Ordinanza n. 1827/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della determinazione dirigenziale n. repertorio CI/3537/2025 del 25.11.2025, n. protocollo CI/266462/2025 del 25.11.2025, notificata in data 11.12.2025, con cui Roma Capitale ha irrogato a Domina S.r.l. e ad Anas S.p.A. la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate a Roma, Circonvallazione Orientale n. 4408, oggetto della precedente determinazione dirigenziale n. 2036 del 2.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, la determinazione con cui Roma Capitale ha applicato la sanzione pecuniaria prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione relativo a opere abusivamente realizzate. Ha dedotto, in sintesi, l’invalidità derivata del provvedimento sanzionatorio rispetto all’ordine di demolizione, sostenendo il carattere personale e non reale dell’abuso, l’erroneità del numero civico dei luoghi interessati e la legittimità degli interventi in quanto riconducibili all’edilizia libera. Ha inoltre dedotto vizi propri della sanzione, tra cui l’omessa sottoscrizione o attestazione di conformità all’originale e la violazione del principio di proporzionalità in relazione alla quantificazione della sanzione nel massimo edittale. L’ordine di demolizione era a sua volta sub iudice, ma non risultava sospeso. La società ha prospettato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per difetto di entrambi i presupposti. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non plausibili, allo stato della cognizione sommaria, i motivi dedotti. Le censure di invalidità derivata sono state ritenute inammissibili, poiché l’ordine di demolizione, pur impugnato, non era stato sospeso e restava quindi idoneo a sorreggere il provvedimento sanzionatorio. I vizi propri sono stati ritenuti infondati: l’omessa sottoscrizione o attestazione di conformità all’originale è stata qualificata, al più, come mera irregolarità non incidente sulla validità dell’atto; la sanzione nel massimo edittale è stata ritenuta compatibile con il principio di proporzionalità, poiché il provvedimento qualificava come grave l’abuso. Quanto al periculum in mora, il TAR ha escluso che il pagamento di una sanzione pecuniaria integri, di per sé, un pregiudizio cautelare, anche perché l’eventuale pagamento indebito potrebbe essere ripetuto nei confronti dell’amministrazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha verificato fumus boni iuris e periculum in mora, ritenendoli entrambi insussistenti.
art. 15, comma 3, l.r. 15/2008
Prevede la sanzione pecuniaria applicabile, fino al massimo edittale, per l’inottemperanza all’ordine di demolizione; il TAR ha ritenuto giustificato il riferimento al massimo in presenza di un abuso qualificato come grave.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure di invalidità derivata contro una sanzione conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione non possono utilmente fondare la sospensione quando l’ordine presupposto, pur impugnato, non sia stato sospeso e resti dunque efficace e idoneo a sorreggere il provvedimento sanzionatorio.
- L’omessa sottoscrizione del provvedimento amministrativo o la mancata attestazione di conformità all’originale, quando non incidano sugli elementi sostanziali dell’atto, possono integrare mere irregolarità non invalidanti.
- La quantificazione della sanzione pecuniaria nel massimo edittale non viola il principio di proporzionalità se il provvedimento motiva la scelta qualificando come grave l’abuso cui la sanzione si riferisce.
- Il pagamento di una sanzione pecuniaria non determina, di per sé, un periculum in mora cautelare quando l’eventuale esborso indebito sia suscettibile di ripetizione nei confronti dell’amministrazione.
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