Circolare numero 300 del 16-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama che, presso i Fondi indicati, non opera l'automatismo delle prestazioni: i periodi contributivi per i quali i contributi dovuti e/o denunciati non siano stati effettivamente e integralmente versati non possono essere valorizzati per le prestazioni. Per evitare danni ai lavoratori in caso di ritardi nel recupero crediti, le Sedi devono controllare con attenzione i DM10/M insoluti, avviare subito le azioni di recupero e informarne tempestivamente l'area G.P.A. Quando ricorrano i presupposti, deve essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 463/1983. Per le aziende di navigazione aerea, gli atti di recupero devono essere predisposti anche ai sensi dell'art. 1023, punto 3, del codice della navigazione.
Recupero dei contributi insoluti DM10/M per i Fondi interessati e segnalazione all'Autorità Giudiziaria
Recupero dei contributi insoluti nei Fondi interessati
La circolare interviene sul trattamento dei periodi contributivi per i quali, pur esistendo il diritto all'iscrizione ai Fondi interessati, non risultino versati in modo effettivo e integrale i contributi dovuti e/o denunciati. Il documento chiarisce che, in tali ipotesi, non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni e i periodi omessi non possono essere considerati utili ai fini della liquidazione di eventuali prestazioni.
Controllo dei DM10/M insoluti e tutela dei lavoratori
Per evitare che i lavoratori subiscano un pregiudizio a causa di eventuali ritardi nell'attivazione del recupero crediti, le Sedi devono porre particolare attenzione alla rilevazione dei modelli DM10/M presentati insoluti, sia totalmente sia parzialmente, dalle aziende dei settori interessati. Al rinvenimento di tali situazioni, devono essere attivate senza ritardo tutte le azioni necessarie per il recupero del credito, assicurando che l'attività sia seguita con particolare evidenza.
Comunicazione interna e utilizzabilità dei periodi contributivi
La circolare prevede che l'esito delle azioni intraprese sia tempestivamente comunicato all'area G.P.A., così da consentire la valutazione sull'utilizzo o meno dei periodi contributivi interessati dall'omissione. La finalità è quella di coordinare il recupero del credito con la corretta definizione del diritto alle prestazioni.
Denuncia all'Autorità Giudiziaria
Nei casi in cui ricorrano i presupposti, deve essere inoltrata apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.
Recupero crediti delle aziende di navigazione aerea
Per gli atti finalizzati al recupero dei crediti delle aziende di navigazione aerea, la circolare specifica che la predisposizione deve avvenire anche ai sensi dell'art. 1023, punto 3, del codice della navigazione. Si tratta di un'indicazione integrativa da considerare nella formazione degli atti recuperatori per tale settore.
Punti principali
Assenza di automatismo delle prestazioni nei Fondi interessati
Nei Fondi oggetto della circolare non si applica il principio dell'automatismo delle prestazioni. Di conseguenza, i periodi in cui sussista il diritto all'iscrizione ma risultino omessi, tardivi o solo parzialmente versati i contributi dovuti e/o denunciati non possono essere riconosciuti utili ai fini della liquidazione delle prestazioni.
Controllo dei modelli DM10/M insoluti e avvio immediato del recupero
Le Sedi devono prestare particolare attenzione alla rilevazione dei modelli DM10/M presentati insoluti, in tutto o in parte, dalle aziende dei settori interessati. Al verificarsi di tali situazioni, devono essere attivate immediatamente tutte le azioni necessarie per il recupero del credito, con particolare evidenza del relativo iter.
Comunicazione all'area G.P.A. sull'esito delle azioni di recupero
L'esito delle azioni di recupero deve essere comunicato tempestivamente all'area G.P.A., così da consentire la decisione sull'utilizzabilità o meno dei periodi contributivi oggetto di omissione ai fini delle prestazioni.
Denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti
Quando ne ricorrano i presupposti, le Sedi devono inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.
Recupero crediti delle aziende di navigazione aerea
Per la predisposizione degli atti relativi al recupero dei crediti delle aziende di navigazione aerea, la circolare precisa che gli atti devono essere formulati anche ai sensi dell'art. 1023, punto 3, del codice della navigazione.
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