Messaggio numero 20028 del 05-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che la riduzione contributiva del 50% prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 non si applica ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni. La contribuzione deve quindi essere versata integralmente, le istanze di agevolazione vanno respinte anche se già presentate e non definite, e l’Istituto informerà gli interessati sulle modalità di recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.
Esclusione della riduzione contributiva al 50% per lavoratori autonomi pensionati over 65
Esclusione della riduzione contributiva per lavoratori autonomi pensionati over 65
Il documento, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarisce l’ambito di applicazione della riduzione contributiva al 50% prevista dall’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997. In base al parere conforme del Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene esclusa la possibilità di riconoscere tale beneficio ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto 65 anni.
Ambito soggettivo interessato
Il chiarimento riguarda esclusivamente i lavoratori autonomi che:
- risultino già pensionati;
- siano iscritti alle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals;
- abbiano compiuto 65 anni di età.
Per tali soggetti non trova applicazione la riduzione del 50% della contribuzione.
Effetti operativi sulla contribuzione e sulle domande
Il documento stabilisce che:
- la contribuzione dovuta dai soggetti interessati deve essere riscossa per intero;
- le domande presentate per ottenere il beneficio devono essere respinte;
- il rigetto riguarda anche le istanze già presentate ma non ancora definite.
Recupero di eventuali importi indebitamente fruiti
L’Istituto è incaricato di comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi che siano stati indebitamente fruiti in applicazione del beneficio non spettante.
Riferimenti richiamati
Nel testo viene richiamato l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, quale disposizione da cui deriva il beneficio contributivo oggetto del chiarimento, non applicabile nei casi descritti.
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