Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27689/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ritenuto inesistente la notificazione di una cartella di pagamento (per omesso versamento di IRAP, IVA e ritenute per il 2002) perché sulla copia consegnata al destinatario mancava la relata di notifica (relata "in bianco"). Il concessionario deduceva che si trattava di una nullità sanabile e non di inesistenza; inoltre contestava la mancata declaratoria del litisconsorzio necessario con l'ente impositore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (relata mancante) e ha ritenuto che l'omessa compilazione della relata sulla copia consegnata al destinatario configuri una nullità della notificazione e non la sua inesistenza quando l'atto sia comunque pervenuto al destinatario e vi sia collegamento con quest'ultimo. Tale nullità è suscettibile di sanatoria con la proposizione del ricorso (art. 156 c.p.c.) e, quindi, la decisione di merito che aveva qualificato la notificazione come inesistente è stata cassata. Il secondo motivo (litisconsorzio necessario con l'ente impositore) è stato invece rigettato: la Corte ha confermato che non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore quando quest'ultimo non sia stato parte in primo grado. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per esaminare le questioni residuate e regolamentare le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. civ.

    La sanatoria delle nullità opera anche per le notificazioni di cartelle di pagamento, quando l'atto sia pervenuto al destinatario e questi abbia potuto esercitare il diritto di difesa; la proposizione del ricorso può sanare la nullità ex tunc per il raggiungimento dello scopo.

  • art. 148 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle notificazioni e alle nullità/inesistenze, come norma di riferimento sul procedimento notificatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme processuali (vizi nella valutazione giuridica operata dalla corte di appello).

  • art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. 546/1992

    Riferito alla questione del litisconsorzio necessario: la Corte ha ritenuto infondato il motivo del concessionario, confermando che non sussiste litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore se quest'ultimo non è stato parte in primo grado.

  • Cass. SS.UU. n. 14916/2016

    Cass. SS.UU. n. 14916/2016

    Ha delimitato la categoria dell'inesistenza della notificazione in senso restrittivo: l'inesistenza sussiste solo quando manca totalmente l'atto o quando la comunicazione è priva degli elementi essenziali tali da non poter essere riconosciuta come notificazione; altre difformità rientrano nella nullità sanabile.

  • Cass. n. 22756/2021

    Confermato che la relata in bianco non determina di per sé l'inesistenza della notificazione quando l'atto sia comunque pervenuto al destinatario; si tratta di nullità sanabile.

  • Precedenti della Corte richiamati (es. Cass. n. 6613/2013, n. 17198/2017, n. 10528/2017, n. 9762/2014, n. 8370/2015)

    Giurisprudenza consolidata che distingue tra inesistenza e nullità della notificazione e afferma la possibilità per l'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente impositore; in più orienta sul fatto che la mera mancata compilazione della relata non equivale sempre a inesistenza se l'atto è stato ricevuto.

Massime di principio

  • Se la copia della cartella consegnata al contribuente manca della relata ("relata in bianco") ma l'atto è comunque pervenuto al destinatario e sussiste collegamento con quest'ultimo, si tratta di nullità della notificazione e non di inesistenza; la nullità può essere sanata con la proposizione del ricorso (art. 156 c.p.c.).
  • L'inesistenza della notificazione è una categoria più ristretta: ricorre solo se manca totalmente l'atto o se la comunicazione è priva degli elementi essenziali tali da non costituire una notificazione riconoscibile (es. consegna da soggetto non abilitato, assenza di qualsiasi collegamento con il destinatario).
  • Il contribuente che ha ricevuto l'atto ed esercita il diritto di difesa (es. impugnando la cartella) riduce significativamente la possibilità di far valere l'inesistenza della notificazione: l'azione di impugnazione può sanare la nullità.
  • Per il concessionario della riscossione: è essenziale curare la regolare compilazione della relata e conservare e produrre tempestivamente gli originali e le prove della notifica in primo grado; la produzione documentale per la prima volta in appello può risultare inammissibile.
  • Non è sempre configurabile un litisconsorzio necessario tra concessionario e ente impositore: il contribuente può agire indifferentemente contro l'uno o l'altro quando impugna una cartella per vizi di notificazione o di validità degli atti impositivi; tuttavia il concessionario può chiamare in giudizio l'ente impositore quando necessario.
  • Linea pratica per difesa del contribuente: verificare tempestivamente la ricezione materiale dell'atto, chiedere la produzione dell'originale della relata, contestare l'eventuale operato di soggetto non abilitato (che può determinare inesistenza) e, comunque, proporre ricorso per garantire l'efficacia sanante dell'impugnazione in caso di nullità formali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.