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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34237/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La professionista aveva presentato domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito di euro 12.224,34, fondato su un accordo transattivo del 5 aprile 2016 relativo a prestazioni professionali. Il giudice delegato aveva respinto la domanda ritenendo non opponibile alla curatela la transazione per difetto di data certa e osservando, quanto alla cambiale, che risultava emessa dal socio/amministratore personalmente e non dalla società poi fallita. In opposizione allo stato passivo il tribunale aveva rigettato la domanda, rilevando che il credito azionato non poteva ritenersi riferito alla società fallita ma, sulla base del testo dell'accordo transattivo e degli atti richiamati, al debito personale del soggetto che aveva sottoscritto la transazione; aveva inoltre escluso che dagli atti emergesse un ulteriore titolo idoneo a provare un debito della società. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe considerato l'accordo transattivo come titolo costitutivo del credito nei confronti della società, anche alla luce dell'assegno recante la causale riferita alla società e della fattura emessa successivamente intestata alla fallita; ha inoltre denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale attribuito il debito al soggetto fisico in proprio; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella fattura n. 16/2016 emessa nei confronti della società dopo il pagamento effettuato dal legale rappresentante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, per improprio tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale documentale in sede di legittimità e per inidonea deduzione della violazione di legge, risolta in una mera contrapposizione alla motivazione del tribunale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a una diversa lettura della fattura e delle risultanze documentali, attività preclusa in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 L.F.

    richiamato come base della domanda di ammissione al passivo fallimentare presentata dalla professionista

  • art. 1965 c.c.

    invocato per sostenere che l'accordo transattivo costituisse titolo del credito; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare asserita pronuncia ultra o extra petita; la censura è ritenuta inammissibile perché non articolata in modo autosufficiente e sostanzialmente diretta al merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione o falsa applicazione di legge deducibile solo con specifiche argomentazioni sulla contrarietà della decisione alla norma

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    richiamato per affermare il difetto di autosufficienza del primo motivo, per mancata riproduzione del contenuto dell'atto transattivo e degli atti rilevanti

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro di specificità della deduzione del vizio di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    interpretato nel senso che consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non la richiesta di nuova valutazione delle prove

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata in relazione alla nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato con riferimento al contributo unificato dovuto per il ricorso

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti

  • art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica della motivazione o in una richiesta di rivalutazione dei fatti e dei documenti; occorre indicare specificamente la norma asseritamente violata e spiegare in modo argomentato il contrasto tra la decisione impugnata e la regola giuridica invocata.
  • Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quando non riproduce o specifica il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, impedendo alla Corte di verificare immediatamente la fondatezza della doglianza.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o la diversa lettura di documenti già esaminati dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la motivazione per il solo fatto che il giudice abbia attribuito a un documento un significato diverso da quello auspicato dalla parte, se la doglianza mira in sostanza a una nuova valutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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