Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva annullato l'atto di contestazione e irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. La sanzione riguardava l'omessa regolarizzazione, mediante autofatturazione, di operazioni imponibili passive effettuate nell'ambito dei rapporti tra il Consorzio M. e la società consorziata. L'Amministrazione ha sostenuto che l'atto fosse legittimamente motivato per relationem mediante il richiamo ai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza e che non fosse necessario svolgere una nuova e autonoma valutazione di tutti gli elementi già acquisiti nella fase istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, la motivazione per relationem dell'atto sanzionatorio, purché l'atto richiamato sia allegato oppure il suo contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto notificato, consentendo al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Ha inoltre escluso che l'Ufficio debba necessariamente ripetere o riesaminare autonomamente tutte le valutazioni compiute dalla Guardia di Finanza, potendo aderire alle risultanze dell'attività istruttoria. Poiché l'atto riportava sufficientemente i fatti contestati e la società aveva dimostrato di averne compreso il fondamento impugnandolo nel merito, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 8

    Disciplina la violazione relativa alla mancata regolarizzazione, anche mediante autofatturazione, di operazioni imponibili non correttamente documentate o fatturate.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiede che gli atti impositivi siano motivati, consentendo al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 51, 52, 54 e 55

    Regolano i poteri istruttori e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in materia IVA, consentendo agli uffici di utilizzare gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza e da altri organi.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Consente la motivazione per relationem degli atti tributari mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi. Nel procedimento tributario l'ufficio può motivare il provvedimento finale facendo propri i risultati delle precedenti fasi istruttorie.

Massime di principio

  • Un atto tributario può essere motivato per relationem mediante il rinvio a un processo verbale di constatazione o ad altri documenti istruttori, purché il documento sia allegato oppure il suo contenuto essenziale sia riportato nell'atto.
  • Non è automaticamente illegittimo il fatto che l'Ufficio finanziario recepisca le conclusioni della Guardia di Finanza senza ripetere integralmente l'istruttoria: il richiamo può esprimere una legittima adesione alle risultanze già acquisite.
  • La motivazione deve comunque consentire al contribuente di individuare con chiarezza i fatti contestati, le norme applicate e il ragionamento che fonda la pretesa; un rinvio generico o incomprensibile può invece determinare l'illegittimità dell'atto.
  • La concreta conoscenza dei presupposti della pretesa, desumibile anche dal contenuto dell'impugnazione del contribuente, può confermare che la motivazione ha assolto la sua funzione di garanzia del contraddittorio.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla debenza della sanzione: elimina la precedente decisione e impone al giudice di merito un nuovo esame delle ulteriori contestazioni sostanziali e processuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.