Messaggio numero 20489 del 12-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento comunica che il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per gli eventi sismici del maggio 2012 è fissato al 20 dicembre 2012, in unica soluzione e senza sanzioni o interessi. Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, vengono inoltre fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di rateazione tramite la procedura H, con data domanda 20/12/2012 e acquisizione a partire da tale giorno.
differimento del versamento dei contributi sospesi e chiarimenti sulla rateazione per artigiani e commercianti
Differimento del termine per il versamento dei contributi sospesi
Il documento riguarda il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 che hanno interessato i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Viene aggiornato il termine per il versamento delle somme sospese, alla luce della legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Quadro normativo di riferimento
La legge 7 dicembre 2012, n. 213, pubblicata in G.U. n. 286 del 2012, ha modificato l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012. Tale modifica ha fissato al 20 dicembre 2012 il termine entro cui effettuare il versamento dei contributi oggetto di sospensione.
Modalità di versamento dei contributi sospesi
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati durante il periodo di sospensione deve essere eseguito:
- in unica soluzione;
- entro il 20 dicembre 2012;
- senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il documento richiama inoltre le indicazioni già fornite con il messaggio n. 20135 del 6 dicembre 2012.
Precisazioni per artigiani e commercianti
Integrazione specifica viene fornita per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, con riferimento alla possibilità di pagamento rateale della contribuzione dovuta.
Per la richiesta di rateazione, la sede deve:
- acquisire la domanda di dilazione;
- utilizzare la procedura H = GESTIONE DILAZIONI AMMINISTRATIVE;
- non utilizzare la procedura G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE;
- indicare come data della domanda il 20/12/2012.
Decorrenza operativa
Le domande di rateazione devono essere acquisite a partire dal 20/12/2012. Il documento ha dunque finalità operative e chiarisce sia il termine di pagamento in unica soluzione sia la modalità amministrativa da seguire per l’eventuale dilazione nel caso di artigiani e commercianti.
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