Messaggio numero 20027 del 05-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i maestri di sci che svolgono l’attività in forma autonoma rientrano nella Gestione commercianti e restano obbligati all’iscrizione e al contributo per l’intero anno, anche in caso di stagionalità, salvo effettiva cessazione dell’attività. Per i soggetti non iscritti in CCIAA è invece possibile la cancellazione a fine stagione tramite domanda online, salvo prova dell’infondatezza o presenza di partita IVA attiva, che impedisce la cancellazione.
Chiarimenti sull’obbligo contributivo dei maestri di sci
Obbligo contributivo dei maestri di sci e stagionalità
Il documento fornisce chiarimenti operativi in merito all’obbligo contributivo dei maestri di sci, con particolare riferimento alla natura stagionale dell’attività svolta. Lo scopo è indicare alle sedi i criteri da applicare nei casi di iscrizione alla Gestione commercianti e di eventuale cancellazione.
Ambito di applicazione della Gestione commercianti
Viene confermato l’ambito operativo dell’art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ricomprende espressamente i maestri di sci tra i soggetti iscrivibili alla Gestione commercianti quando l’attività è esercitata in forma autonoma, anche tramite un’associazione tra professionisti.
Effetti della stagionalità sull’obbligo contributivo
Il carattere stagionale dell’attività non esclude, di per sé, l’obbligo contributivo. Il documento richiama la circolare 147/04 e ribadisce che i maestri di sci iscritti alla Gestione commercianti restano soggetti all’obbligo di iscrizione per l’intero anno secondo le regole generali della gestione, oppure fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA.
In particolare, l’obbligo permane anche nei casi in cui l’interessato:
- sia studente o pensionato;
- non svolga altra attività lavorativa tale da far venir meno il requisito della prevalenza.
Ne deriva che la sospensione dell’attività, o l’eventuale inattività della società, non fanno venir meno l’obbligo contributivo se non interviene la cessazione della posizione in CCIAA.
Soggetti non iscritti in CCIAA e cancellazione a fine stagione
Per i soggetti che non risultano iscritti in CCIAA e che quindi non hanno una struttura imprenditoriale da gestire nella restante parte dell’anno, il documento ammette un diverso trattamento. Tali soggetti possono attestare la cessazione dell’attività al termine della stagione invernale presentando domanda di cancellazione tramite il modulo online.
In questo caso, la sede deve procedere alla cancellazione, salvo che ne dimostri in altro modo l’infondatezza.
Partita IVA attiva e diniego della cancellazione
È precisato che la contemporanea presenza di una partita IVA attiva riferita all’attività che ha determinato l’iscrizione è indice della prosecuzione dell’attività. In tale ipotesi non può essere accolta la domanda di cancellazione.
Indicazioni operative finali
Il documento distingue quindi tra:
- maestri di sci iscritti in CCIAA, per i quali l’obbligo contributivo permane fino alla cessazione formale dell’attività;
- soggetti non iscritti in CCIAA, per i quali è possibile la cancellazione a fine stagione tramite domanda online, salvo prova contraria;
- casi in cui la partita IVA attiva esclude la cessazione e impedisce la cancellazione.
Il testo si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori.
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