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Messaggio

Messaggio numero 20194 del 07-12-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i lavoratori socialmente utili stabilizzati nelle scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno beneficiato di un’esenzione contributiva fino a 9.296,22 euro, ma per molti il limite è stato superato e le somme indebitamente fruite devono essere restituite. L’INPS richiede il recupero al committente, cioè alla scuola, che deve versare l’indebito entro tre mesi o chiedere la dilazione fino a 24 mesi; il recupero verso i lavoratori resta affidato all’autonomia dell’istituto. Vengono inoltre fornite precisazioni sul computo degli importi 2001-2003 e sulla rettifica delle denunce Emens con due trasmissioni distinte.

Recupero dell’agevolazione contributiva indebitamente fruita dai collaboratori ex LSU delle scuole

Recupero dell’agevolazione contributiva per i collaboratori ex LSU delle scuole

Il documento illustra gli effetti applicativi dell’esonero contributivo previsto per i lavoratori socialmente utili stabilizzati dalle scuole con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, chiarisce le modalità di recupero delle quote di agevolazione indebitamente fruite quando il limite massimo esonerabile è stato superato nel tempo.

Quadro normativo e origine della misura

L’agevolazione deriva dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2000, come integrato dalle successive indicazioni operative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca, richiamate nel messaggio n. 011111 del 3 luglio 2012. La misura prevedeva l’esonero dal versamento all’INPS della quota contributiva a carico del lavoratore fino all’importo massimo di € 9.296,22.

Esito della ricognizione INPS e necessità di recupero

Dalla ricognizione effettuata dall’Istituto è emerso che la maggior parte dei lavoratori interessati, avendo rapporti di collaborazione in essere sin dall’applicazione della norma, ha progressivamente superato il tetto di agevolazione. Per tale ragione si è reso necessario procedere alla restituzione delle quote di agevolazione contributiva indebitamente godute.

Soggetto obbligato al versamento e adempimenti della scuola

L’INPS precisa che la contribuzione omessa deve essere richiesta esclusivamente al committente, quale unico titolare del rapporto contributivo con l’Istituto previdenziale. Ne consegue che l’obbligo di adempiere ricade sulla scuola, destinataria della comunicazione inviata dalle strutture territoriali INPS.

Per il recupero è previsto che:

  • il versamento dell’indebito sia eseguito in unica soluzione entro tre mesi dal ricevimento della lettera INPS; oppure
  • entro il medesimo termine, l’istituto scolastico presenti domanda di dilazione fino a un massimo di 24 mesi;
  • in caso di mancato rispetto del termine, si applicano le sanzioni per morosità.

La dilazione è ammessa senza applicazione di sanzioni se richiesta tempestivamente entro i tre mesi.

Recupero nei confronti dei collaboratori ex LSU

Il documento specifica che l’Istituto non detta regole sulle modalità con cui le scuole possano rivalersi sui propri collaboratori, poiché tale profilo attiene al rapporto privatistico tra committente e collaboratore. Ogni scuola può quindi procedere autonomamente, concordando con i lavoratori le modalità di recupero. Viene comunque suggerito di tenere conto della possibilità di dilazione, anche per evitare disagi economici ai soggetti interessati.

Precisazioni sugli importi del periodo 2001-2003

Con riferimento agli allegati trasmessi alle scuole, contenenti gli importi dell’agevolazione fruita per ciascun collaboratore e per ciascun anno, viene chiarito che le somme relative al periodo 2001-2003 rappresentano quote originariamente trattenute dalle scuole, ma successivamente restituite ai lavoratori dall’INPS in applicazione delle precedenti disposizioni ministeriali. Tali importi devono pertanto essere conteggiati nell’ambito complessivo dell’agevolazione contributiva di cui i lavoratori hanno beneficiato.

Rettifica delle denunce Emens

Per le denunce Emens da correggere, il documento indica che, nel mese in cui l’agevolazione contributiva ancora residua non copre integralmente il contributo dovuto dal lavoratore, la scuola deve inviare due nuove denunce:

  • una prima denuncia relativa alla parte di imponibile contributivo coperta dall’agevolazione residua, con indicazione di tipo rapporto 11, codice attività 19 e agevolazione 04;
  • una seconda denuncia relativa alla parte restante dell’imponibile, con indicazione di tipo rapporto 06, codice attività 11 e senza alcuna agevolazione.

Finalità operativa del documento

Il testo ha finalità essenzialmente applicative: chiarisce chi deve versare le somme indebitamente agevolate, entro quali termini e con quali possibilità di rateazione, oltre a fornire istruzioni tecniche per la correzione delle denunce contributive e per il computo corretto dell’agevolazione fruita negli anni precedenti.

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