Circolare numero 298 del 14-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come va riconosciuta la fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi. Per i periodi dal 1.12.1988 in poi il beneficio spetta secondo il rapporto fisiologico autista-dipendenti di 1 a 5; per i periodi anteriori, in assenza di tale criterio, la fiscalizzazione va riconosciuta alle imprese iscritte in via definitiva all'Albo, limitatamente però al personale addetto all'attività di autotrasporto. Vengono richiamate e integrate precedenti circolari sul tema, in particolare per le imprese del commercio che svolgono attività di autotrasporto in via sussidiaria e per quelle inquadrate in settori diversi da quello del trasporto merci.
Attribuzione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese iscritte all'Albo Autotrasportatori
Fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese autotrasportatrici iscritte all'Albo
La circolare fornisce chiarimenti sull'attribuzione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi. L'obiettivo è uniformare i criteri di riconoscimento del beneficio sia per i periodi successivi al 1.12.1988 sia per quelli anteriori a tale data, richiamando la disciplina normativa e le precedenti istruzioni amministrative.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama il D.L. 28.3.1989, n. 110, successivamente più volte riproposto e convertito nella L. 7.12.1989, n. 389, nonché la legge 30.3.1987, n. 132, art. 4. In tale contesto, viene individuato un criterio legale di fisiologicità dell'organico aziendale per l'attività di autotrasporto, espresso dal rapporto di 1 a 5 fra trattore e veicoli rimorchiati, assunto come parametro per l'accesso alla fiscalizzazione.
Periodi dal 1.12.1988 in poi: applicazione del rapporto 1 a 5
Per i periodi successivi al 1.12.1988, il beneficio è riconosciuto per un numero di lavoratori determinato in base al rapporto autista-dipendenti che non superi quello di 1 a 5 fra trattore e veicoli rimorchiati. La circolare chiarisce che questo criterio vale per individuare il numero di dipendenti ritenuti, per legge, fisiologici e funzionali allo svolgimento dell'attività di autotrasporto.
Riferimenti alle precedenti circolari e casi particolari
Vengono richiamate le circolari n. 97 del 9.5.1988, n. 70 del 17.4.1989 e n. 153 del 17.7.1989, in particolare per le imprese del settore commercio che svolgono in via sussidiaria attività di autotrasporto. La circolare precisa inoltre che il medesimo rapporto 1 a 5 si applica anche alle imprese inquadrate dall'Istituto in un settore diverso da quello del "trasporto di merci", purché risultino iscritte in via definitiva all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori in ragione dei mezzi di trasporto utilizzati.
Periodi anteriori al 1.12.1988: riconoscimento senza verifica di prevalenza
Per i periodi precedenti il 1.12.1988, nei quali non può operare il rapporto 1/5, si confermano le istruzioni della circolare n. 266 del 12.12.1990. In base all'orientamento dei Ministeri vigilanti, la fiscalizzazione deve essere riconosciuta alle imprese iscritte in via definitiva nell'Albo senza ulteriori verifiche sulla prevalenza dell'attività di autotrasporto rispetto ad altre attività eventualmente esercitate.
Limite oggettivo del beneficio per i periodi antecedenti
Per i periodi anteriori al 1.12.1988, il beneficio non opera indistintamente su tutto il personale aziendale, ma è accordato esclusivamente per il personale addetto all'attività di autotrasporto. La circolare, quindi, distingue tra il requisito soggettivo dell'iscrizione definitiva all'Albo e il perimetro oggettivo del beneficio, limitato ai lavoratori impiegati nel trasporto.
Punti principali
Ambito della fiscalizzazione per le imprese di autotrasporto
La circolare affronta i quesiti relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi, precisando i criteri di attribuzione del beneficio in relazione ai diversi periodi temporali e all'inquadramento aziendale presso l'Istituto.
Criterio del rapporto 1 a 5 dal 1.12.1988
Per i periodi successivi al 1.12.1988, data fissata dal D.L. 28.3.1989, n. 110, poi convertito in L. 7.12.1989, n. 389, la fiscalizzazione è riconosciuta per un numero di lavoratori calcolato sulla base del rapporto autista-dipendenti che non superi quello di 1 a 5 fra trattore e veicoli rimorchiati, come previsto dalla legge 30.3.1987, n. 132, art. 4.
Imprese inquadrate nel commercio o in settori diversi dal trasporto merci
Vengono richiamate le circolari n. 97 del 9.5.1988, n. 70 del 17.4.1989 e n. 153 del 17.7.1989, che contengono precisazioni per i datori di lavoro inquadrati nel settore commercio e che svolgono in via sussidiaria attività di autotrasporto. La circolare estende inoltre il criterio del rapporto 1 a 5 anche alle imprese che, pur essendo inquadrate in un settore diverso da quello del trasporto di merci, risultino iscritte in via definitiva all'Albo per effetto dei mezzi di trasporto utilizzati.
Periodi anteriori al 1.12.1988
Per i periodi precedenti il 1.12.1988, per i quali non può applicarsi il rapporto 1/5, si confermano le istruzioni della circolare n. 266 del 12.12.1990: in base all'orientamento dei Ministeri vigilanti, la fiscalizzazione va riconosciuta alle imprese iscritte in via definitiva all'Albo senza ulteriori verifiche sulla prevalenza dell'attività di autotrasporto rispetto ad altre attività. Il beneficio, tuttavia, deve essere limitato al solo personale addetto all'attività di autotrasporto.
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