Circolare numero 303 del 17-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare precisa, da un lato, che il "valore mensa" nel settore della pesca marittima resta assoggettato a contribuzione secondo quanto già indicato nella circolare n. 189/1994; dall’altro, chiarisce le retribuzioni imponibili da applicare dal 1° marzo 1994 per le cooperative che adottano il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP e FIT/CISL-FLAI/CGIL-UILA/UIL. Viene inoltre disciplinata la regolarizzazione dei mesi di marzo, aprile e maggio 1994 per le cooperative che abbiano utilizzato la vecchia tabella, con pagamento entro il termine fissato, interessi al tasso legale e specifiche modalità di compilazione del modello DM-10/2.
Valore mensa e retribuzioni imponibili per le cooperative della pesca marittima
Valore mensa e retribuzioni imponibili per il settore della pesca marittima
La circolare fornisce precisazioni in tema di imponibile contributivo per il settore della pesca marittima, richiamando quanto già indicato nella circolare n. 189 del 17 giugno 1994. I chiarimenti riguardano, da un lato, il trattamento del "valore mensa" nell'assetto retributivo del settore e, dall'altro, le retribuzioni imponibili da applicare alle cooperative della pesca che adottano il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP e FIT/CISL-FLAI/CGIL-UILA/UIL.
"Valore mensa" e assoggettamento a contribuzione
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato sull'argomento con nota del 15 settembre 1994 n. 13/PS-5-AFVI-C-PG/141372, ha condiviso la particolare configurazione del "valore mensa" nel settore della pesca e ha confermato le disposizioni già impartite dall'Istituto con la circolare n. 189 del 17 giugno 1994.
In particolare, la circolare ribadisce che il "valore mensa", ricompreso sotto la voce "Minimo contrattuale ai fini previdenziali" nelle tabelle retributive dei CC.CC.NN.LL. del settore, deve essere considerato ai fini contributivi ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413. Le aziende devono quindi tenerne conto nella determinazione dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati.
Retribuzioni imponibili per le cooperative che applicano il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP
Le retribuzioni imponibili da valere dal 1° marzo 1994 per le cooperative della pesca che applicano il CCNL indicato sono quelle riportate nella tabella allegata alla circolare. Tali valori erano stati sottoscritti dalle organizzazioni sindacali in attesa di reciproci chiarimenti sulla piattaforma contrattuale, nell'ambito del rinnovo del CCNL del 22 maggio 1991, e sono stati formalizzati nel verbale di intesa del 22 giugno 1994.
La circolare precisa che tali retribuzioni riguardano esclusivamente i marittimi imbarcati e si riferiscono alla pesca costiera, locale o ravvicinata, e alla pesca mediterranea, definita anche "altura oltre le 20 miglia". Restano escluse le retribuzioni per la pesca oltre gli stretti, comunemente denominata "pesca oceanica", poiché tale attività non viene praticata dalle cooperative destinatarie del contratto collettivo in questione.
Rapporto con le tabelle della circolare n. 189/1994
I valori tabellari richiamati dalla circolare, validi dal 1° marzo 1994 per il calcolo dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati sulle navi soggette alla legge n. 413 del 1984 e armate dalle cooperative che svolgono attività di pesca marittima, non si discostano da quelli fissati per il CCNL FEDERPESCA nella circolare n. 189 del 17 giugno 1994. Per questo motivo, la circolare ritiene che, nei fatti, le cooperative abbiano potuto attenersi ai valori aggiornati del CCNL FEDERPESCA almeno per i mesi di marzo, aprile e maggio 1994.
Regolarizzazione dei periodi contributivi di marzo, aprile e maggio 1994
Per i periodi contributivi da marzo a maggio 1994, le cooperative che abbiano utilizzato i valori della vecchia tabella possono avvalersi della regolarizzazione prevista dalla deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Sulle differenze contributive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo alle scadenze dei contributi riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio 1994, cioè dal 21 giugno, 21 luglio e 21 agosto 1994, fino alla data del versamento.
La circolare avverte che eventuali regolarizzazioni effettuate oltre il termine assegnato saranno assoggettate alla disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Compilazione del modello DM-10/2
Per la regolarizzazione tramite modello DM-10/2, le cooperative devono attenersi a istruzioni puntuali:
- calcolare le differenze in più tra le retribuzioni tabellari imponibili vigenti dal 1° marzo 1994 e quelle già assoggettate a contribuzione per i mesi da regolarizzare;
- sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi sul totale;
- indicare in uno dei righi bianchi dei quadri B-C l'importo degli interessi al tasso legale sulle differenze contributive, utilizzando il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Allegati e rinvio alla documentazione cartacea
La circolare rinvia agli allegati per la tabella delle retribuzioni e per il verbale di intesa sottoscritto il 22 giugno 1994. Per tali documenti viene espressamente richiamato il supporto cartaceo.
Punti principali
Conferma dell'assoggettamento contributivo del "valore mensa"
Il Ministero del lavoro ha confermato la particolare configurazione del "valore mensa" nell'assetto retributivo e contrattuale della pesca marittima e, in coerenza con l'art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, ha fatto proprie le istruzioni già impartite con la circolare n. 189 del 17 giugno 1994. Il valore mensa, ricompreso sotto la voce "Minimo contrattuale ai fini previdenziali" nelle tabelle retributive dei CC.CC.NN.LL. del settore, deve quindi essere considerato ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati.
Retribuzioni imponibili per le cooperative aderenti al CCNL indicato
Le retribuzioni imponibili da applicare dal 1° marzo 1994 per le cooperative della pesca che applicano il CCNL FEDERCOOPESCA-LEGA PESCA-AICP e FIT/CISL-FLAI/CGIL-UILA/UIL sono quelle riportate nella tabella allegata alla circolare. Tali valori derivano da un'intesa sottoscritta il 22 giugno 1994 e riguardano esclusivamente i marittimi imbarcati, con riferimento alla pesca costiera (locale o ravvicinata) e alla pesca mediterranea, detta anche di "altura oltre le 20 miglia".
Esclusione della pesca oceanica
La tabella non comprende le retribuzioni imponibili per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca oltre gli stretti, comunemente definita "pesca oceanica". La circolare precisa che tale tipologia non è praticata dalle cooperative che applicano il CCNL in esame e rinvia, per i criteri generali, alla circolare n. 113 del 14 maggio 1993.
Applicazione dei valori e regolarizzazione dei mesi di marzo-maggio 1994
Per i periodi contributivi da marzo a maggio 1994, le cooperative interessate possono aver fatto riferimento ai valori della vecchia tabella, purché comunque adeguati al minimale 1994 per le retribuzioni tabellari inferiori al minimale stesso. In tal caso è consentita la regolarizzazione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Termini e interessi per la regolarizzazione
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale. Gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo alle scadenze contributive dei mesi di marzo, aprile e maggio 1994, cioè dal 21 giugno, 21 luglio e 21 agosto 1994, fino alla data del versamento. Le regolarizzazioni eseguite oltre il termine assegnato ricadono nella disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.
Istruzioni per il modello DM-10/2
Per la compilazione del DM-10/2 in sede di regolarizzazione, le cooperative devono: calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni imponibili dal 1° marzo 1994 e quelle già assoggettate a contribuzione; sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione; calcolare i contributi sul totale così ottenuto; indicare in uno dei righi bianchi dei quadri B-C gli interessi al tasso legale sulle differenze contributive, con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
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