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Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15435 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'assoggettamento diretto e autonomo a ICI del nuovo fabbricato/impianto realizzato all'interno della centrale. Sosteneva che il manufatto, contribuendo alla capacità produttiva e reddituale dell'intero complesso industriale, dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale globale della centrale, senza costituire un autonomo cespite imponibile. In via subordinata contestava anche la decorrenza dell'imposta, sostenendo che essa potesse decorrere soltanto dalla messa a regime dell'impianto e non dalla fase di funzionamento di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'imposizione autonoma del nuovo impianto. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, affinché ridetermini l'imposta e le eventuali sanzioni considerando l'incremento della rendita catastale dell'intera centrale conseguente alla realizzazione del nuovo impianto. Il secondo motivo, relativo alla decorrenza dell'obbligazione tributaria, è stato dichiarato assorbito. La CTR dovrà inoltre provvedere alla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata e quella che ne costituisce pertinenza.

    La nozione di fabbricato rilevante ai fini ICI deve essere coordinata con la disciplina catastale e con l'effettiva configurazione dell'unità immobiliare.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 5

    Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale; costituisce unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.

    La valutazione catastale deve considerare la concreta autonomia funzionale e reddituale della parte immobiliare, non soltanto la sua separabilità materiale.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 40

    Costituisce una distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

    Un manufatto è autonomamente imponibile solo se costituisce un cespite indipendente; quando è funzionalmente integrato in un complesso industriale, può invece concorrere alla rendita dell'intero complesso.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88

    Limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso.

    Ai fini catastali e fiscali, nelle centrali elettriche devono essere considerati anche gli elementi e gli impianti che, pur non essendo incorporati fisicamente in modo permanente, realizzano con la struttura un unico bene complesso e ne assicurano l'autonomia funzionale e reddituale.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2

    La disposizione sull'inclusione degli elementi costitutivi delle centrali elettriche ha natura interpretativa e si applica per chiarire il significato della disciplina catastale previgente.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6

    La questione della decorrenza dell'imposta, collegata al momento di ultimazione o utilizzazione del fabbricato, non è stata decisa dalla Cassazione perché assorbita dall'accoglimento del motivo principale.

Massime di principio

  • Un impianto inserito stabilmente nel ciclo produttivo di una centrale o di un complesso industriale non deve necessariamente essere tassato come fabbricato autonomo: occorre verificare se costituisca un cespite indipendente oppure una componente funzionale del bene complesso.
  • Ai fini catastali e ICI, rileva soprattutto l'autonomia funzionale e reddituale del manufatto nel contesto dell'intero complesso, non la sola possibilità di separarlo materialmente o di identificarlo fisicamente.
  • Nelle centrali elettriche, gli impianti essenziali alla produzione, comprese le turbine e componenti analoghe, possono concorrere alla rendita catastale globale della centrale anche se non incorporati permanentemente nel suolo.
  • L'eventuale maggiore imposizione deve essere realizzata mediante rideterminazione della rendita catastale e del valore dell'intero complesso, non attraverso una duplicazione o autonoma imposizione del singolo impianto.
  • Quando l'avviso di accertamento è sostanzialmente errato ma la pretesa fiscale può essere ricalcolata, il giudice tributario deve esaminare il merito e ricondurre l'imposta alla misura corretta, anziché limitarsi ad annullare l'atto.
  • La decorrenza dell'imposta e il momento di ultimazione o effettiva utilizzazione dell'impianto restano questioni autonome, da valutare sulla base dei fatti e della disciplina applicabile, purché la corretta qualificazione catastale del bene sia stata previamente accertata.

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