Sentenza del 03/12/2020 n. 27648 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato due profili emergenti dalla verifica fiscale: 1) il recupero dell'IVA su operazioni connesse a contratti di factoring in cui la contribuente aveva ceduto crediti a due societa' di factoring e poi riaddebitato ai consorziati commissioni e spese; l'Agenzia riteneva che tali prestazioni di recupero crediti rientrassero nell'esenzione IVA prevista dal DPR n.633/1972 art.10, comma 1, n.1, se qualificabili come operazioni finanziarie; 2) il recupero di materia imponibile ai fini IRES per l'omesso ribaltamento ai consorziati degli oneri finanziari (interessi) sostenuti per le anticipazioni connesse ai contratti di factoring, sulla base dell'obbligo di ribaltamento dei costi delle societa' consortili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (relativi alla qualificazione ai fini IVA del factoring) ritenendo che la qualificazione dei contratti richieda un'analisi di merito sul loro 'scopo pratico' per distinguere tra operazioni imponibili (prestazioni di recupero/servizi di factoring) e operazioni di natura finanziaria esenti. Ha cassato la sentenza impugnata nei profili accolti e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per un nuovo esame; ha altresì disposto la rifusione delle spese per i profili cassati. Invece ha rigettato (dichiarandoli inammissibili) il terzo e quarto motivo con cui l'Agenzia sosteneva l'obbligo automatico del ribaltamento integrale dei costi per la natura consortile della societa' (art.2602 c.c.), ritenendo invece consolidati i principi delle Sezioni Unite circa la possibile svolgimento di attivita' lucrativa da parte di societa' consortili e la necessita' di accertamenti di merito per il ribaltamento.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 10, comma 1, n. 1
L'esenzione IVA per operazioni finanziarie va interpretata restrittivamente; occorre verificare se l'operazione di factoring abbia natura finanziaria prevalente (esente) oppure costituisca una prestazione di servizi (imponibile) avente come nucleo il recupero/incasso dei crediti.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 3, comma 3
Riprende il principio della sesta direttiva: il mandatario senza rappresentanza che partecipa a una prestazione e' considerato operatore che riceve e fornisce il servizio a titolo personale e pertanto deve verificarne il regime fiscale.
Codice Civile, articoli 1362 e 1363
Richiamati dalla censura dell'Agenzia sulla causa contrattuale; la Corte richiama la distinzione tra cessione di credito e prestazione di factoring in base alla causa e alla natura economica dell'operazione.
Codice Civile, articolo 2602
Regola la funzione mutualistica del consorzio; la Corte ricorda pero' la giurisprudenza di Sezioni Unite che non esclude attivita' lucrative distinte da parte di societa' consortili e che la questione del ribaltamento dei costi e' di fatto e merito.
Sesta Direttiva / Direttiva IVA, articolo 6, paragrafo 4
art. 6, par. 4 (sesta direttiva)
Fiction giuridica: chi agisce in nome proprio ma per conto altrui e' considerato aver ricevuto/fatto la prestazione in proprio; impone l'obbligo di controllo critico sulla qualificazione fiscale anche al mandatario senza rappresentanza.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale del factoring si determina per sostanza: occorre accertare lo 'scopo pratico' prevalente (recupero/incasso crediti -> prestazione di servizi imponibile; natura finanziaria/anticipazioni prevalenti -> operazione finanziaria eventualmente esente).
- Le distinzioni pro soluto vs pro solvendo non sono automaticamente determinanti: il modello contrattuale concreto e la presenza di anticipazioni/finanziamento possono far prevalere la causa finanziaria.
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente; non basta l'intestazione contrattuale: la sostanza economica dell'operazione decide il trattamento.
- Il mandatario senza rappresentanza che agisce in nome proprio deve verificare criticamente e, se del caso, qualificare correttamente l'operazione ai fini fiscali (non puo' limitarsi a fidarsi passivamente delle fatture ricevute).
- La qualita' di societa' consortile non esclude a priori lo svolgimento di attivita' lucrative e non impone automaticamente il ribaltamento integrale dei costi: il ribaltamento dipende dall'accertamento di merito sulla natura delle operazioni e sul rapporto consorzio/consorziata.
- In caso di dubbi sulla natura del factoring, l'ufficio deve fornire prove concrete della natura finanziaria o di servizio dell'operazione; il giudice dovra' valutare le clausole contrattuali e l'effettiva prassi economica per stabilire l'aspetto prevalente.
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