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Circolare

Circolare numero 302 del 17-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell'art. 24, comma 4, della legge n. 84/1994, che riconosce ai lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale il trattamento di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984. Chiarisce i soggetti aventi diritto, il regime normativo applicabile, la misura della prestazione, la decorrenza dal 1° marzo 1994, le modalità operative per le compagnie portuali e il regime degli oneri, posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione. Precisa inoltre che i superstiti dei lavoratori deceduti prima del 19 febbraio 1994 rientrano nell'ambito della norma e che la prestazione non è soggetta a revisione, pur restando ferme le incompatibilità e limitazioni previste dalla legge n. 222/1984.

Trattamento pensionistico per lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale

Trattamento pensionistico per i lavoratori portuali cancellati per inidoneità

La circolare illustra l'applicazione dell'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che riconosce ai lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale il trattamento previsto dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Il documento chiarisce il perimetro dei beneficiari, il regime giuridico della prestazione, la misura del trattamento, la decorrenza e gli adempimenti a carico delle compagnie portuali, nonché l'imputazione degli oneri finanziari.

Quadro normativo di riferimento

La legge n. 84/1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1994 ed entrata in vigore il 19 febbraio 1994, all'art. 24, comma 4, prevede che ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'art. 156 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione si applichi il trattamento di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984. L'art. 27, comma 8, come modificato dall'art. 3, comma 10, del d.l. 21 ottobre 1994, n. 586, stabilisce inoltre che dal 1° gennaio 1995 sono abrogati gli articoli del libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento di navigazione per le parti relative alla navigazione marittima. Tra le disposizioni interessate rientra l'art. 156, terzo comma, relativo alla Commissione presso la Capitaneria di Porto con medico designato dall'INPS. A seguito dei chiarimenti ministeriali, l'INPS fornisce le istruzioni applicative.

Soggetti aventi diritto

L'interpretazione fornita dalla circolare estende il beneficio ai lavoratori portuali che, alla data di entrata in vigore della legge n. 84/1994, risultino già cancellati dai registri perché dichiarati inidonei al lavoro portuale dalla Commissione medica prevista dall'art. 156 del regolamento, compresi coloro che erano stati cancellati prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/1984.

In base al combinato disposto degli artt. 24, comma 4, e 27, comma 8, della legge n. 84/1994, come modificata dal d.l. n. 586/1994, rientrano altresì nella disciplina tutti i lavoratori portuali cancellati dai registri per essere stati riconosciuti inabili al lavoro portuale entro il periodo di validità della Commissione, periodo che viene indicato con termine finale al 31 dicembre 1994. La norma si applica anche ai superstiti dei lavoratori portuali cancellati e deceduti in data anteriore al 19 febbraio 1994.

Regime giuridico della prestazione

La prestazione è espressamente ricondotta alla pensione ordinaria di inabilità disciplinata dall'art. 2 della legge n. 222/1984. La circolare interpreta la norma nel senso di attribuire valore definitivo alle decisioni delle Commissioni mediche che hanno determinato la cancellazione dai registri, escludendo quindi l'applicazione della revisione prevista dall'art. 9 della legge n. 222/1984.

Restano però ferme le regole speciali previste dalla stessa legge n. 222/1984: la pensione di inabilità è incompatibile con gli emolumenti derivanti da attività lavorativa e subisce le limitazioni alla maggiorazione dell'anzianità contributiva convenzionale in caso di percezione di rendita INAIL, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6.

Misura del trattamento

Il trattamento spettante è costituito dall'importo dell'assegno ordinario di invalidità, già liquidato o da liquidare secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, integrato da una maggiorazione. Tale maggiorazione corrisponde alla differenza tra l'importo dell'assegno di invalidità e quello calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile.

Per la determinazione della misura la circolare richiama le istruzioni contenute nella circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984 e nel messaggio n. 22323 del 28 settembre 1993.

Decorrenza della pensione

La pensione decorre dal 1° marzo 1994, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 84/1994, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento del diritto, se tale perfezionamento interviene successivamente.

Adempimenti delle compagnie portuali e procedure

Ai fini della concessione del trattamento, le compagnie portuali devono trasmettere alle sedi territorialmente competenti gli elenchi dei lavoratori cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale aventi diritto.

Le compagnie devono inoltre indicare se, dopo l'entrata in vigore della legge n. 84/1994, abbiano continuato a corrispondere agli interessati l'integrazione prevista per i titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità, pari alla differenza tra la prestazione INPS e quella che gli stessi avrebbero maturato al compimento del 60° anno di età, integrazione posta a carico delle compagnie dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e considerata quale anticipazione rispetto a quanto spettante in base all'art. 24 a decorrere dal 1° marzo 1994.

A tal fine le compagnie devono produrre la documentazione necessaria a consentire il rimborso delle somme anticipate, contestualmente alla concessione del trattamento di inabilità. Per l'individuazione dei pensionamenti liquidati ai sensi della disciplina in esame, la procedura IVS 74 TP richiede l'inserimento dei seguenti dati:

  • campo attività economica: valore "94";
  • campo professione individuale: valore "984".

Per gli altri dati da segnalare restano ferme le istruzioni vigenti.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 84/1994 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione. Il rimborso all'INPS avviene sulla base di una rendicontazione annuale apposita.

Istruzioni contabili

La circolare conclude precisando che le istruzioni contabili relative alla materia saranno emanate con una successiva circolare.

Punti principali

Soggetti aventi diritto

Il trattamento spetta ai lavoratori portuali cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale alla data di entrata in vigore della legge n. 84/1994, compresi quelli cancellati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 222/1984. In virtù del combinato disposto degli artt. 24, comma 4, e 27, comma 8, della legge n. 84/1994, come modificato dal d.l. n. 586/1994, la platea comprende tutti i lavoratori cancellati per riconosciuta inabilità entro il periodo di validità della Commissione di cui all'art. 156 del regolamento del codice della navigazione, fissato al 31 dicembre 1994. La norma si applica anche ai superstiti dei lavoratori portuali cancellati e deceduti prima del 19 febbraio 1994.

Regime normativo della prestazione

La prestazione è ricondotta alla pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della legge n. 222/1984. La circolare ritiene che, per la finalità della norma, le decisioni della Commissione medica che hanno determinato la cancellazione dai registri abbiano valore definitivo, per cui ai beneficiari non si applica la revisione prevista dall'art. 9 della legge n. 222/1984. Restano invece applicabili le regole della legge n. 222/1984 sulla incompatibilità con gli emolumenti da lavoro e sulle limitazioni alla maggiorazione dell'anzianità contributiva convenzionale in caso di percezione di rendita INAIL.

Misura del trattamento

Il trattamento consiste nell'importo dell'assegno ordinario di invalidità, eventualmente già liquidato o da liquidare secondo le regole dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, integrato da una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'assegno di invalidità e quello calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata del periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dell'età pensionabile. Per il calcolo si richiamano le istruzioni della circolare n. 53616 A.G.O. del 3 dicembre 1984 e del messaggio n. 22323 del 28 settembre 1993.

Decorrenza

La pensione decorre dal 1° marzo 1994, cioè dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge n. 84/1994, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si perfeziona il relativo diritto, se successivo.

Istruzioni operative per le compagnie portuali

Le compagnie portuali devono trasmettere alle sedi INPS competenti gli elenchi dei lavoratori cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale aventi diritto. Devono inoltre indicare se, dopo l'entrata in vigore della legge n. 84/1994, abbiano continuato a erogare l'integrazione prevista dalla legge n. 58/1990, pari alla differenza tra la prestazione INPS e quella maturabile al compimento del 60° anno di età. Occorre produrre la documentazione utile a consentire, contestualmente alla concessione del trattamento, il rimborso delle somme anticipate. Per l'individuazione dei pensionamenti vanno acquisiti nella procedura IVS 74 TP i dati: attività economica valore '94' e professione individuale valore '984'.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge n. 84/1994 sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati all'INPS sulla base di apposita rendicontazione annuale.

Ulteriori istruzioni

La circolare segnala che le istruzioni contabili sulla materia saranno impartite con successivo provvedimento.

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