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Messaggio

Messaggio numero 20123 del 06-12-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce l’uso dei codici di contribuzione UniEmens per l’apprendistato dopo il D.lgs. 167/2011, indica la decorrenza dei nuovi codici e disciplina lo sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Fornisce inoltre precisazioni sulla dichiarazione de minimis, sui soggetti obbligati, sui termini di invio, sui criteri di calcolo del limite e richiama alcuni aiuti previdenziali soggetti allo stesso regime.

Precisazioni sui codici UniEmens e sullo sgravio contributivo per apprendisti

Precisazioni su apprendistato, UniEmens e sgravio contributivo

Il documento integra le istruzioni già fornite in materia di apprendistato dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 167/2011, con particolare attenzione alla compilazione del flusso UniEmens, allo sgravio contributivo previsto per alcune assunzioni di apprendisti e alla corretta gestione della dichiarazione "de minimis".

Codici tipo contribuzione UniEmens e decorrenze

Vengono confermate e precisate le modalità di utilizzo dei codici tipo contribuzione relativi agli apprendisti.

  • I codici preceduti dalla qualifica "5" per apprendisti, cioè "A0, A1, A2; B0, B1, B2; C0, C1, C2", restano validi fino al 31/12/2012.
  • I codici "D0-D1-D2" possono continuare a essere utilizzati fino alla loro scadenza per i rapporti di apprendistato costituiti ai sensi della legge n. 196/1997.
  • I nuovi codici "J0-J1-J2-K0-K1-K2" e "APPA-APPB-APPC" diventano obbligatori per le denunce contributive riferite a gennaio 2013.
  • Per gli apprendisti assunti dalle liste di mobilità, con codici "J3-J4-J5-K3-K4-K5", si confermano le disposizioni della circolare richiamata.
  • I datori di lavoro possono utilizzare i codici "J3-J4-K3-K4" e il codice causale "MOAP" da gennaio 2012.
  • I codici "J5-K5" possono essere utilizzati solo per periodi di paga non anteriori a luglio 2013.

Sgravio contributivo per apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016

Il documento disciplina lo sgravio contributivo previsto dalla legge n. 183/2011 per le assunzioni di apprendisti effettuate nel periodo 1/1/2012-31/12/2016.

Per accedere al beneficio, i datori di lavoro devono trasmettere la dichiarazione "de minimis". Dopo gli adempimenti previsti, le sedi attribuiscono il codice autorizzazione "4R" e procedono alla rielaborazione dei modelli riciclati.

I codici da utilizzare per gli apprendisti beneficiari dello sgravio sono:

  • "J6-K6": apprendista con sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge n. 183/2011, valido dal 01/2012 per il primo anno di sgravio;
  • "J7-K7": valido dal 01/2013 per il secondo anno di sgravio;
  • "J8-K8": valido dal 01/2014 per il terzo anno di sgravio.

I datori di lavoro che hanno operato in modo difforme devono regolarizzare i flussi UniEmens tramite la procedura UniEmens Vig.

Dichiarazione "de minimis": soggetti obbligati e nozione di impresa

Per la trasmissione della dichiarazione "de minimis" necessaria a fruire dello sgravio, il documento richiama la nozione di impresa rilevante ai fini degli aiuti di Stato.

Sono considerate imprese, ai sensi dell’art. 1 della Raccomandazione CE n. 361/2003 e della giurisprudenza della Corte di giustizia, tutte le entità che esercitano un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle modalità di finanziamento e dallo scopo di lucro.

Rientrano quindi nel regime anche i soggetti non lucrativi quando offrono beni o servizi in concorrenza con operatori che perseguono profitto.

Termine di invio della dichiarazione "de minimis"

La dichiarazione deve essere inviata nel più breve tempo possibile dopo l’assunzione del lavoratore.

Il codice di autorizzazione sulla posizione aziendale viene attribuito solo dopo l’acquisizione della dichiarazione e decorre dal mese in cui è avvenuta l’assunzione dell’apprendista, che costituisce l’evento rilevante per il beneficio.

Per agevolare la lavorazione, le aziende devono indicare nella dichiarazione la normativa interessata e la data di assunzione dell’apprendista che dà diritto allo sgravio.

Limiti "de minimis" e criteri di calcolo

Il documento riepiloga i limiti massimi degli aiuti "de minimis" nei diversi settori e chiarisce come calcolare il tetto applicabile allo sgravio per apprendistato.

I limiti richiamati sono:

  • 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;
  • 100.000 euro per il trasporto su strada;
  • 7.500 euro per la produzione dei prodotti agricoli, ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007;
  • 500.000 euro per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, se ricorrono le condizioni del regolamento (CE) n. 360/2012.

La dichiarazione dell’impresa deve contenere la quantificazione degli incentivi "de minimis" già fruiti, di livello nazionale, regionale o locale, nel triennio precedente la richiesta.

Per lo sgravio ex lege n. 183/2011, l’importo complessivo del beneficio connesso all’assunzione di apprendisti non deve far superare i limiti di legge su un periodo di tre anni.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo contratto di apprendistato agevolato;
  • considerare i due esercizi finanziari precedenti e quello dell’assunzione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui avviene l’assunzione;
  • sommare tutti gli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio, di qualsiasi tipologia, includendo l’agevolazione da attribuire;
  • verificare che lo sgravio non superi i limiti previsti dai regolamenti comunitari.

Il documento precisa inoltre che gli aiuti di Stato si considerano concessi quando l’impresa acquisisce, secondo il regime giuridico applicabile, il diritto giuridico a riceverli. Nel caso dell’apprendistato, tale diritto sorge al momento dell’assunzione, che realizza la condizione per lo sgravio.

Le imprese devono tenere conto di questo criterio anche per gli aiuti concessi da altre autorità nazionali, regionali o locali.

Quantificazione del beneficio per l’apprendistato

Per lo sgravio relativo alle assunzioni con contratto di apprendistato, l’impresa deve quantificare e dichiarare l’aiuto come percentuale degli oneri previdenziali stimati per l’intero triennio di agevolazione.

L’importo da indicare corrisponde alla contribuzione non versata per effetto dell’incentivo, che per le aziende con fino a 9 addetti è pari a:

  • 1,5% per il primo anno;
  • 3% per il secondo anno;
  • 10% per il terzo anno.

Poiché l’importo dichiarato è una stima, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti entro il limite del "de minimis".

Aiuti previdenziali soggetti a regime "de minimis"

Il documento richiama infine alcuni interventi normativi in ambito previdenziale che sono espressamente subordinati al rispetto del regime "de minimis" nel periodo considerato.

Sono citati in particolare:

  • l’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alla definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009;
  • il decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, istitutivo della banca dati giovani genitori;
  • il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 ottobre 2012, in attuazione dell’art. 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne, agli incentivi per stabilizzazioni entro il 31 marzo 2013 e agli incentivi per assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

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