Messaggio numero 20135 del 06-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la ripresa, il recupero e le modalità di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito del sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, indicando termini, soggetti interessati, codici di pagamento e istruzioni contabili. Regola anche la possibilità di finanziamento bancario per tributi, contributi e premi sospesi o dovuti nel periodo 1 dicembre 2012-30 giugno 2013.
recupero contributi sospesi per il sisma maggio 2012
Recupero dei contributi sospesi per il sisma del maggio 2012
Il documento fornisce le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti contributivi e assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di diverse province dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Vengono richiamati i provvedimenti normativi che hanno disposto e prorogato la sospensione, nonché le modalità di recupero dei contributi non versati, suddivise per categoria di soggetti.
Quadro normativo e termini di sospensione
La sospensione originaria degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti è stata disposta dal decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, in collegamento con il decreto MEF dell’1 giugno 2012, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012 nei confronti dei soggetti iscritti alle diverse gestioni operanti nei Comuni indicati nell’allegato al decreto MEF.
Successivamente:
- l’art. 67-septies del decreto-legge n. 83/2012, inserito dalla legge di conversione n. 134/2012, ha esteso la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai soggetti operanti nei territori dei Comuni di Ferrara e Mantova;
- la legge di conversione del D.L. n. 74/2012, n. 122 dell’1 agosto 2012, ha prorogato il termine della sospensione al 30 novembre 2012.
Dal 1° dicembre 2012 sono pertanto ripresi gli ordinari obblighi di adempimento e versamento.
Recupero dei contributi sospesi e scadenza del versamento
L’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012 disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo di sospensione, prevedendo:
- il pagamento in unica soluzione;
- l’assenza di sanzioni e interessi;
- il termine del 16 dicembre 2012, posticipato al 17 dicembre 2012 poiché il 16 cade di domenica.
In alternativa è possibile presentare istanza di dilazione secondo le regole ordinarie, con applicazione degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data della domanda.
Per datori di lavoro, committenti o associanti è prevista la facoltà di recuperare ratealmente verso il lavoratore, collaboratore o associato la quota a loro carico non trattenuta nel periodo di sospensione, purché sia presentata istanza di dilazione entro il 17 dicembre 2012.
Modalità di recupero per categoria di soggetti
Aziende
Il versamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice contributo DSOS e indicando la matricola aziendale seguita dallo stesso codice usato nel quadro D di denuncia per il credito (N962). Il periodo da indicare è 05/2012 - 10/2012.
Artigiani e commercianti
La proroga al 30 novembre 2012 ha inciso sulle seguenti rate sospese:
- 16/06/2012: saldo contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011, I acconto 2012 e I rata per anni pregressi;
- 16/08/2012: II rata sul minimale 2012;
- 16/11/2012: III rata sul minimale 2012;
- 30/11/2012: II acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2012.
Il recupero avviene tramite procedura G = Gestione dilazioni per sospensioni contributive, con numero rate pari a 1. Se si intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale a titolo di acconto 2012, occorre una dichiarazione del reddito 2011 quale base imponibile.
Liberi professionisti e committenti della Gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, la sospensione riguarda:
- saldo 2011;
- I acconto 2012;
- II acconto 2012.
Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 mediante F24.
Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la sospensione riguarda i versamenti con scadenza dal 16 giugno al 16 novembre 2012. Anche in questo caso il versamento va eseguito in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 con F24.
Aziende agricole assuntrici di manodopera
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando i dati della comunicazione di accoglimento della sospensione inviata dalla sede INPS. Va usata la causale LAS.
La sospensione degli adempimenti è prorogata al 30 novembre 2012; pertanto i DMAG relativi al 2° e 3° trimestre 2012 dovranno essere trasmessi dal 1° al 31 gennaio 2013.
Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, usando i dati indicati nella comunicazione di accoglimento. Le causali da utilizzare sono:
LAAper i lavoratori autonomi;PCFper i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare.
La sospensione è prorogata al 30 novembre 2012 e comprende anche la 3ª rata 2012.
Gestione delle istanze per le categorie agricole
Per le istanze relative ai punti precedenti, l’operatore deve acquisire le domande nell’apposita funzione in ex-AS400 (opz. 26 - Gestione sospensione versamenti) con i seguenti dati:
- Numero provvedimento: L. 122/2012;
- Data provvedimento: 06/06/2012;
- Data inizio provvedimento: 20/05/2012;
- Data fine provvedimento: 30/11/2012;
- Data inizio versamento: 16/12/2012;
- Data fine versamento: 16/12/2012;
- Numero rate: 01;
- Descrizione provvedimento: SISMA EMILIA-LOMBARDIA-VENETO 2012.
L’acronimo da utilizzare è EMLOVE12.
Datori di lavoro domestico
I contributi per lavoro domestico continuano a essere versati con le consuete modalità:
- bollettini MAV ricevuti o generati sul sito INPS;
- soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
- online con carta di credito;
- tramite Contact Center al numero verde 803.164 con carta di credito.
La sospensione ha riguardato il 2° trimestre 2012 e il 3° trimestre 2012. I contributi maturati nel mese di novembre devono essere versati entro il termine ordinario del 4° trimestre.
Finanziamento per tributi, contributi e premi sospesi
L’art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174/2012 prevede che i titolari di reddito d’impresa, limitatamente ai danni subiti nell’attività, che abbiano i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione, possano chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma un finanziamento assistito da garanzia dello Stato, di durata massima biennale, per il pagamento di:
- tributi, contributi e premi sospesi;
- altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.
Il documento precisa inoltre che il decreto-legge n. 194 del 16 novembre 2012 ha integrato la disciplina per rendere più tempestiva la ripresa dei versamenti sospesi.
La possibilità di chiedere il finanziamento è stata estesa anche:
- ai titolari di reddito di lavoro autonomo;
- agli esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del DPR n. 633/1972;
- ai titolari di reddito di impresa commerciale, che rientrano già nella nozione di titolari di reddito d’impresa.
I soggetti interessati devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 22 ottobre 2012, 31 ottobre 2012 e 19 novembre 2012.
La quota capitale del finanziamento è restituita dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento contrattuale. I datori di lavoro, committenti o associanti possono utilizzare il finanziamento anche per le quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo di sospensione e nel periodo 1° dicembre 2012 - 30 giugno 2013; tali quote possono essere recuperate dai relativi soggetti a partire da luglio 2013, durante il piano di ammortamento.
Istruzioni contabili
Contributi dovuti dalle aziende
La contabilizzazione della sospensione contributiva è effettuata tramite procedura automatizzata di ripartizione DM al conto GPA 00/128, abbinato alla causale di cassa FL02 10106, in quanto le riscossioni riguardano contributi esposti nelle denunce Uniemens.
A seguito dell’estensione territoriale ai Comuni di Ferrara e Mantova, viene modificata la denominazione del conto GPA 00/128. Il recupero dei contributi sospesi da maggio 2012 a ottobre 2012 deve essere imputato in AVERE del medesimo conto.
Eventuali incassi già pervenuti, provvisoriamente imputati al conto GPA 52/099 perché identificati con codice DSOS, devono essere stornati secondo le modalità del messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004, con sole scritture di cassa nell’esercizio corrente. Le sedi sono invitate a segnalare all’ufficio competente le aziende che risultino ancora debitrici.
Contributi di artigiani e commercianti
I versamenti in unica soluzione devono essere imputati ai seguenti conti:
- artigiani:
GPA 52/076per contributi entro il minimale eGPA 52/072per contributi oltre il minimale; - commercianti:
GPA 52/077per contributi entro il minimale eGPA 52/073per contributi oltre il minimale.
Liberi professionisti e committenti della Gestione separata
Il recupero dei contributi dei soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati va imputato al conto PAR 52/020.
Aziende agricole, lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Il recupero va imputato ai conti già esistenti:
GPA 54/031per piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);GPA 54/032per lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);GPA 54/033per lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IATP).
Datori di lavoro domestico
Il recupero dei contributi per lavoro domestico va contabilizzato al conto GPA52053.
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