abitativa prevista dal regolamento edilizio, la computabilità di pianerottoli e scale non può essere risolta in astratto quando dipenda dalla loro concreta configurazione, dalla separazione fisica rispetto al vano abitativo, dall'incidenza dei muri perimetrali e dalla titolarità esclusiva o comune degli spazi.
- La previsione progettuale di una porta a libro destinata a chiudere una scala rileva, ai fini del calcolo della superficie lorda, solo se determina un'effettiva separazione funzionale e fisica del vano abitativo rispetto alla scala; tale circostanza deve essere accertata in concreto.
- Quando l'accertamento tecnico è necessario per definire i fatti decisivi dell'appello, il giudice può riservare ogni decisione di merito, fissare quesiti specifici al verificatore, consentire il contraddittorio tecnico delle parti e rinviare la trattazione all'esito della verificazione.
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