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Circolare

Circolare numero 301 del 16-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 6, comma 4, del D.L. 9 novembre 1994 n. 624, che sospende i termini per gli adempimenti contributivi e previdenziali nei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade di novembre 1994. Vengono precisati i soggetti beneficiari, l'ambito della sospensione, le modalità di domanda all'INPS, la codifica delle aziende e la gestione delle denunce DM10, con scadenze specifiche al 10 dicembre 1994. È inoltre escluso il rimborso dei contributi già versati e viene annunciata un successiva individuazione ufficiale dei comuni danneggiati tramite DPCM.

Sospensione dei termini contributivi per le zone alluvionate di novembre 1994

Sospensione dei termini contributivi per le zone alluvionate di novembre 1994

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 6, comma 4, del D.L. 9 novembre 1994 n. 624, relativo alle provvidenze per i soggetti colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella prima decade di novembre 1994. L'intervento dell'Istituto riguarda esclusivamente gli adempimenti contributivi e previdenziali, con indicazioni operative su beneficiari, durata della sospensione, modalità di presentazione della domanda e gestione delle denunce.

Normativa di riferimento e delimitazione della disciplina

L'INPS precisa che la sospensione dei termini opera solo per la materia contributiva e previdenziale prevista dal comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge. I commi 1, 2 e 3, in quanto riferiti prevalentemente alla disciplina fiscale, non sono ritenuti estensibili alla contribuzione previdenziale. Ne deriva che la sospensione interessa i versamenti di contributi previdenziali e assistenziali, inclusi quelli per il Servizio Sanitario Nazionale e la quota a carico dei dipendenti.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio i soggetti che hanno svolto attività industriale, commerciale, artigiana, agricola o di diretto coltivatore nei comuni colpiti dalle alluvioni. La circolare include tra i beneficiari non solo i datori di lavoro titolari di impresa, ma anche lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Il criterio determinante è il luogo di svolgimento dell'attività, indipendentemente dalla residenza dell'impresa o del lavoratore.

Sono quindi ammesse:

  • le aziende residenti nei comuni colpiti;
  • le aziende con sede altrove che abbiano svolto attività, in tutto o in parte, nelle zone alluvionate, limitatamente ai lavoratori impiegati in tali attività.

Restano esclusi i settori del credito, delle assicurazioni, dei servizi tributari appaltati, degli enti pubblici, dei professionisti e degli artisti.

Oggetto e durata della sospensione

La sospensione riguarda:

  • i termini per il versamento dei contributi;
  • i termini per la presentazione della modulistica connessa al versamento contributivo.

La decorrenza è fissata dal 9 novembre 1994 e la cessazione al 9 dicembre 1994. In pratica, rientrano nella sospensione gli adempimenti con scadenza legale compresa tra tali date, tra cui le denunce mensili DM10/1, DM10/2 e DM10/S con scadenza 20 novembre 1994. La presentazione del DM10 dovrà pertanto essere effettuata entro il 10 dicembre 1994.

Per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, la circolare evidenzia che nel periodo di sospensione non ricade alcuna scadenza contributiva ordinaria. Inoltre, la norma esclude espressamente rimborsi o restituzioni di contributi già versati, nonostante la sospensione dei termini.

Individuazione dei comuni danneggiati

L'art. 1, comma 2, del decreto prevede che le zone dei comuni colpite dagli eventi alluvionali siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La circolare segnala quindi che l'esatta delimitazione territoriale sarà oggetto di successivi provvedimenti e ulteriori comunicazioni.

Modalità per ottenere il beneficio

Gli interessati devono presentare all'Istituto, entro il 10 dicembre 1994, una specifica domanda dalla quale risulti la volontà di usufruire della sospensione dei termini. La domanda costituisce quindi l'atto necessario per l'attivazione del beneficio.

Adempimenti operativi e codifica delle posizioni contributive

Le sedi INPS, ricevuta la domanda, devono attribuire alle posizioni contributive il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8X", avente il significato di "sospensione dei termini ex art. 6 D.L. n. 624/1994".

Per le aziende che accentrano gli adempimenti contributivi anche per i comuni colpiti, la circolare stabilisce che, qualora intendano avvalersi della sospensione, non devono includere nelle denunce DM10/1, DM10/2 e DM10/S da presentare entro il termine ordinario del 20 novembre 1994 i lavoratori interessati dal provvedimento. Per tali lavoratori occorre invece presentare denunce separate entro il 10 dicembre 1994.

Sintesi operativa

La circolare disciplina in modo puntuale la sospensione degli obblighi contributivi per i soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 1994, definendo i beneficiari sulla base del luogo di svolgimento dell'attività, fissando il periodo di sospensione tra il 9 novembre e il 9 dicembre 1994, escludendo i rimborsi dei contributi già versati e indicando le modalità operative per domanda, codifica aziendale e gestione delle denunce mensili.

Punti principali

Norma di riferimento e perimetro applicativo

La sospensione dei termini riguarda esclusivamente la materia contributiva e previdenziale disciplinata dall'art. 6, comma 4, del D.L. 9 novembre 1994 n. 624. La circolare precisa che i commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, essendo riferiti principalmente alla materia fiscale, non si estendono alla contribuzione previdenziale.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della sospensione tutti i soggetti che hanno svolto attività industriale, commerciale, artigiana, agricola o di diretto coltivatore nei comuni colpiti dalle alluvioni. Sono inclusi non solo i datori di lavoro titolari di impresa, ma anche lavoratori autonomi, artigiani e commercianti. Il criterio di individuazione è il luogo di svolgimento dell'attività, non la residenza dell'impresa o dei dipendenti. La sospensione spetta sia alle aziende residenti nei comuni alluvionati sia a quelle con sede altrove, se hanno svolto attività, in tutto o in parte, nelle zone colpite; in tale caso il beneficio riguarda solo i lavoratori impiegati in تلك attività. Sono esclusi i settori del credito, delle assicurazioni, dei servizi tributari appaltati, degli enti pubblici, dei professionisti e degli artisti.

Oggetto e durata della sospensione

La sospensione si applica sia ai termini per il versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresi quelli per il Servizio Sanitario Nazionale e la quota a carico dei dipendenti, sia ai termini per la presentazione della modulistica collegata al versamento. Il periodo di sospensione decorre dal 9 novembre 1994 al 9 dicembre 1994 e riguarda gli adempimenti con scadenza legale in tale intervallo. In concreto, ricade nella sospensione la denuncia mensile DM10 con scadenza 20 novembre 1994; la presentazione del DM10 dovrà quindi avvenire entro il 10 dicembre 1994. Per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti non risultano, nel periodo considerato, scadenze contributive ordinarie. La norma esclude espressamente rimborsi o restituzioni di somme già corrisposte a titolo di contributi.

Individuazione dei comuni danneggiati

L'art. 1, comma 2, del decreto prevede che i comuni o le zone colpite siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La circolare rinvia quindi a successivi chiarimenti per l'esatta individuazione territoriale delle aree interessate.

Domanda per usufruire della sospensione

Per ottenere il beneficio, gli interessati devono presentare all'Istituto apposita domanda entro il 10 dicembre 1994, dichiarando la volontà di avvalersi della sospensione dei termini.

Codifica delle aziende e adempimenti per le aziende con accentramento contributivo

Le sedi INPS, al ricevimento della domanda, devono attribuire alle posizioni contributive il codice di autorizzazione di nuova istituzione "8X", con il significato di "sospensione dei termini ex art. 6 D.L. n. 624/1994". Le aziende che accentrano gli adempimenti contributivi anche per i comuni colpiti, se intendono usufruire del beneficio, non devono includere nelle denunce DM10/1, DM10/2 e DM10/S da presentare entro il termine ordinario del 20 novembre 1994 i lavoratori interessati dalla sospensione; per tali lavoratori devono essere presentate denunce separate entro il 10 dicembre 1994.

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